“IL FRAZIONAMENTO PREVALE SULLE MAPPE CATASTALI” : PAROLA DELLA CASSAZIONE

Sottotetto

“IL FRAZIONAMENTO PREVALE SULLE MAPPE CATASTALI” : PAROLA DELLA CASSAZIONE

Con il termine “frazionamento catastale” viene indicata una procedura che può coinvolgere sia terreni che unità immobiliari in genere quali, ad esempio case in appartamenti, villette indipendenti, negozi e tante altre strutture edilizie.

Frazionamento terreno Il frazionamento del terreno, consiste nella divisione di un terreno in uno o più lotti (appunto frazionamento terreno); per questa operazione il frazionamento va anche depositato presso il Comune di appartenenza . Per eseguire un frazionamento catastale in genere (frazionamento terreno e frazionamento immobile) è necessario richiedere ed elaborare delle documentazioni specifiche.I tecnici professionisti che sono preposti al frazionamento catastale in genere (frazionamento terreno e frazionamento immobile) possono essere le figure professionali come ad esempio i geometri, gli ingegneri o gli architetti ed essi dovranno essere incaricati direttamente dal proprietario dell’immobile da modificare o del terreno che si deve frazionare e per i quali si richiede, appunto, il frazionamento catastale.

la Cassazione: “Prevalenza privilegiata degli elaborati di frazionamento allegati agli atti sulle mappe catastali” 

Per la determinazione del confine tra due fondi limitrofi e per «l’individuazione della loro esatta consistenza, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto». In particolare, il frazionamento allegato all’atto di divisione ha una valenza probatoria privilegiata rispetto alle mappe catastali, se il predetto frazionamento sia richiamato nell’atto e le parti abbiano sottoscritto il documento grafico (Cass. 4315/2018).

Perché il frazionamento catastale prevale sulle mappe?

Non qualsiasi tipo di frazionamento, ma solo quello che costituisce parte integrante del titolo di acquisto; in tale circostanza, infatti, il frazionamento non è un semplice dato catastale, ma rappresenta la fonte di tale dato, perché espressione della volontà dei contraenti (Cass. 1446/1996).