Collaudo statico

Le costruzioni non possono entrare in esercizio senza il collaudo statico!

Collaudo statico

Con l’entrata in vigore delle N.T.C. 2008, in particolare con quanto disposto dal 3° comma del punto 9.1 “le costruzioni non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico“, è quindi necessario, che le strutture oggetto di interventi edilizi, siano verificate e controllate in relazione all’esecuzione dei lavori ai quali sono state sottoposte. Il collaudatore assume la figura di organo terzo, che interviene per esaminare e approvare quanto previsto ed eseguito nella fase progettuale e nella esecuzione delle opere, dal progettista e direttore dei lavori.

I compiti e le responsabilità del collaudatore sono definite nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NCT 2008) e la Circolare 617/2009.

Il collaudo di un’opera in campo civile è oramai sempre in corso d’opera, in risposta alla normativa sopra citata, che chiama il collaudatore alla responsabilità di attestare anche in merito a quelle opere non più ispezionabili e controllabili a lavori finiti, come ad esempio le fondazioni, pilastri e solai già gettati, ecc.

Richieste al collaudatore

Al collaudatore è richiesto di valutare i concetti posti alla base della progettazione, la loro congruenza, la loro pratica adesione al tipo di opera ed alla sua collocazione; per tale ragione deve calarsi nella centralità di ogni aspetto del progetto per poterla accettare fin dall’inizio. Deve quindi essere in grado di controllare e discutere i modelli geologici e geotecnici, ancorché eseguiti con l’elaboratore, cosa che lo obbliga ad effettuare delle simulazioni in analogia, previo sempre qualche calcolo semplificato, che consenta di cogliere ordini di grandezza delle quantità da controllare.

Controllo delle opere

Il controllo delle opere da parte del collaudatore è di natura discrezionale, fermo restando tutte le responsabilità alle quali deve far fronte, inoltre le attività specifiche di controllo sono di sua esclusiva pertinenza ed impostazione. Tutte le prove richieste per qualità e numerosità imposte dal legislatore, vanno eseguite di concerto con il direttore dei lavori.

Durante il collaudo sono eseguite delle prove che scaturiscono da metodi di verifica, che permettono poi di misurare la risposta dell’opera progettata a delle condizioni che simulano le condizioni reali alle quali si prevede che l’opera sarà sottoposta durante il suo funzionamento.

Prove di carico

Durante il collaudo statico, si possono eseguire delle prove di carico, che hanno lo scopo di verificare la stabilità strutturale dell’opera costruita.Il collaudatore delle strutture, benché abbia eseguito l’iter progettuale e di realizzo dell’opera, completa la propria attività con prove in sito, che sono di solito prove di carico statiche, che permettono di saggiare una porzione strutturale per misurarne il comportamento in termini di deformazioni, di sollecitazioni, da confrontare a quelle teoriche attese.Una prova frequente è quella di carico statica di porzioni di impalcati negli edifici ordinari; in questi casi le prove consistono nel predisporre sulla struttura carichi di esercizio, per poi misurarne i parametri che si vogliono porre sotto analisi sperimentale. La decisione dei carichi di collaudo spetta solo e soltanto al collaudatore, che deciderà in funzione del tipo di risultato che vuole ottenere. Partendo dal principio che in un collaudo non determina il carico a rottura, la sola possibilità per validare il collaudo è quella di confrontare i valori previsti o calcolati, con quelli misurati, e valutare così la rigidezza della struttura misurandone le deformazioni. Qualora si volesse assicurare per prova di carico la tenuta strutturale, occorre definire il livello di carico per il quale si vuole ottenere questo risultato e applicare i carichi in modo da ottenere una sollecitazione equivalente.

Spesso i carichi sono applicati tramite martinetti e non come carichi di superficie, ragione per cui si preferisce posare i martinetti direttamente sulle travi e applicare il carico effettivo previsto per le travi principali, come suggerisce la domanda.

Le prove di carico per il Collaudo Statico sono richiamate al punto 9.2 – delle Norme Tecniche delle Costruzioni, di cui al Decreto Ministeriale del 14/01/2008; esse, ove ritenute necessarie dal Collaudatore, sono chiamate ad identificare la corrispondenza del comportamento teorico e quello sperimentale. I materiali degli elementi sottoposti a collaudo devono aver raggiunto le resistenze previste per il loro funzionamento finale in esercizio.

In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere ripetute in più fasi nel tempo.

Esito delle prove

L’esito della prova deve tener conto che:

  1. le deformazioni aumentino  proporzionalmente ai carichi ;
  2. non si siano prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettono la sicurezza o la conservazione dell’opera;
  3. la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, le prove di carico successive devono indicare che la struttura tenda ad un comportamento elastico.
  4. La deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.

Prima di procedere con la realizzazione di una prova di carico statica è indispensabile un sopralluogo per l’analisi visivo della struttura e l’analisi della geometria strutturale. Per l’esame visivo delle strutture in muratura si fa riferimento, alla UNI 9124-2 “Edilizia residenziale – Strutture di elevazione di muratura (ed elementi costruttivi associati). Classificazione dei degradi e degli interventi”.

Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere riferito sia alla geometria complessiva dell’organismo che a quella degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza. Il rilievo deve individuare l’organismo resistente della costruzione, tenendo presente la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costruttivi. Per le strutture datate per poter  ricostruire la tessitura e la geometria del solaio o dell’impalcato da testare è bene, eseguire dei saggi.

 Il collaudatore deve esaminare i certificati delle prove sui materiali in conformità alle prescrizioni contenute al capitolo 11 delle Norme Tecniche, appurare che i risultati ottenuti siano compatibili con i criteri di accettazione fissati e controllare dai verbali i risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore dei lavori.

Il convincimento di un collaudatore rispetto all’adeguatezza dell’opera non può derivare soltanto dalle sue personali capacità ed esperienze, ma deve risultare dalla maggiore o minore aderenza del progetto e dell’esecuzione ai diversi aspetti strutturali indicati nelle norme. Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità.

Obbligazione di mezzi

Il collaudatore svolge un ruolo con “obbligazione di mezzi”, la sua responsabilità, è pertanto legata alla diligenza con la quale conduce il suo operato; egli deve utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per identificare eventuali errori od omissioni nell’elaborato progettuale, prevenendo le possibili carenze nelle disposizioni impartite dal direttore lavori o nella mancanza di adeguate certificazioni sui materiali e sui prodotti impiegati nella realizzazione delle opere. E’ in assoluto il raccordo per ogni fase progettuale ed esecutiva, che attraverso l’esame minuziosa di ogni attività svolta esprime la completezza e la validità della struttura finale a poter rispondere alla normativa ed agli scopi per cui essa è stata ideata, progettata e realizzata.