LA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE CON IL VICINO NON ANNULLA GLI EFFETTI DEL TITOLO AUTORIZZATIVO: LA SENTENZA

titolo autorizzativo e violazione distanze

Il T.A.R. Catania, con la sentenza n. 1941 del 19 luglio 2022, è intervenuto sulla questione relativa alla possibilità di impugnare un titolo autorizzatorio edilizio per la violazione delle distanze legali precisando quali siano i criteri da seguire nei casi di un’eventuale azione giudiziale.

La questione valutata dai Giudici del Tribunale Amministrativo nasce da una concessione edilizia, rilasciata dal Comune, in favore di un richiedente che a seguito dell’autorizzazione realizzava una concimaia, all’interno del proprio fondo a servizio di un maneggio. I proprietari del fondo contiguo, hanno impugnato il titolo autorizzativo, per la violazione delle distanze imposte dalla disciplina urbanistica comunale. Il T.A.R. Catania, ha respinto il ricorso dichiarando  l’inammissibilità dell’azione per carenza di interesse a ricorrere.

Per il Tribunale Amministrativo è stato sufficiente richiamare i contenuti dell’ Adunanza Plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021 la quale ha chiarito che non è sufficiente la semplice vicinitasquale criterio sufficiente ed idoneo a legittimare l’impugnazione di singoli titoli edilizi, ma è necessario che vi sia anche un interesse ad agire.

Infatti è stato affermato che:

“nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato”.

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha chiarito, che “il ragionamento intorno all’interesse al ricorso si lega necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, a fronte di un intervento edilizio contra legem, è rinvenuto in giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata; ovvero ancora nella diminuzione di aria, luce, visuale, panorama, ma anche menomazione di valori urbanistici, degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione di servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico”.

Nel caso sottoposto al T.A.R. Catania, il ricorrente non ha mai dimostrato, nel corso di giudizio, quale sarebbe stato l’interesse leso ed il pregiudizio sofferto, pertanto il ricorso veniva respinto.

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