GOOGLE EARTH E’ DETERMINANTE PER CONFERMARE LE DIFFORMITA’ DELL’EDIFICIO: LA SENTENZA

Google Earth

Google Earth è uno strumento determinante per documentare il processo di ristrutturazione, in quanto fornisce una visione aerea e satellitare delle zone di interesse.

Google Earth può fornire una testimonianza visiva potente e in continuo aggiornamento durante processi di ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione. Il Tar Campania con la sentenza n. 286/2024 torna sulla differenza che intercorre tra una ristrutturazione operata attraverso demolizione e ricostruzione e nuova costruzione generata dalla stessa operazione. 

Un Comune emetteva un’ordinanza di demolizione in merito ad un fabbricato ritenuto di nuova costruzione conseguente ad una demolizione e ricostruzione di un precedente manufatto.

Il fabbricato oggetto dell’ordinanza demolitoria era costituito da una struttura in muratura:

  • di circa 80 m2,
  • poggiante su una pedana in c.a. con altezza di circa 0,50 cm ed una superficie di circa 200 m2,
  • provvista di una porta in ferro e 3 finestre,
  • il cui interno era composto da un unico ambiente allo stato grezzo.

A parere del Comune, si sarebbe trattato di interventi volti alla realizzazione di un organismo edilizio nuovo e con specifica e autonoma rilevanza e destinazione, eseguiti in assenza del permesso di costruire.

I proprietari, che ricorrevano al Tar, invece, sostenevano la preesistenza da tempo immemore del corpo di fabbrica in questione: il Comune avrebbe illegittimamente ingiunto la demolizione dell’intero manufatto, e non solo delle eventuali opere eseguite in difformità dalla preesistente e legittima fabbrica.

Insomma, il manufatto non avrebbe potuto essere sanzionato come “nuova costruzione”, poiché si trattava di ristrutturazione di una preesistente costruzione.

Secondo il Tar Campania, una ristrutturazione edilizia deve essere riconducibile all’edificio originario demolito e Google Earth ne ha provato il contrario.

I giudici sottolineano che tra l’intervento di demolizione/ricostruzione e la nuova costruzione, per orientamento consolidato, ricorre la prima ipotesi dalla assenza:

  • di variazioni del volume,
  • dell’altezza o della sagoma dell’edificio,

per cui, in assenza di tali imprescindibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia, sia relativamente al regime autorizzatorio che ad eventuale sanzione.

Per quanto riguarda invece l’epoca di realizzazione, è noto che il privato ne ha l’onere della prova, in quanto ha la disponibilità dell’immobile e quindi la conoscenza dei fatti anche storici che lo riguardano. Ma l’amministrazione ha fornito documentata prova contraria, poiché dalle immagini tratte dall’applicazione “Google Earth” (documento allegato al verbale di sequestro) emerge che l’immobile allo stato attuale non sussisteva.

In conclusione, le attività che comportano la realizzazione di un organismo edilizio diverso da quello precedente, con modifiche alla volumetria complessiva, alla sagoma o ai prospetti, possono essere considerate come interventi di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, è importante mantenere una distinzione chiara tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. La ristrutturazione edilizia si configura solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma sono limitate e comunque riconducibili all’edificio esistente.

Il ricorso non è, quindi, accolto.