PERDE L’INCARICO L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SENZA FORMAZIONE PROFESSIONALE

formazione amministratore condominio

Senza formazione obbligatoria, l’amministratore di condominio non può operare. Tale indirizzo già affermato dal Decreto Ministeriale 140 del 2014, che aveva chiarito i requisiti e competenze del professionista, ha trovato conferma in una serie di sentenze che si sono susseguite.

La norma prevede che ,oltre alla formazione di base, ogni anno l’amministratore deve adempiere all’obbligo di aggiornamento periodico, che implica 15 ore di lezione documentabili e l’esame in presenza.

A partire dal 2016, la questione è finita spesso nelle aule giudiziarie italiane, che hanno confermato quanto richiesto e stabilito dal decreto ministeriale. Il professionista è infatti chiamato ad ottemperare ogni anno all’obbligo formativo e a certificarlo con idonea documentazione in occasione dell’assemblea di condominio, che dovrà decidere se affidargli l’incarico oppure se rinnovarlo. Diversamente lo stesso non è idoneo a operare e gestire le attività che gli vengono commissionate dai proprietari degli immobili.

In particolare, il Tribunale di Brescia e poi quello di Vasto (decreto camerale 4454/2022), hanno precisato che basta il ricorso di un solo condomino per ottenere l’accertamento di nullità della nomina. Questo perché si tratta di un requisito professionale irrinunciabile la cui certificazione può essere reclamata in qualunque momento. La violazione di questa regola, come rileva la stessa giurisprudenza, rappresenta di per sé una grave irregolarità, perché il non essere al passo con i tempi e con le leggi in continuo cambiamento mette può causare danni molto seri.