MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NON E’ PERENTORIO IL TERMINE DI 15 GIORNI PER INSTAURARE UN PROCEDIMENTO. LA SENTENZA

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Con l’ordinanza 9102, pubblicata il 31 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla controversa questione relativa alla perentorietà o meno del termine di 15 giorni che viene concesso alle parti nel corso di un giudizio per l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.

La Corte di Cassazione, in continuità con quanto già disposto con la Sentenza n. 40035/2021, ha affermato la natura non perentoria del termine di 15 giorni concesso dal Giudice per l’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, fornendo un ulteriore chiarimento riguardo le tante pronunce delle Corti territoriali favorevoli alla natura perentoria di tale termine, con conseguente pronuncia di improcedibilità dell’azione nel caso di suo mancato rispetto.

IL CASO: La vicenda nasce dall’opposizione promossa da due clienti di una banca contro un decreto ingiuntivo notificatole da quest’ultima.

Nel corso del giudizio, il giudice invitava le parti all’attivazione del procedimento di mediazione, rientrando l’oggetto della controversia nelle materie (contratti bancari) per le quali il decreto legislativo 28/2010 prevede l’obbligo della preventiva mediazione obbligatoria.

L’opposizione veniva dichiarata improcedibile in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice.

Al riguardo, nella sentenza esaminata, la Suprema Corte sostiene l’esclusione della natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione, enunciando il seguente principio:

“ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.

Secondo quanto affermato dalla Corte, le ragioni circa la non perentorietà del termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione risiedono:

a) nell’assenza di espressa sanzione di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni;

b) nel fatto che l’attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria l’applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso;

c) nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione;

d) nella stessa ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato, qual è quello di mediazione, l’operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.

Pertanto, secondo la Corte, ha errato la Corte di Appello nel dichiarare improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto l’intero procedimento di mediazione si è svolto nella parentesi endoprocessuale che va dall’emissione dell’ordinanza di remissione all’udienza di verifica e si è concluso (senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio.