BALCONI, CALCINACCI E CONDOMINIO. CASSAZIONE PENALE

balconi fatiscenti

In tema di condominio, i balconi – essendo elementi accidentali, privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all’uso comune, ma soltanto all’uso e godimento di una parte dell’immobile oggetto di proprietà esclusiva – non costituiscono parti comuni dell’edificio, ma devono considerarsi appartenenti esclusivamente al proprietario dell’unità immobiliare corrispondente, della quale costituiscono naturale prolungamento e pertinenza.

Il proprietario non può esimersi dalla manutenzione/ripristino del balcone ammalorato e pericoloso, nascondendosi dietro l’inerzia dell’amministratore o la mancanza di delibera assembleare o costituzione di fondo.
La cassazione penale ribadisce la responsabilità del proprietario anche di fronte a interventi che parzialmente riguardano la parte comune. Cassazione Penale sentenza 31592/2022 del 27/08/2022

Se poi i balconi, che appartengono in modo esclusivo al proprietario dell’appartamento di cui fanno parte – presentano nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata dei fabbricato dal quale sporgono, in caso di lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata, decisi con la prescritta maggioranza, legittimamente viene incluso nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei balconi, perché il decoro estetico dell’edificio condominiale è un bene comune, della cui tutela è competente l’assemblea dei soci. Corte appello L’Aquila sez. I, 25/05/2021, n.806

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