NUOVI PARAMETRI PER I COMPENSI DEGLI AVVOCATI: FINO A 500 EURO L’ORA DAL 23 OTTOBRE 2022

compensi avvocati

Il decreto del Ministero della Giustizia, n. 147 del 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene le modifiche al regolamento del DM giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, provvede alla sostituzione completa delle tabelle che contengono i valori medi dei parametri di compenso per gli avvocati, rispetto ai quali il giudice mantiene un margine di discrezionalità in riferimento alle peculiarità dei procedimenti e caratteristiche della prestazione.

LE NOVITA’

Meno discrezionalità ai Giudici

Fissata nella misura fissa del 50% la percentuale con cui i compensi degli avvocati possono essere aumentati o diminuiti e che si riferiscono ai valori medi relativi alle varie fasi del processo, ossia fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. La regola è prevista nei giudizi civili, nei giudizi penali e anche nelle attività stragiudiziali. Con questo elemento di novità si priva il giudice della discrezionalità fino ad oggi riconosciuta in fase di liquidazione del compenso del legale.

Volontaria giurisdizione

Nei procedimenti di natura contenziosa della volontaria giurisdizione, se ci sono parti contrapposte, si applicano le tabelle che tengono conto dell’attività svolta in concreto. L’avvocato poi che opera nella veste di curatore del minore, va compensato in base alle tariffe previste per le procedure in cui presta la propria attività professionale.

Incentivi in caso di mediazione e transazione

Aumentano i compensi degli avvocati che riescono a conciliare o transare la controversia in corso di causa. Per loro è previsto un compenso pari a quello riconosciuto per la fase decisionale, aumentato del 25%. Per il legale che riesce a concludere una negoziazione assistita o una conciliazione con un accordo, l’aumento è del 30% sull’importo previsto.

Compensi per la giustizia amministrativa

Per proporre o resistere a misure di natura cautelare o monocratica davanti al TAR o al Consiglio di Stato, all’Avvocato viene riconosciuto un compenso pari alla ½ di quanto previsto per la fase cautelare collegiale. Aumenta del 20% il compenso per la fase introduttiva e salgono ulteriormente se viene proposto ricorso incidentale.

Appalti e contratti

Nei procedimenti aventi ad oggetto appalti o contratti l’art. 5 del Dm Giustizia n. 55/2014, che detta i parametri per la determinazione del valore della controversia e il conseguente calcolo del compenso, stabilisce che: “Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.”

Comma a cui il nuovo Dm aggiunge il seguente: “L’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10% del valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara”.

Maggiorazione per le memorie in Cassazione

Altra maggiorazione del compenso per l’avvocato che deposita una memoria 378 c.p.c in Cassazione. Esclusa tuttavia la maggiorazione se la memoria è meramente illustrativa.

Penalità più alte per chi agisce in mala fede

Se da una parte il provvedimento mira a premiare gli avvocati che si adoperano per ingolfare il meno possibile la macchina della giustizia o che compiono determinate attività, dall’altra vengono introdotte pesanti penalizzazioni per chi agisce o resiste in giudizio in mala fede. La penalizzazione, dal 50% previsto attualmente, passa al 75%. Non viene toccata la riduzione del 50% per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda. La stessa però è prevista solo per “gravi ed eccezionali ragioni.

Tariffa oraria e nuova tabella

Le due novità più importanti riguardano però la previsione; la tariffa oraria varia da un minimo di € 200,00 fino a una massimo di € 500,00. E’ stata inserita una tabella completamente nuova dedicata alle tariffe da applicare alle procedure concorsuali. Nei giudizi per l’accertamento del passivo i compensi sono ridotti del 20% rispetto a quelli ordinari. Riduzione che sale al 50% se il fallimento o una diversa procedura minore riguardano crediti dal lavoro.

Indagini difensive più remunerative

Per quanto riguarda il processo penale la tabella viene integrata con la fase della convalida dell’arresto per il giudizio direttissimo. Per le attività svolte davanti al magistrato di sorveglianza si applicano i parametri previsti per le prestazioni rese davanti al Tribunale monocratico, ma ridotti di 1/3. Nel caso in cui l’imputato sia un minorenne, ai fini del compenso, non rileva. Si applica infatti la stessa tabella 15 prevista per i maggiorenni. Non ultimo, le indagini difensive vengono ricompensate con importi più elevati. L’aumento è del 20% in caso di particolare complessità.

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