IMU E TARI IN PRESCRIZIONE NON SI PAGANO: MODALITA’ E TERMINI

Imu e Tari

L’ IMU (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e il Tari (Tassa di Registrazione e Imposta Regionale) sono oggetti di prescrizione nel caso in cui siano inclusi nelle cartelle esattoriali. Questo argomento è molto complesso e spesso oggetto di discussioni e dibatti.

La prescrizione delle cartelle esattoriali potrebbe aiutare coloro che non sono in grado di affrontare le pesanti tasse di IMU e Tari. Tuttavia, questa procedura non è completamente automatica e non sempre il debito può essere cancellato entro un breve termine. La prescrizione delle cartelle esattoriali si applica anche al gettito fiscale, permettendo potenzialmente di eliminare il debito dopo un certo periodo di tempo senza interessi penali. Tuttavia, esistono alcune condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere la prescrizione e questo deve essere verificato di volta in volta.

Infatti vi sono casi in cui la prescrizione della cartella esattoriale avviene in 5 anni, in altri casi dovrà invece trascorrere un decennio. Con sicurezza però possiamo affermare che una volta oltrepassato il termine di prescrizione, la cartella esattoriale sarà da ritenersi essere scaduta, andando conseguentemente ad annullare anche tutte le conseguenze scaturenti dal debito contratto con il Fisco.

Il contribuente quindi non si vedrà più imputare pignoramenti, fermi amministrativi e eventuali ipoteche.

Quando avviene la prescrizione

Le cartelle esattoriali che possono includere anche il mancato versamento di IMU e della Tari, possono avere diverse tempistiche per vedersi essere annullate. Se prendiamo a riferimento la prescrizione automatica, questa si perfeziona dopo 3, 5 o 10 anni, senza alcuna presa di posizione da parte del contribuente inadempiente.

C’è da dire però che nel caso in cui il contribuente si appresti a versare anche un acconto sulle somme incluse nelle cartelle esattoriali malgrado la prescrizione, questi non potrà avanzare alcuna richiesta di rimborso, delle somme versate.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 20956 del 06 agosto 2019, ha finalmente chiarito che il termine di prescrizione dei tributi locali è di 5 anni. Quindi, anche in considerazione della Sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016, è ora certo che non si applica il termine ordinario decennale, anche se le cartelle precedenti non sono state impugnate.

In via generale possiamo affermare che la Cassazione individua l’applicazione del termine di 5 anni per i pagamenti dei tributi locali, perché applica l’art. 2948, n. 4, c.c.:

  • Si prescrive in cinque anni: … 4) … tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (si veda anche Cass. n. 42830/10 e Cass. n. 30362 del 23-11-2018).

Pertanto nel lasso di tempo di 5 anni si prescriveranno i pagamenti relativi a: IMU Tari, Tasi, sanzioni amministrative e contributi INPS e Inail. Da rammentare inoltre che la cartella caduta in prescrizione, dovrà essere comunque fatta annullare, presentando un ricorso di autotutela sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, che all’ente che vanta il debito.

Ad esempio per l’IMU, bisognerà rivolgersi al Comune di riferimento.