L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DEVE ESSERE AUTORIZZATO DALL’ASSEMBLEA PER PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Assemblea di Condominio

Nel giudizio di merito la Corte di Cassazione, Sez. IV, Sentenza n.10846 del 08 giugno 2020 ha dichiarata improcedibile la domanda del condominio, volta alla condanna della condomina al pagamento di una somma determinata con la deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo, per non aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a causa della mancata adozione da parte dell’assemblea condominiale della delibera di autorizzazione all’amministratore di parteciparvi.

Impugnata la decisione davanti alla Corte di Cassazione, anche i giudici di legittimità hanno rilevato la corretta applicazione della normativa in materia da parte del Tribunale ed in particolare dell’art. 71-quater disp. att. c.c. che, al comma 1, indica le controversie in materia di condominio soggette alla condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione.

Tra dette controversie vi rientra la domanda avanzata dall’amministratore di condominio per conseguire la condanna di una condomina al pagamento dei contributi. Al comma 3 del medesimo articolo è poi previsto che Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice”.

Ne consegue che la condizione di procedibilità della controversia in materia di condominio si realizza solo se all’incontro davanti al mediatore l’amministratore partecipi in forza di preventiva delibera dell’assemblea dei condomini assunta con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2 del Codice Civile.

La Corte precisa al riguardo che, anche in relazione alle cause inerenti all’ambito della rappresentanza istituzionale dell’amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera assembleare, in quanto l’amministratore, senza apposito mandato conferitogli dalla maggioranza ex art. 1136, comma 2, c.c., resta comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia.

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