BONUS EDILIZI: COME PROCEDONO I CONTROLLI IN TRE FASI

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Il corposo carnet di bonus edilizi è stato oggetto di diverse frodi per un totale di 5,6 miliardi di euro, in gran parte addebitabili al Bonus facciate.

I dati di giugno, a cui l’ammontare delle frodi fa riferimento, indicano anche che c’è una diminuzione degli illeciti, resa possibile anche grazie anche alle verifiche che l’Agenzia delle entrate ha attuato nel corso degli ultimi mesi sulla scorta del provvedimento 340450/2021

Ora, nel quadro della convenzione tra ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia) per il periodo 2022-2024, emerge la volontà di effettuare controlli più minuziosi.

Al centro delle attenzioni delle autorità non ci sono soltanto le violazioni fiscali, fa notare Il Sole 24 Ore, ma anche frodi di altra natura. L’intento è quello di riuscire a controllare in modo preventivo il 60% delle domande di agevolazioni.

Controlli serrati sul bonus facciate, quindi è importante l’obbligo di conservazione dei documenti  per garantire gli importi portati in detrazione inerenti le spese.
Si tratta di un corredo documentale certamente più snello, in ragione soprattutto di un più celere iter e semplificato procedurale, ma da valutare caso per caso.

Al riguardo, la Raccolta precisa che fra i documenti da conservare, occorre assicurarsi di essere in possesso di:

  • fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
  • le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;


Nel caso di bonus facciate 2022 condominio, oltre alla documentazione sopra ripoportata, occorre essere in possesso anche della copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nonchè della dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile.

La Raccolta precisa che, con esclusivo riferimento agli interventi comportanti un miglioramento da un punto di vista energetico, come l’ecobonus 2022 nella versione rafforzata, oltre alla documentazione in precedenza riportata, il contribuente deve conservare:

  • la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato. Nella scheda devono essere indicati:
    • i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
    • la tipologia di intervento effettuato;
    • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
    • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
    • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
  • asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi.
    In merito all’asseverazione, la circolare precisa che per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, la stessa è redatta ai sensi degli artt. 4 e 7 del d.m. 19 febbraio 2007 e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici.
    Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del d.m. 6 agosto 2020 e attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • attestato di prestazione energetica (APE);
  • copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005, o il provvedimento regionale equivalente;
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • stampa della email inviata dall’ENEA, contenente il codice CPID, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Le tre fasi dei controlli

Le comunicazioni che il contribuente invia all’Agenzia delle entrate, per esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito, vengono esaminate secondo i principi di coerenza rispetto ai dati già in possesso dell’anagrafe tributaria. Ciò al fine di rilevare eventuali incongruenze nelle operazioni a cui i crediti sono correlati ed individuare cessioni simili già effettuate dai soggetti coinvolti nell’operazione di sconto o di cessione del credito.

La seconda fase, che l’autorità avvia entro cinque giorni dall’arrivo delle comunicazioni, prevede verifiche sulla scorta di fattori di rischio che possono portare, in caso di sospetti e anomalie, alla sospensione per 30 giorni della richiesta del contribuente.

In questo caso viene effettuata una verifica minuziosa della richiesta che può portare allo stralcio della stessa allorquando le anomalie fossero confermate.

Sono predefiniti sulla scorta delle violazioni tributarie che possono trarre origine dai meccanismi dei bonus edilizi. La prima è l’emissione di fatture a fronte di interventi parzialmente svolti o mai svolti, la seconda invece riguarda la compensazione di crediti inesistenti e superiori ai 50mila euro. La terza violazione riguarda invece l’uso della documentazione per ridurre il carico di imposte, come descritto dall’articolo 2 del decreto legislativo 74/2020.