SISMABONUS: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA DETRAZIONE ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

Sismabonus

Con la nuova risposta all’interpello n. 213 del 14 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di detrazione acquisto case antisismiche (sismabonus), ponendo una particolare attenzione sui soggetti beneficiari e sui requisiti richiesti dalla normativa. Le regole di riferimento per l’accesso al sismabonus sono contenute nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Esso prevede che per alcuni interventi di miglioramento degli edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante la demolizione e ricostruzione anche con variazione volumetrica da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione, la possibilità di accedere ad una detrazione che varia tra il 75% e l’85% del prezzo di ogni singola abitazione.

Tale detrazione è concessa per un importo massimo di 96.000 euro a condizione che le imprese provvedano ad alienare l’immobile entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.

QUESITO

Nel documento l’Agenzia delle Entrate risponde alle numerose richieste di chiarimento avanzate da una società di costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice Ateco 41.20) che intende eseguire (direttamente o tramite altra impresa) un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio. Al fine di consentire ai futuri acquirenti di poter fruire della detrazione acquisto case antisismiche (di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), la società istante pone i seguenti quesiti al Fisco:

  1. è necessario che acquisisca la proprietà dell’immobile su cui effettuare interventi antisismici?
  2. è possibile affidare i lavori ad un’altra impresa di costruzioni?
  3. quali sono i requisiti richiesti alla società di costruzione che commissiona i lavori?
  4. è possibile lasciare la proprietà dell’edificio in capo agli attuali titolari (non esercenti attività d’impresa) effettuare direttamente i lavori e, infine, provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati?
  5. il beneficiario della detrazione può essere una persona giuridica?
  6. l’agevolazione è cumulabile con altre (contributo riconosciuto dall’Ufficio Ricostruzione speciale)?

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il comma 1-septies dell’articolo 16 del dl n. 63/2013, prevede che:

qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 % e dell’85 % del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (…).

Risposte ai quesiti 1 e 4: proprietà dell’edificio

In base a quanto espresso nel comma 1-septies dell’articolo 16 (eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile) pertanto, chiariscono le Entrate, si presuppone quanto segue:

  • è necessario il preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione;
  • l’effettuazione dei lavori edili deve essere effettuata direttamente o tramite appalto;
  • deve esserci la successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.

E’ necessario, quindi, che l’impresa sia proprietaria dell’edificio.

Risposte ai quesiti 2 e 3: lavori

In riferimento ai quesiti 2 e 3, l’Agenzia chiarisce che non necessariamente l’impresa deve eseguire direttamente i lavori di miglioramento sismico. E’ possibile, infatti, che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice; tuttavia, è necessario che l’impresa appaltante sia in possesso del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico.

L’idoneità può essere verificata in base ai due seguenti presupposti:

  • la verifica del codice attività ATECO;
  • la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.

Risposta al quesito 5: titolari di reddito d’impresa

Affermativa la risposta del Fisco al quesito 5: la detrazione può essere fruita anche dai soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata, che sostengono le spese per gli interventi antisismici su costruzioni adibite ad attività produttive. La normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio, ricorda l’Agenzia, è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

In base a quanto specificato dalla circolare numero 29/E del 18 settembre 2013 l’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, a condizione che le stesse siano rimaste a loro carico, e possiedano o detengano l’immobile in base ad un titolo idoneo. La risoluzione numero 22/E del 12 marzo 2018 riconosce, infine, l’agevolabilità degli interventi che riguardano immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione.

A seguito di una serie di sentenze della Corte di Cassazione, relative all’applicazione di ecobonus e sismabonus per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito.

Risposta al quesito 6: cumulabilità

Con riferimento alla compatibilità del contributo riconosciuto per la ricostruzione con la detrazione per l’acquisto di case antisismiche si precisa quanto segue:

i soggetti aventi i requisiti per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata dei territori danneggiati dagli eventi sismici del 2016 possono fruire delle detrazioni fiscali a fronte di spese sostenute relative ad interventi volti alla riduzione del rischio sismico eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione…

In risposta al quesito posto dall’istante, quindi, non osta alla fruizione della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies l’eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione.

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