LA VALENZA PROBATORIA DEI MESSAGGI DI WHATSAPP

La valenza probatoria dei messaggi WhatsApp è un argomento di grande rilevanza nel contesto giuridico attuale. Con l’avanzare della tecnologia e l’incremento dell’uso di piattaforme di messaggistica istantanea per comunicazioni di vario genere, anche quelle di natura legale, professionale o commerciale, la questione di come tali messaggi possano essere utilizzati come prova in tribunale è diventata centrale. La Corte di Cassazione italiana ha affrontato questa tematica in diverse occasioni, stabilendo che i messaggi WhatsApp possono essere ammessi come prova in giudizio se presentati nel loro supporto originale, ovvero il dispositivo elettronico su cui sono memorizzati.

Questo significa che, per essere utilizzati in tribunale, i messaggi devono essere esibiti attraverso lo smartphone di riferimento, che sarà poi sottoposto a perizia tecnica d’ufficio per verificarne l’autenticità. Inoltre, secondo l’articolo 234 del Codice di Procedura Penale, documenti come fotografie o registrazioni possono essere ammessi come prova, il che include anche i contenuti di WhatsApp. Tuttavia, se il dispositivo originale non può essere presentato, esistono alternative come lo screenshot delle conversazioni, che però richiedono una attestazione di conformità all’originale, rilasciata da un notaio o altro pubblico ufficiale. In assenza di tale attestazione, la riproduzione meccanica dei messaggi potrebbe non essere considerata affidabile. Pertanto, la valenza probatoria dei messaggi WhatsApp si colloca in un contesto che richiede cautela e attenzione alle procedure legali per garantire che la prova sia ammissibile e affidabile in tribunale.

IL FATTO E LA SENTENZA

Con l’ordinanza del Tribunale di Urbino del 7 giugno 2024 il Giudice si pronuncia in merito alla valenza probatoria dei messaggi whatsapp.

Il caso. Nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente eccepiva la prescrizione del diritto di credito.

Il Tribunale, esaminati i documenti prodotti in causa, in merito ad alcui messaggi whatsapp osserva quanto segue:

a) i messaggi whatsapp depositati possono assumere la veste di prova in quanto, con l’avvento delle nuove tecnologie, sempre più persone, si affidano. anche per le pratiche commerciali a Short Messages o ad altro tipo di messaggeria;

b) a tal proposito l’art. 2712 c.c. dispone che “…ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità…”; ed ancora l’art. 2719 c.c sancisce che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta; pertanto i messaggi whatsapp si collocano in tale contesto;

c) peraltro, atteso che parte opponente non ha disconosciuto la paternità dei messaggi, appare necessario disporre una CTU sul dispositivo, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale i messaggi WhatsApp hanno valore di prova purchè vi siano i supporti informatici (gli smartphone o il pc) nei quali sono presenti le conversazioni.

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