I CITTADINI POSSONO AVERE ACCESSO AGLI ATTI RIGUARDANTI GLI ABUSI EDILIZI.IL PARERE DELL’ANAC

accesso agli atti

Il cittadino che richiede l’accesso agli incartamenti riguardanti un abuso edilizio non viene considerato parte del procedimento, ma ha comunque diritto di essere informato sulle decisioni prese dal soggetto pubblico, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza amministrativa.

L’Anac sottolinea che l’accesso agli atti è un principio fondamentale dell’azione amministrativa, volto a garantire la trasparenza e il controllo sull’amministrazione stessa. Tuttavia, questo accesso può essere limitato nel caso in cui siano presenti interessi superiori da tutelare, come ad esempio la sicurezza nazionale, la riservatezza delle informazioni o la tutela della privacy.

Nel caso specifico dell’accertamento di un abuso edilizio, l’Anac consiglia all’ente comunale di valutare attentamente le richieste di accesso agli atti, bilanciando la necessità di trasparenza con la tutela di eventuali interessi superiori. Pertanto, l’amministrazione è tenuta a motivare in modo chiaro le ragioni di un eventuale rigetto dell’istanza, evidenziando la mancanza dei presupposti normativi per consentire l’accesso agli atti richiesti.

Infine, l’Atto del Presidente del 26 settembre 2023 ribadisce i compiti dell’amministrazione comunale, ma fornisce anche delle indicazioni di massima sull’accesso agli atti. Questo significa che l’amministrazione dovrebbe seguire tali indicazioni e considerarle come linee guida nel valutare le richieste di accesso agli atti.

I diritti dei cittadini

Gli esiti del procedimento potranno essere resi noti nell’ambito degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), dove in caso di inosservanza il privato potrà proporre istanza di accesso civico “semplice”.

Anac ricorda che la norma impone la pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi d’indirizzo politico e dai dirigenti esclusivamente in forma di “elenchi”. Ciò non toglie che gli enti, nell’ambito della propria discrezionalità e per implementare la trasparenza delle attività, possano decidere di pubblicare i provvedimenti in forma integrale, sebbene debitamente omissati nel rispetto della disciplina della privacy. Oltre all’accesso civico semplice il cittadino può proporre istanza di accesso civico generalizzato per accedere ai dati e ai documenti e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Tale accesso può essere limitato dal rispetto della tutela degli interessi pubblici, inerenti ad esempio la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali ecc. o dalla tutela degli interessi privati come la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza ecc.

Esiste infine l’accesso civico “documentale” in base alla quale il privato che chieda di conoscere un atto amministrativo deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, dovendosi escludere che l’istituto possa tradursi in uno strumento di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. L’accesso documentale, pertanto, consente una conoscenza in profondità, sebbene limitata ai dati “pertinenti”. 

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