I VANI INAGIBILI PRODUCONO REDDITO

i vani inagibili producono reddito

Con la sentenza 5175 del 2020, la Cassazione Civile ha affermato che anche i vani inagibili producono reddito e quindi devono essere tenuti in considerazione nell’attribuzione della corretta categoria catastale.

La Cassazione ha dichiarato “che, per l’attribuzione della rendita, bisogna fare riferimento solo alla situazione concreta dell’immobile. Non fanno testo, invece, l’agibilità o la conformità urbanistica”. Secondo la Cassazione “ogni parte di immobile, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”.

Nel caso specifico, un contribuente, proprietario di un immobile costituito da piano terra e sottotetto aveva presentato una denuncia di variazione catastale e aveva proposto un classamento in A/2 (abitazioni di tipo civile) per il sottotetto e un classamento in C/2 (magazzini e locali di deposito) per il piano terra. L’Agenzia delle Entrate, però, aveva classificato l’immobile come A/7 (abitazioni in villini). Tale classamento, secondo il contribuente, era sbagliato in quanto “il sottotetto aveva un’altezza inferiore al minimo per essere ritenuto abitabile e il piano terra risultava distrutto, fatiscente e in stato di abbandono”.

La Ctr della Campania ha affermato che “le modifiche apportate al sottotetto, con la suddivisione in ambienti e la sistemazione di finestre e un terrazzo, poteva far desumere la destinazione abitativa” e aveva osservato “che nessun accertamento aveva verificato lo stato del piano terra, aggiungendo che, se fosse stato davvero fatiscente e abbandonato, il contribuente non avrebbe avuto motivo di richiederne l’accatastamento”.

Con la sua sentenza, la Cassazione ha ritenuto corretto il classamento dell’Agenzia delle Entrate, affermando che “l’eventuale inagibilità non priva l’immobile del suo valore economico”, e ha confermato l’aumento della rendita catastale dell’immobile.

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