LA DIA E’ UN ATTO DI NATURA PRIVATA ED I TERZI NON POSSONO IMPUGNARLA

Cantiere Muratore

La D.I.A. (Dichiarazione di inizio attività), è un atto del privato privo di valore provvedimentale ed in quanto tale non direttamente impugnabile dai terzi. In caso di D.I.A., infatti, la tutela dei terzi che si assumano lesi si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori.

Ed invero, l’art. 19, comma 6 ter, della L. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, stabilisce che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104”.

Su tali basi è stata ritenuta inammissibile una domanda di annullamento di una d.i.a., atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata.

Una società proprietaria di una villa ubicata lungo la costa pugliese si avvedeva che in un lotto di terreno limitrofo erano in corso lavori edilizi verosimilmente finalizzati a realizzare un muro di recinzione; la società, dopo aver prontamente presentato formale esposto alle Autorità competenti, attesa a suo dire l’evidente illegittimità dei lavori in corso di esecuzione, ha dovuto tuttavia riscontrare la formazione del silenzio assenso sulla D.I.A. presentata dai confinanti, con l’autorizzazione, altresì, sia della locale Capitaneria di Porto che della Soprintendenza ai beni ambientali.

Proponeva allora ricorso al TAR impugnando l’avversa D.I.A. e chiedendone l’annullamento.

Il TAR pugliese (III Sez. di Lecce), con sentenza 16 marzo 2018, dichiarava inammissibile l’impugnativa.

TESTO DELLA SENTENZA Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione III Sentenza 16 marzo 2018, n. 443 Presidente: d’Arpe – Estensore: Lariccia

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato in data 27 maggio 2010 la società Immobiliare Imma S.r.l. invoca l’annullamento, previa sospensione, dell’atto in epigrafe indicato lamentando: – violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 17 e 18 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni. Violazione falsa applicazione della disciplina urbanistica generale; – violazione della disciplina urbanistica generale e di quella comunale. Eccesso di potere nella forma della contraddittorietà, illogicità ingiustizia manifesta; – eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, irrazionalità illogicità manifesta; – violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Espone, in particolare, la Società ricorrente di essere proprietaria di una villa ubicata nel “Villaggio Monticelli” sita lungo la costa del Comune di Ostuni, e di avere riscontrato, in data 20 aprile 2010, l’esecuzione di lavori edili sul suolo di proprietà degli odierni controinteressati, situato in prossimità del confine con il demanio marittimo, verosimilmente finalizzati a realizzare un muro di recinzione;

la Società ricorrente ha prontamente presentato formale esposto alle Autorità competenti, attesa l’evidente illegittimità dei lavori in corso di esecuzione, tuttavia ha dovuto riscontrare la formazione del silenzio assenso sulla D.I.A. presentata dai controinteressati, con l’autorizzazione, altresì, sia della Capitaneria di Porto di Brindisi che della Soprintendenza ai BB.AA.PP. di Lecce.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ostuni ed i sig.ri controinteressati F. Enrico, M. Maria e R. Riccardo eccependo l’inammissibilità e comunque infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e codesto T.A.R., dopo aver acquisito integrazioni istruttorie, con ordinanza cautelare n. 888 dell’11 novembre 2010, non ha concesso l’invocata sospensiva; quindi, all’udienza pubblica del 20 febbraio 2018, sulle conclusioni di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione. Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è inammissibile, atteso che la Società ricorrente invoca l’annullamento della D.I.A. presentata dagli odierni controinteressati, che è invece, come noto, un atto del privato privo di valore provvedimentale ed in quanto tale non direttamente impugnabile dai terzi; in caso di D.I.A., infatti, la tutela dei terzi che si assumano lesi si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori. Ed invero, come è stato recentemente osservato da condivisibile giurisprudenza, relativamente ad un caso perfettamente analogo a quello oggetto del presente giudizio e dalle cui conclusioni codesto T.A.R. non ritiene di discostarsi, “l’art. 19, comma 6-ter, della l. 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, stabilisce che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104″. Secondo l’orientamento della Sezione (28 aprile 2017, n. 1967; 9 maggio 2017, n. 2120; 5 luglio 2017, n. 3281): a) la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in epoca anteriore alla ricordata modifica legislativa, ha ritenuto inammissibile una domanda di annullamento di una d.i.a., atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata (cfr. C.d.S., sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4513; sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1474; sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919); b) tale giurisprudenza si è formata in epoca anteriore e coeva a quella dell’atto impugnato; c) è evidente la naturale portata retroattiva della norma sancita dal citato art. 19, comma 6-ter; d) pertanto essa si è sovrapposta al principio di diritto circa la conversione della domanda, enunziato dall’Adunanza Plenaria del 29 luglio 2011, n. 15 (che pure ha confermato la natura privatistica della d.i.a.), richiamata dalla parte appellata nella memoria del 28 luglio scorso; e) non può valere in contrario la circostanza che, in primo grado, la ricorrente, oltre a impugnare direttamente la d.i.a., abbia chiesto l’accertamento dell’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune, perché la domanda non rientra comunque nello schema dell’art. 19, comma 6-ter, dal quale, in presenza dell’inerzia del Comune a rispondere a una specifica diffida del confinante, deriva solo la possibilità di attivare la procedura ex art. 117 c.p.a. in vista della nomina di un commissario che prenda in esame la diffida e provveda su di essa” (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 4659/2017).

Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, lo spiegato ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti di legge, anche in considerazione del fatto che solo nel 2011 è stata normativamente (esplicitamente) esclusa l’impugnativa diretta della D.I.A., per dichiararle integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa

Tratto da Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione