L’USUCAPIONE DI UN IMMOBILE ABUSIVO E’ POSSIBILE SE SI RISPETTANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE
L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario di diritti reali, tra cui la proprietà, su un bene immobile o mobile, che si compie per effetto del possesso continuativo del bene stesso per il periodo di tempo determinato dalla legge.
L’articolo 1159 c.c. stabilisce che l'”usucapione” può avvenire anche in un periodo di tempo inferiore per determinate situazioni, come nel caso di un possesso in buona fede del bene per almeno dieci anni.
L’usucapione può essere richiesta da chiunque abbia posseduto il bene in modo continuativo e pacifico, come se ne fosse il legittimo proprietario, per il periodo di tempo previsto dalla legge. Tuttavia, è importante notare che il possesso deve essere pubblico, ossia non nascosto o segreto, in modo tale da permettere agli altri di conoscere che il possessore si comporta come se fosse il proprietario.
Una volta che il possessore ha raggiunto il periodo di tempo richiesto per l’usucapione, può richiedere il riconoscimento legale del proprio diritto tramite l’intervento del giudice. Il giudice, dopo aver valutato le prove presentate dal possessore, può emettere una sentenza che dichiara l’acquisto del diritto di proprietà o di altri diritti reali sul bene in questione.
L’usucapione ha un’importanza pratica significativa, poiché permette di stabilire in modo definitivo e sicuro il diritto di proprietà su un bene, anche quando non ci sono documenti o titoli di proprietà.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’usucapione non si applica in caso di possesso illegittimo o viziato, ad esempio se il possessore ha ottenuto il bene in modo fraudolento o violento. Inoltre, può essere interrotta o sospesa da azioni legali o atti che dimostrano che il possessore non intende più possedere il bene come se ne fosse il legittimo proprietario.
L’usucapione è un modo di acquisto di diritti reali, tra cui la proprietà, su un bene immobile o mobile, che si verifica per effetto del possesso continuato e pacifico del bene per il periodo di tempo previsto dalla legge. Questo meccanismo legale permette di stabilire in modo definitivo il diritto di proprietà, anche in assenza di documenti o titoli di proprietà.
In caso di immobili abusivi, è possibile usucapire la proprietà se si rispettano i requisiti e le condizioni previste dalla legge sull’usucapione. Questo significa che anche in questo caso il possesso deve essere continuo, pacifico e pubblico per un periodo di venti anni, e il possessore deve avere l’intenzione di esercitare un potere sul bene come proprietario o titolare di un altro diritto reale. Questa possibilità è stata confermata dalla giurisprudenza che considera l’abusività dell’immobile come un aspetto rilevante solo dal punto di vista pubblicistico, ma non per quanto riguarda l’usucapione della proprietà. Tuttavia, è importante sottolineare che questa conclusione può essere soggetta a critiche ed eccezioni, in particolare se l’abusività dell’immobile non è sanabile. Quindi, è necessario un’analisi approfondita per valutare la situazione specifica.
Non vi è dubbio, quindi, che il possesso pubblico e continuo, mantenuto per i venti anni richiesti dalla legge, di un bene immobile abusivo e non (ancora) regolarizzato sul piano pubblicistico ricada comunque nell’ambito di applicazione dell’art. 1158 c.c.
Il caso
L’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul tema, che si è cercato di sintetizzare, ha trovato ulteriore conferma in una recente ordinanza del Tribunale di Catanzaro (n. 696 del 24 marzo 2023) relativa all’acquisto del diritto di proprietà a titolo di usucapione su un bene immobile che, nelle more della definizione della procedura di condono edilizio, risultava ancora abusivo. Ebbene, nel caso in discorso, il Tribunale adito ha evidenziato l’irrilevanza della condizione di abusività in cui verte l’immobile oggetto della domanda ai fini dell’accoglimento o del rigetto della stessa. Ancorandosi all’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, il Tribunale ha quindi confermato l’ammissibilità della domanda di acquisto per usucapione del diritto di proprietà su un bene immobile abusivo.