Reato di Invasione

Chi invade arbitrariamente terreni o edifici, pubblici o privati, al fine di occuparli o trarne profitto commette il reato di invasione

Reato di invasione edifici o terreni

Il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 del codice penale, è commesso da “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”. Si tratta di delitto punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
La condotta punita dall’articolo 633 c.p. si sostanzia, quindi, nell’invasione arbitraria e sine titulo di terreni o edifici altrui, con l’intenzione di occuparli o trarne altrimenti profitto. Non è necessario l’impiego della violenza ma è sufficiente, ai fini della configurabilità del fatto, che il soggetto agente agisca arbitrariamente. Soggetto attivo può essere chiunque, non si tratta di un reato qualificato e può essere quindi commesso dalla generalità dei consociati.
L’elemento soggettivo del reato di invasione di terreni o edifici è rappresentato dal dolo specifico, ovverosia dalla volontà di occupare i predetti beni o di trarne altrimenti profitto, non essendo sufficiente solo la coscienza e la volontà di invaderli.
In alcune ipotesi, l’invasione di terreni o edifici è punita dal codice penale in maniera più severa rispetto a quanto visto sopra.
Si tratta del caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone, di cui una palesemente armata, o da più di dieci persone, anche senza armi.
Per tale ipotesi è infatti prevista l’applicazione congiunta della reclusione e della multa (nei termini indicati per la fattispecie base), oltre che la procedibilità d’ufficio del reato.
A seguito dell’emanazione del decreto legge numero 113/2018 (cd. decreto sicurezza), poi, in tale ipotesi ai promotori e agli organizzatori dell’invasione si applica una pena ancora più aspra, che è quella della reclusione fino a quattro anni e della multa da 206 euro a 2.064 euro. Di conseguenza, nei confronti di tali soggetti è ora anche possibile applicare le misure cautelari diverse dal carcere e, nel caso in cui il fatto sia stato commesso da una persona sottoposta a misura di prevenzione o fino a tre anni dalla sua cessazione, aumentare ulteriormente la pena da un terzo alla metà e disporre la custodia cautelare in carcere.
Sempre in virtù delle modifiche apportate dal decreto sicurezza (questa volta al codice di procedura penale), nei confronti dei promotori e degli organizzatori dell’invasione di terreni o edifici è poi possibile fare ricorso alle intercettazioni (telefoniche, telematiche o ambientali).
In fase di sopralluoghi da parte dei tecnici, come ad esempio per le rettifiche di confine o la misurazione e/o rilevazione di terreni o altri tipi di fondi è opportuno prestare attenzione a restare sul suolo del proprio cliente, onde evitare di dover subire la denuncia del confinante. E in casi di conflitti molto comuni, il livore ed i risentimenti dei proprietari di fondi limitrofi, non deve costituire un pericolo per il tecnico incaricato.
Il bene giuridico tutelato dall’articolo 633 del codice penale e per il quale la legge commina le predette sanzioni laddove si configuri la fattispecie delittuosa è l’integrità e l’inviolabilità della proprietà immobiliare.
Di conseguenza si può agevolmente ritenere che il delitto in esame vada ascritto nel novero dei delitti contro il patrimonio.
Nell’ipotesi base, l’invasione di terreni o edifici è punita a querela della persona offesa. Il giudizio penale può dunque essere incardinato solo a seguito della formale presentazione di un atto di denuncia / querela da parte della persona offesa, che consente all’autorità giudiziaria l’iscrizione della notizia di reato e dunque la procedibilità.
Come visto sopra, ci sono delle ipotesi aggravate per le quali non è necessaria la formalizzazione di una querela. Si tratta del caso in cui il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, o da più di dieci persone, anche senza armi. Per tali ipotesi si procede d’ufficio.

E’ da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l’occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione.

Lo ha statuito la Seconda Sezione della Corte di Cassazione (sentenza 11 aprile – 8 maggio 2018, n. 20132 – di seguito riportata) accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Reggio Calabria, il quale aveva prosciolto gli imputati, concorrenti nela reato di invasione di terreni ed edifici, per essere stata la querela proposta dalla persona offesa oltre i 90 giorni dalla conoscenza dell’illecito.

In ordine alla tutela apprestata dal legislatore la giurisprudenza, oltre alla proprietà, ha riconosciuto che deve essere tutelato anche il possesso, poiché “Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 633 c.p., comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine “altrui” la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene” (Cassazione penale n. 4823/2006).
In ordine alla definizione di invasione vale la pena ricordare che la Suprema Corte ha ritenuto che “l’invasione va vista come immissione in una situazione di fatto di cui, in precedenza, il soggetto agente non era titolare, anche se, eventualmente, titolare di una diversa situazione di fatto” (Cassazione penale, n. 36546/2015).TESTO DELLA SENTENZASUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE

Sentenza 11 aprile – 8 maggio 2018, n. 20132

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente –

Dott. TADDEI Margherita B. – Consigliere –

Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –ha pronunciato la seguente:SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;

avverso la sentenza del Giudice di Pace dell’11/5/2016 nel procedimento a carico di:

M.P., nata a (OMISSIS);

B.R., nato a (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Tocci Stefano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

Sentite le conclusioni del difensore di parte civile, Poste Italiane s.p.a., avv. Campisi, che si associa alle richieste del Pubblico ministero.Svolgimento del processo

1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.P. e di B.R. per il reato previsto dagli artt. 110 e 633 cod. pen., perchè l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela. Nella motivazione il Giudice ha affermato che la querela era stata presentata oltre i 90 giorni dal momento in cui gli aventi diritto erano venuti a conoscenza del comportamento illecito e pertanto deve ritenersi tardiva e inefficace.

2.Avverso la detta sentenza ha proposto appello dinanzi al Tribunale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti a questa Corte in virtù del principio di conversione dei mezzi di impugnazione.

Il ricorrente deduce che la querela è stata considerata tardiva, sull’erroneo presupposto che il reato di occupazione abusiva si configuri come reato istantaneo, la cui consumazione si realizza nel momento in cui l’immobile viene invaso, a nulla rilevando la eventuale permanenza dell’occupazione.

Il termine per proporre querela non era invece ancora spirato, essendo l’occupazione e quindi il reato ancora in corso di consumazione.

La parte civile, Poste Italiane s.p.a., con memoria depositata il 15 marzo 2018 ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica.Motivi della decisione

1.Il ricorso è fondato.

Secondo un orientamento consolidato e risalente, “Il delitto p. e p. ex art. 633 c.p., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma avvenga con un’occupazione protratta nel tempo – come avvenuto nel caso in esame – è permanente, come da lungo tempo stabilito da larga giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ad es., Cass. Sez. 2 n. 49169 del 27.11.2003; Cass. Sez. 3 n. 2026 del 26.11.2003, dep. 22.1.2004; Cass. Sez. 2n. 8799 del 17.1.99; Cass. Sez. 2 n. 3708 del 12.1.90; Cass. Sez. 2n. 7427 del 23.11.87, dep. 30.6.88; Cass. Sez. 2 n. 10363 del 30.6.87; Cass. Sez. 3 n. 670 del 24.11.82, dep. 26.1.83; Cass. Sez. 2 n. 1178 del 7.10.80, dep. 18.2.81; Cass. Sez. 2 n. 1625 del 17.11.72, dep. 23.2.73)”.

E’ stato peraltro chiarito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente “occupazione” deve ritenersi pertanto l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione. Ma nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo il delitto assume natura permanente, e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. (Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003 – dep. 22/12/2003, Minichini, Rv. 22769201).

Ne deriva che, finchè dura la condotta delittuosa, è possibile proporre la querela, nel senso che il reato permanente è, in quanto tale, flagrante per tutto il periodo in cui se ne protrae la consumazione e ciò ai sensi dell’esplicito disposto dell’art. 382 cpv. c.p.p.; ciò significa che la querela deve considerarsi comunque tempestiva sia pure con riferimento al periodo pregresso corrispondente al termine trimestrale di cui all’art. 124 c.p.; tenuto conto, poi, dell’intrinseca struttura unitaria del reato permanente, ovviamente la querela copre anche il periodo ad essa posteriore, finchè si protrae la permanenza (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 6 n. 22219 dell’11.5.2010; Cass. Sez. 6 n. 11556 del 19.11.08, dep. 17.3.09).

Anche questa sezione ha affermato che “E’ da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l’occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione. (Sez. 2, n. 41401 del 19/10/2010 – dep. 23/11/2010, Quaglia ed altro, Rv. 24892601) Il collegio conosce quell’orientamento minoritario secondo cui, in forza del tenore letterale dell’art. 633 cod. pen., che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, senza l’autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli o per trarne profitto, il reato in questione si configura come reato istantaneo ad effetti permanenti, sicchè la condotta successiva di protrazione dell’occupazione non avrebbe rilevanza. (Sez. 2, n. 7911 del 20/01/2017 – dep. 17/02/2017, P.M. in proc. Tripodi, Rv. 26957501).

E tuttavia tale conclusione non è del tutto condivisibile.

Ed infatti occorre rilevare che con riferimento ad altri reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l’evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 cod. pen., n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi; tuttavia possono assumere carattere permanente qualora, perchè perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un’attività continua o ininterrotta dell’agente.

E nel caso di occupazione di un terreno o di un appartamento certamente si rende necessaria la condotta attiva dell’autore dell’invasione che continui ad utilizzare il bene altrui.

Si perverrebbe, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo.