Tempo di Corona Virus – Scadenze e sospensioni AGENZIA delle ENTRATE

L’AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMPO DI CORONAVIRUS: SCADENZE E SOSPENSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO 18 DEL 2020

Anche l’Amministrazione finanziaria ha cambiato le date delle scadenze. Per i cittadini sono state messe in atto una serie di misure volte a impedire gli accessi agli sportelli di pubblico servizio, bloccando anche versamenti e atti ispettivi.

Vediamo con quali tempistiche e modalità.

Sono stati sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso e risposta alle istanze di interpello. In merito a ciò, l’articolo 67 del succitato decreto fa una specifica non trascurabile al comma 4, chiarendo che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La norma riguarda la sospensione dei termini per eventi eccezionali e chiarisce che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […] per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, […], fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.

Cosa vuol dire?

Dal momento che la pandemia in atto viene considerata un evento eccezionale, l’Agenzia delle Entrate, per le pratiche le cui verifiche dovevano scadere il 31 dicembre 2020, potrà effettuare gli accertamenti fino a due anni dopo la naturale scadenza prevista per legge, ovvero al 31 dicembre 2022.

A seguire, l’articolo 68 del decreto c.d. “Cura Italia” si occupa della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Nello specifico, sono stati differiti al 30 giugno 2020 i pagamenti che scadono tra il giorno 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione;
  • avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate relativi alle imposte sui redditi e alle imposte sul valore aggiunto;
    processi di riscossione dell’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, effettuati mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Inoltre sono state posticipate al 31 maggio 2020:

  • le rate scadute il 28 febbraio relative alla “Rottamazione-ter”;
  • le rate in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

DOMANDE FREQUENTI  – AGGIORNAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO 18/2020

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -SOSPENSIONE Decreto Legge n. 18/2020Domande frequenti
1)  Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020 di cui all’art. 68 del D.L. n. 18/2020?o    No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.
2)  Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla?o    I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
3) I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione?o    Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 – 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per info e modalità di presentazione, puoi consultare la sezione “Rateizzazione” del portale.
4)  Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?o    Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.
5)  Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione?o    Si. Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte.
6)  Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?o    No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).
7)  Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l’auto?o    Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.
8)  Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo?o    Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 – 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.
9)  Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”). Posso ancora pagarla?o    Si. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020.
10)  A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo pagarla?o    Si. il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.
11)  Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”?o    Si. il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.
12) Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sporteli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili?                             www.donnegeometra.ito    In relazione alle misure contenute nel decreto legge, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile. In questa situazione straordinaria, l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza.

Per situazioni urgenti il contribuente ha modo di interfacciarsi con gli uffici competenti? La risposta è sì. Come chiarito nel sito dell’Agenzia entrate Riscossione, in caso di procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione e non considerate differibili, è possibile utilizzare gli indirizzi di posta elettronica appena istituiti per le richieste improrogabili ed eccezionali.

Per tutti gli altri casi, sono operativi i seguenti canali:

VADEMECUM AGENZIA DELLE ENTRATE D.L.18/2020