GLI INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DELL’AMIANTO CON IL FOTOVOLTAICO. LA SENTENZA

rimozione amianto

Sono state previste agevolazioni fiscali per le aziende che si dedicano allo smaltimento dell’amianto e sono state istituite specifiche procedure per la bonifica dei terreni e degli edifici contaminati da questo materiale.

Anche se l’utilizzo dell’amianto è stato vietato, è importante promuovere una corretta rimozione e smaltimento di questo materiale per tutelare la salute delle persone e dell’ambiente. Le misure straordinarie di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici sono un’ulteriore spinta verso un processo di smaltimento sostenibile e in linea con le politiche ambientali attuali.È importante sottolineare che lo smaltimento dell’amianto deve essere effettuato da personale specializzato, in modo da garantire la massima sicurezza possibile per chi opera sul cantiere e per l’ambiente circostante.

Tale sistema di incentivazione prevede un maggior contributo economico (premio) che il Gestore dei servizi energetici (GSE) riconosce rispetto alla componente incentivante della cd. “tariffa base”: la maggiorazione è del 5%. La normativa di settore si ricava dal D.M. 5 maggio 2011 e s.m.i.

Naturalmente, nel corso degli anni sono sorti numerosi contenziosi legati al sistema incentivante.

La vicenda che qui si esamina è riferita ad una controversia insorta tra una società agricola ed il GSE, il quale, all’esito del procedimento di verifica dell’impianto fotovoltaico realizzato dall’impresa, aveva constatato che l’intervento di installazione dei moduli fotovoltaici non aveva comportato la rimozione e lo smaltimento della totale superficie di eternit esistente, escludendo, dunque, il riconoscimento delle premialità previste dalla normativa.

Avverso il provvedimento di non riconoscimento delle maggiorazioni è insorta la Società, lamentando diversi profili critici, tra cui quello secondo il quale l’attribuzione del premio era da riconoscere in quanto l’intervento era realizzato all’interno di una “porzione omogenea di copertura” ovvero sulla porzione di un edificio autonomo rispetto al complesso immobiliare cui era ricompresa la copertura.

Prescindendo dagli aspetti specifici della questione, il Tar laziale ha accolto il ricorso proposto dall’operatore economico e, richiamando la normativa di settore, ha acclarato che “Come emerge dalle citate Regole applicative, l’attribuzione del premio in argomento presuppone la rimozione delle preesistenti coperture in eternit/amianto relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico, condizione che la ricorrente, ad avviso del Collegio, ha rispettato. 7.3. Dalla planimetria catastale prodotta in giudizio … risulta, infatti, con evidenza che l’edificio sul quale è stato realizzato l’impianto – che peraltro occupa integralmente la copertura dello stesso, come pure emerge dalle fotografie in atti – è distinto e separato rispetto agli altri edifici – pur limitrofi – sui quali permane invece la copertura preesistente, configurando in tal modo la “porzione omogenea” rilevante ai fini della maggiorazione per cui è causa“.

Il Giudice amministrativo, dunque, facendo leva sullo stato dei luoghi, ha riconosciuto espressamente il rispetto della normativa da parte del soggetto interessato e, correlativamente, la portata applicativa del premio incentivante, attribuendo rilevanza proprio all’impianto energetico realizzato su un edificio in sostituzione della precedente copertura, in quanto nociva per l’ambiente e la salute dell’uomo.

LA SENTENZA