LA RIAPERTURA DELLE PISCINE DOPO LA PANDEMIA: LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E DEI PROPRIETARI
E’ stata consentita la riapertura delle piscine all’aperto,comprese quelle di pertinenza dei fabbricati condominiali. Questo obbliga il rispetto dei nuovi protocolli di sicurezza previsti dal legislatore che accentrano le responsabilità in capo al condominio e all’amministratore.
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.L. n. 52/2021 (cosiddetto “Decreto Riaperture”) è, stata consentita la ripresa dell’attività sportiva o ricreativa nelle piscine, a condizione che tutto questo avvenga «in conformità a protocolli e lineeguida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitatotecnico-scientifico».
In conseguenza del citato provvedimento, il 7.5.2021 il Dipartimento delle Sport della Presidenza del Consiglio ha emanato una serie di linee guida per regolamentare l’utilizzo delle piscine, contenute nell’allegato 6.
Tra le misure più significative si elencano:
- un’adeguata informativa tramite segnaletica, indicazioni da parte degli istruttori e assistenti, sensibilizzazione dell’utenza;
- un programma di utilizzo dell’impianto utile a garantire il distanziamento di almeno un metro, in particolare tramite accesso alla struttura previa prenotazione, distinti percorsi di ingresso e uscita, riorganizzazione degli spazi in spogliatoi e docce, utilizzo riservato e non promiscuo degli armadietti;
- dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in punti ben visibili;
- un distanziamento degli ombrelloni tale da assicurare una superficie di almeno 10 mq, nonché una densità di affollamento in vasca tale da assicurare 7 mq di superficie d’acqua a persona;
- monitoraggio dell’acqua destinata alla balneazione dal punto di vista chimico e microbiologico, tramite analisi a cadenza quantomeno mensile.
Gli impianti che non garantiscono la massima sicurezza non sono autorizzati all’accoglienza delle persone.
Tale regolamentazione espone i comproprietari del condominio e l’amministratore ad una serie di responsabilità. La piscina va infatti annoverata tra i beni comuni di cui all’art. 1117 del Codice Civile (Cassazione Civile, sentenza 19188/2019), tant’è vero che è solitamente l’assemblea, mediante una delibera adottata ai sensi dell’art. 1135, a deciderne le date di apertura e chiusura, i costi e le modalità di gestione. È dunque possibile che l’amministratore si trovi in una situazione delicata tra l’obbligo di dare esecuzione alla volontà assembleare ai sensi dell’art. 1130, nn. 1 e 2, e la necessità che la fruizione e il godimento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza imposte dal Decreto Riaperture. Al contempo il condominio, sempre nella persona dell’amministratore, assume la custodia dell’impianto ai sensi dell’art. 2051, se non addirittura, a determinate condizioni, dell’art. 2050 in tema di attività pericolose.
La giurisprudenza di merito è chiara sulle responsabilità delle figure sopra menzionate. In tal senso il pronunciamento della Corte di Cassazione è inconfutabile, ha infatti ritenuto responsabile per omicidio colposo il gestore di una struttura, che ha omesso di adottare misure idonee a far rispettare il divieto di utilizzo della medesima(Cassazione Penale, sentenza n. 18569/2013). Tale decisione è stata ulteriormente avvalorata dalla sentenza di Cassazione, che ne ha sancito la responsabilità concorrente anche qualora il servizio digestione dell’impianto fosse stato affidato a una ditta esterna (Cassazione Civile, sentenza 13595/2021).
La Suprema Corte arriva a stabile una vera e propria situazione di cocustodia a carico di appaltatore e condominio, in considerazione del fatto che la disponibilità della cosa e il potere di controllo non vengono necessariamente trasferiti in capo all’appaltatore: «L’obbligo di custodia del Condominio e i corrispondenti poteri dell’amministratore non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l’ipotesi della cocustodia, sicché il Condominio o l’amministratore sono responsabili del danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante dalla cosa in custodia, anche laddove trattisi di insidia creata dall’impresa appaltatrice».
In una situazione di tal genere, l’unico modo per andare esenti da responsabilità rispetto al danno derivante – per rimanere in argomento – dalla contratta positività di un fruitore della piscina a causa dell’omessa predisposizione delle misure di sicurezza, è che l’assemblea affidi espressamente la custodia all’appaltatore o che quest’ultimo risulti comunque posto nella condizione di esclusivo custode (Cassazione Civile, sentenza 25373/2018).
TABELLA delle linee guida che regolano il protocollo di riapertura dei singoli impianti.
Allegato 17 del al DPCM 17 maggio 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” | |
SOGGETTO OBBLIGATO | ADEMPIMENTO |
Amministratore o Gestore Impianto | Fornire i dispositivi di protezione individuale al personale di vasca che siano idonei ad assicurare al meglio la salute dei lavoratori. |
Amministratore o Gestore Impianto | Consentire l’accesso agli ospiti tramite prenotazione e mantenere l’elenco per almeno 14 giorni. Tale elenco costituirà un allegato da riportare nel Registro di Anagrafe Sicurezza. |
Amministratore o Gestore Impianto | Predisporre adeguata informativa sull’utilizzo dello spazio comune da inserire nel R.A.S. e sulle misure di prevenzione adottate. |
Assistenti Bagnanti* | Rilevare la temperatura corporea prima dell’accesso in piscina e vietarlo ai fruitori con una temperatura superiore ai 37,5° C.*(Trattasi di precauzione eventuale e facoltativa) |
Amministratore o Gestore Impianto | Predisporre adeguata segnaletica sia per disciplinare il flusso in entrata ed in uscita dall’impianto, avendo cura di separare i percorsi, che per sensibilizzare al massimo i bagnanti sui comportamenti da seguire. |
Amministratore o Gestore Impianto | Le piscine finalizzate a gioco acquatico possono restare aperte solo se convertite in vasche di balneazione e dotate di minimi supporti ludici. Se non possono essere garantiti distanziamento sociale e rispetto dei parametri biochimici dell’acqua, non potranno riaprire. |
Amministratore o Gestore Impianto | Prima dell’apertura dovrà essere predisposto un documento di valutazione del rischio da sottoporre ad ogni frequentatore della piscina. In ogni caso dovranno essere vietate aggregazioni in acqua e rispettata la distanza di affollamento in vasca di almeno 7 mq a persona. |
Amministratore o Gestore Impianto | Fornire dispenser con soluzioni idroalcoliche, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani prima dell’ingresso. |
Amministratore o Gestore Impianto | Garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro negli spogliatoi. |
Amministratore o Gestore Impianto | Consentire l’uso di attrezzatura da bordo vasca in modo da favorire la distanza di almeno 1,5 mt. tra persone di diverse famiglie. |
Amministratore o Gestore Impianto | Pulire e disinfettare frequentemente sia le parti comuni, sia i supporti da bordo vasca, vietandone uso promiscuo. |
Amministratore o Gestore Impianto | Verificare costantemente che la densità del cloro presente in acqua corrisponda a quella indicata nell’allegato 17 ed effettuare analisi biochimiche, prima dell’apertura, secondo l’accordo Stato Regioni del 16.01.2003 |