URBANISTICA – TAR MOLISE SEZ. I N.481 DEL 30 NOVEMBRE 2017

Oggetto: PROROGA DI CONVENZIONE URBANISTICA E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Urbanistica

La firmataria di una convenzione urbanistica del 2004 – di cui, nel 2017, si è disposta la proroga su proposta di altro proprietario dei beni oggetto della convenzione stessa – ha una posizione qualificata e differenziata che la legittima ad ogni iniziativa giudiziaria, a tutela del suo interesse a evitare che la contestata proroga della convenzione, nel modo in cui è stata realizzata, produca effetti indesiderati, determinando peraltro conseguenze irreversibili e pregiudizievoli sul preteso diritto di proprietà e sulla reintegra della sua situazione di possesso. La proroga delle convenzioni urbanistiche disposta ex lege (d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella l.  9 agosto 2013, n. 98) riguarda anche i termini previsti all’interno dalla stessa convenzione urbanistica Fonte: @lexambiente.it

Pubblicato il 30/11/2017

N. 00481/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00114/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2017, proposto da Potito Laura, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Gianni Spina e Andrea Latessa, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Di Pardo in Campobasso, traversa via Crispi, n.70/A;

contro

Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Iacovelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Ufficio legale municipale, in Campobasso;

nei confronti di

Potito S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ruta in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23;
Potito Filomena, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso lo studio Cima in Campobasso, traversa di via Zurlo, n. 8;
Potito Alfredo, controinteressato, non costituitosi;
Potito Luigi, controinteressato, non costituitosi;
Palladino Pierpaolo, nella qualità di custode giudiziario del terreno sito in Campobasso foglio 33 p.lle 42, 73, 75, 76, 77, 79, 386, 409, 474, 475, 476, 477, 730, non costituitosi;

per l’accertamento

previa idonea misura cautelare

dell’intervenuta inefficacia della convenzione urbanistica stipulata, per atto del Notaio Fiorita Puzone, in data 20/02/2004, rep. 74682 racc. n. 12956, relativa al Piano di recupero “Colle delle Api”, approvato con delibera del commissario “ad acta” n. 68 del 03/12/2003, previo annullamento, declaratoria di nullità e/o dichiarazione di inefficacia dell’atto aggiuntivo di proroga della convenzione urbanistica innanzi citata stipulato tra il Comune di Campobasso e la Potito S.p.A. in data 24.2.2017 a rogito del Segretario Generale del medesimo Ente, dott.ssa Franca Colella (rep 2053); nonché per la condanna del Comune e della società controinteressata alla restituzione delle aree oggetto di convenzione e allo svincolo della fidejussione;

Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché le successive memorie della ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso, di Potito S.p.A. e di Filomena Potito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente Potito Laura, a seguito di numerosi giudizi civili, aventi a oggetto la divisione di terreni in comproprietà con i suoi fratelli, esprimeva dissenso – con apposite note e diffide – alla proroga dopo la scadenza di una convenzione urbanistica del 2004 per l’esecuzione di un piano di recupero su un’area sita in Campobasso, località “Colle delle Api”. Nondimeno, detta proroga veniva concretamente stipulata per una durata di nove anni (oltre il termine decennale di validità della convenzione) tra il Comune di Campobasso e la Potito S.p.A., benché la ricorrente avesse reiteratamente segnalato al Comune, nella sua corrispondenza, che: 1) la Potito S.p.A. non sarebbe la proprietaria dell’area oggetto del piano di recupero, avendo stipulato un mero contratto preliminare per la cessione di diritti edificatori; 2) la convenzione urbanistica, stipulata nel 2004, sarebbe da tempo decaduta, non potendo avere durata superiore a dieci anni; 3) la convenzione urbanistica sarebbe venuta meno, unitamente al piano di recupero, a seguito della mancata approvazione da parte della Regione della variante di P.R.G. che prevedeva e legittimava il piano di recupero. La ricorrente si doleva, altresì, del fatto che la Potito S.p.A. – per stipulare contratti con operatori commerciali della media e grande distribuzione, nonché per convincere l’Amministrazione comunale di Campobasso a stipulare una proroga della convenzione urbanistica – aveva promosso un giudizio contro il padre della ricorrente, sig. Gennaro Potito, inteso a far accertare l’autenticità della firma da lui apposta su un preliminare di compravendita di diritti edificatori (dal medesimo stipulato avvalendosi di una vecchia procura rilasciata dalla ricorrente figlia) e la stessa società Potito aveva proposto poi una domanda di correzione di errore materiale della sentenza resa sulla causa avente a oggetto l’accertamento dell’autenticità della firma; veniva così modificato, nel giudizio di correzione di errore materiale, il contenuto della pronuncia del giudice civile, nel senso di una sentenza costituiva di effetti traslativi della proprietà dei terreni, sicché la Potito S.p.A. chiedeva e otteneva dalla Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione in suo favore della proprietà dei terreni oggetto dello strumento attuativo decaduto, nonostante la perdurante pendenza di diversi giudizi, anche di divisione, trascritti in data antecedente. Producendo al Comune l’estratto di “visura” dei registri immobiliari, la Potito S.p.A. otteneva dall’Amministrazione comunale la stipula dell’atto di proroga della convenzione urbanistica a suo tempo sottoscritta dal Comune e dai fratelli Potito, comproprietari dell’area. Sennonché, il Tribunale di Campobasso, avendo avuto conoscenza – a seguito dell’opposizione di terzo proposta dalla sig.ra Laura Potito – di tale operazione posta in essere dalla Potito S.p.A., sospendeva (con provvedimento cautelare n. 41717 del 9.3.2017) gli effetti della sentenza accertativa, resa sull’istanza di correzione di errore materiale. Ciò nondimeno, ottenuta la stipula dell’atto aggiuntivo di proroga della convenzione, la Potito S.p.A. inoltrava all’Amministrazione comunale una diffida intesa a ottenere l’immediato rilascio del permesso di costruire dell’edificio commerciale.

Ciò premesso, con il ricorso notificato il 16.3.2017 e depositato nello stesso giorno, la ricorrente insorge per chiedere l’accertamento dell’intervenuta inefficacia della convenzione urbanistica stipulata, per atto del Notaio Fiorita Puzone, in data 20.2.2004, rep. 74682, relativa al piano di recupero “Colle delle Api”, approvato con delibera del commissario “ad acta” n. 68 del 3.12.2003, previo annullamento, declaratoria di nullità o dichiarazione di inefficacia dell’atto aggiuntivo di proroga della convenzione urbanistica innanzi citata, stipulato tra il Comune di Campobasso e la Potito S.p.A. in data 24.2.2017, a rogito del Segretario generale del medesimo Ente (rep. 2053). La ricorrente chiede, altresì, la condanna del Comune e della società controinteressata alla restituzione delle aree oggetto di convenzione e allo svincolo della fidejussione.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) nullità, annullabilità e inefficacia dell’atto aggiuntivo, per indisponibilità del diritto di proprietà da parte della Potito S.p.A, sul necessario assenso degli originari contraenti; 2) risoluzione della convenzione di lottizzazione per decorso del termine decennale, nullità dell’atto aggiuntivo per violazione di una norma inderogabile, nonché per oggetto impossibile o illecito; 3) revoca implicita del piano di recupero e della convenzione di lottizzazione; 4) nullità della scrittura privata intervenuta tra i fratelli Potito e la società Potito.

Con tre successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune di Campobasso, per resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del ricorso.

Si costituisce la controinteressata Potito S.p.A., deducendo – anche con sei successive memorie – il difetto di giurisdizione, la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 71/2017, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente.

Con ordinanza n. 2560/2017, il Consiglio di Stato, IV Sezione, annulla la predetta ordinanza cautelare di questo T.a.r., sul presupposto della mancata notifica del ricorso ad alcuni controinteressati, disponendo l’integrazione del contraddittorio e rinviando la causa al giudice di prime cure.

Il ricorso viene quindi notificato, a cura della ricorrente, ai fratelli Luigi, Filomena e Alfredo Potito, nonché al custode giudiziario dei beni immobili oggetto di contesa tra i fratelli Potito.

Si costituisce, nel giudizio di primo grado, Potito Filomena, già intervenuta “ad adiuvandum” nell’appello cautelare, per chiedere la reiezione del ricorso. Deduce inammissibilità e infondatezza del gravame.

All’udienza del 22 novembre 2017, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è, almeno in parte, ammissibile e fondato.

III – La cognizione della domanda di condanna del Comune e della società controinteressata alla restituzione delle aree oggetto di convenzione e allo svincolo della fidejussione non appartiene al giudice amministrativo, rientrando invece nella giurisdizione del giudice ordinario. Trattandosi di una domanda di retrocessione totale, il diritto soggettivo alla restituzione dei suoli (“jus ad rem”) è azionabile davanti al giudice ordinario, sorgendo automaticamente per effetto della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la decadenza del piano attuativo e della convenzione, a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell’Amministrazione (cfr.: Cass. civile, sez. unite, 27.1.2014 n. 1520; idem, 28.4.1989 n. 2009; Cons. Stato IV, 6.8.2013 n. 4131). Analogamente, la domanda di svincolo della fidejussione chiede l’accertamento della cessazione dell’obbligo derivante dalla garanzia fidejussoria, sicché la vicenda è confinata all’interno della mera verifica della perduranza del rapporto fidejussorio e della conformità del comportamento della P.A. alla legge e alla “lex contractus”, con la conseguenza che – non essendovi l’espressione dell’esercizio di un potere pubblico autoritativo – essa non può essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr.: Cass. civile, sez. unite, 28.7.2016 n. 15666; Cons. Stato V, 9.4.2015 n. n. 1819; T.a.r. Molise I, 17.5.2017 n. 184; Corte cost., 6.7.2004 n. 204).

Viceversa, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla restante parte della causa. Oggetto del ricorso è una convenzione urbanistica, di guisa che – a tenore dell’art. 133, comma primo punto 2) e lett. f) del cod. proc. amm. – la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Inoltre, a tenore dell’art. 8, primo comma, c.p.a., “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”. Ne consegue la cognizione di questo T.a.r. sulla causa in esame, con specifico riguardo alla validità e all’efficacia dell’impugnato atto di proroga della convenzione urbanistica.

IV – La ricorrente ha interesse a ricorrere e piena legittimazione attiva nella causa.

In quanto firmataria della risalente convenzione urbanistica del 2004 di cui, nel 2017, si è disposta la proroga con l’atto impugnato, anche a voler prescindere dalla comproprietà dei suoli contesi (titolo che, invero, è ancora “sub judice”), la ricorrente ha una posizione qualificata e differenziata che la legittima ad ogni iniziativa giudiziaria, a tutela del suo interesse a evitare che la contestata proroga della convenzione, nel modo in cui è stata realizzata, produca effetti indesiderati, determinando peraltro conseguenze irreversibili e pregiudizievoli sul preteso diritto di proprietà e sulla reintegra della sua situazione di possesso. Il fatto che le iniziative giudiziarie della ricorrente possano ipoteticamente o concretamente produrre una perdita economica o un mancato lucro alla stessa ricorrente non è affatto sufficiente a privare la medesima dell’interesse ad agire. Infatti, l’interesse ad agire, quale previsto dall’art. 100 c.p.c., da sempre considerato applicabile al processo amministrativo, ora anche in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., è scolpito nella sua tradizionale definizione di “bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il ricorso al giudice deve presentarsi come utile per porre rimedio a un diretto, concreto e attuale stato di fatto lesivo (cfr.: Cons. Stato V, 2.4.2014 n. 1572). L’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto o interesse, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto o dell’interesse legittimo, rilevabile nella circostanza che, in assenza del processo e dell’esercizio della giurisdizione, l’attore o il ricorrente soffrirebbe un danno. La lesione, nel caso di specie, è insita nel fatto che una proroga della convenzione urbanistica che in origine vedeva quale parte privata, tra le altre, la ricorrente, sia avvenuta, pretermettendo del tutto l’informativa e il consenso della ricorrente, come se la medesima non avesse titolo a interferire, né fosse parte nell’originaria stipula della convenzione. Anche se i giudizi civili pendenti tra i fratelli Potito dessero ipoteticamente, come esito del giudicato, che Potito Laura non è la comproprietaria dei beni immobili contesi, resta che oggi si discute della proroga di una convenzione stipulata tra il Comune e alcuni privati, tra i quali vi è la ricorrente, la quale non vorrebbe che la convenzione da lei stipulata col Comune fosse prorogata oltre il termine di naturale decadenza, senza esserne coinvolta. Tale argomento sarà meglio spiegato nel prosieguo della motivazione, allorché si fornirà una puntuale definizione di cosa sia la proroga della convenzione urbanistica.

D’altro canto, un ragionamento simile lo ha fatto il Consiglio di Stato, IV Sezione, nella citata ordinanza n. 2560/2017, allorché ha ritenuto che i fratelli Potito rivestano in questo processo una posizione di controinteresse e siano contraddittori necessari, in una posizione distinta e differenziata dalla Potito S.p.A. (di cui fanno parte come soci e amministratori), sì da ordinare l’integrazione del contraddittorio. Se i fratelli Potito Luigi, Alfredo e Filomena sono controinteressati, la sorella Potito Laura coerentemente non può che essere il soggetto interessato a ricorrere. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere, nel modo in cui è formulata dalla controinteressata Potito S.p.A. si basa su un argomento anfibologico e contraddittorio: da un lato, si afferma che la ricorrente trarrebbe quasi un vantaggio dalla proroga della convenzione e dalle trattative commerciali sui suoli oggetto di essa, sul presupposto implicito che ella abbia un qualche titolo su quei beni; dall’altro, si sostiene che la ricorrente non possa opporsi alle decisioni della società Potito in ordine ai suoli, non avendo titolo né legittimazione per farlo. Tale aporia è inaccettabile, sul duplice piano logico e giuridico, sicché deve riconoscersi alla ricorrente l’interesse ad agire e la piena legittimazione attiva, non già perché ella è stata, pretende di essere tuttora e può tornare ad essere, a pieno titolo, la comproprietaria dei detti beni immobili, bensì per la più semplice ragione che la ricorrente è la firmataria dell’originaria convenzione urbanistica, di recente prorogata con gli atti impugnati.

V – La mancata impugnazione della delibera di Giunta comunale n. 267 del 2.12.2016 – con la quale il Comune concede la proroga e autorizza il dirigente tecnico comunale alla sottoscrizione dell’impugnato atto integrativo di proroga della convenzione urbanistica – non costituisce, come eccepiscono i controinteressati, un’irrimediabile causa d’inammissibilità del ricorso.

La controinteressata Potito S.p.A., nella memoria del 2.11.2017, afferma che si tratterebbe di un atto rientrante nelle competenze istituzionali della Giunta comunale, a tenore dell’art. 5, comma 13, del D.L. 13.5.2011 n. 70 (c.d. Decreto “Sviluppo”), convertito in legge n. 106/2011. Invero, a tenore di tale normativa, la Giunta comunale può approvare il piano attuativo quando questo è coerente con il P.R.G. (o con uno strumento generale equipollente). Qualora, invece, il piano attuativo implichi l’esigenza di modifica del P.R.G., la competenza spetta sempre al Consiglio comunale (cfr.: Cons. Stato IV, 4.3.2016 n. 888). Si tratta nella specie, evidentemente, di una situazione ben diversa da quella prefigurata dalla norma invocata, poiché qui non viene approvato un nuovo piano attuativo coerente con il P.R.G., ma viene prorogata l’efficacia di un vecchio piano attuativo (che peraltro non sarebbe neppure del tutto coerente con il vigente P.R.G.). La delibera giuntale, quindi, non reca in sé l’approvazione di un piano di recupero, ma è una mera autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di proroga, sul presupposto (errato) che sussistano le condizioni della proroga.

L’impugnato atto aggiuntivo, integrativo e di proroga (registrato il 1°.3.2017) della convenzione urbanistica 2004 del piano di recupero “Colle delle Api”, è da ritenersi l’atto conclusivo del procedimento, cioè l’atto effettivamente lesivo dell’interesse della ricorrente, in quanto ad esso si riconnettono il protrarsi e il modificarsi degli effetti dell’originaria convenzione, mentre la presupposta deliberazione di Giunta comunale n. 267 del 2016, non impugnata, costituisce un mero atto interno di autorizzazione alla stipulazione dell’atto aggiuntivo.

Per meglio esplicitare tale assunto, occorre chiarire la natura giuridica della convenzione urbanistica. Le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di disciplinare il corretto utilizzo del territorio mediante un modello consensuale che prevede un contenuto obbligatorio, previsto dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, e un contenuto discrezionale e di autonomia negoziale, liberamente esercitabile dalle parti. Pertanto, le convenzioni urbanistiche, costituiscono strumenti di attuazione dei piani urbanistici, rivestendo carattere negoziale di accordi sostitutivi del provvedimento, ex art. 11 della legge n. 241/1990 (cfr.: Cass. civile, sez. unite, 11.4.2017 n. 9284; Cons. Stato VI, 31.10.2013 n. 5275; T.a.r Emilia R., Bologna I, 24.10.2016 n. 873). Mediante la convenzione, da una parte, il privato realizza l’interesse a definire la propria utilità su un immobile, dall’altra parte l’Ente locale autorizza la conformazione del territorio con la costruzione di beni e infrastrutture a beneficio della collettività. L’interesse pubblico, in questa linea di confine, riporta a unità la manifestazione dei pubblici poteri, coniugando il contenuto discrezionale del provvedimento con gli strumenti del diritto civile relativi all’autonomia negoziale, in una procedura non esclusivamente pubblicistica che si compenetra con le iniziative del privato, alle quali il provvedimento amministrativo è accessivo. L’accordo, nei termini delineati, è lo strumento più utilizzato per realizzare gli interessi pubblici in ambito di sviluppo territoriale urbano, in collaborazione diretta con i privati (nel modello cosiddetto del partenariato pubblico – privato), in piena aderenza ai principi partecipativi, dando autonomia alla parte privata nei limiti di coincidenza con la potestà pubblica intesa all’assolvimento del primario interesse della buona amministrazione (ex art. 97 Cost.), oltre che del principio comunitario di sussidiarietà orizzontale (ex artt. 117 – 118 Cost.). Non si tratta di un accordo integrativo procedimentale, bensì di un accordo sostitutivo di provvedimento, di guisa che tutti gli atti presupposti e prodromici alla realizzazione dell’accordo – ivi compresa la deliberazione della P.A. di autorizzazione a negoziare – avendo natura interna, cioè endoprocedimentale, non sono autonomamente lesivi. Ne consegue che non vi è alcuna necessità né obbligo che gli atti prodromici siano impugnati unitamente alla convenzione. Non vi è dubbio che l’eventuale annullamento giurisdizionale della convenzione urbanistica rechi un vantaggio a chi la impugna per cancellarla dal mondo giuridico, anche quando la presupposta deliberazione giuntale che dà mandato alla stipula della convenzione non sia stata impugnata. Viceversa, la sopravvivenza dell’atto giuntale non determina alcun effetto giuridico o fattuale, allorché la convenzione urbanistica sia stata privata di efficacia e caducata. Pertanto, anche sotto tale profilo, il ricorso in esame è da ritenersi ammissibile.

VI – I motivi del ricorso sono attendibili e fondati. Non compete a questo giudice di stabilire se la Potito S.p.A. sia la proprietaria dell’area oggetto del piano di recupero e, se è vero che la convenzione urbanistica stipulata nel 2004 è da tempo decaduta per decorrenza del termine decennale, non vi è ragione di verificare appieno se la stessa sia venuta meno, unitamente al piano di recupero, a seguito della mancata approvazione da parte della Regione della variante di P.R.G. che prevedeva il piano di recupero.

VII – Nondimeno, ai fini del giudizio, è necessario, in via preliminare, dare una più compiuta ricostruzione dei fatti. La ricorrente era comproprietaria, con i suoi fratelli Alfredo, Luigi e Filomena, di una vasta area di circa 8 ettari sita nel Comune di Campobasso, individuata in catasto al foglio 33, p.lle 77, 477, 73, 75, 76, 475, 474, 476, 79, 409, 42, 386 e 730. L’area in passato era destinata a zona “N – Agricola” dal P.R.G. e il Comune di Campobasso con la delibera di Consiglio comunale n. 82 dell’11 dicembre 2000, adottava una variante generale al piano regolatore, variante che comprendeva l’area di proprietà della ricorrente nella zona “E1 – Frazioni e contrade da sottoporre a piani di recupero” e prevedeva che in tali strumenti attuativi venisse prevista la realizzazione di attrezzature per il territorio, mediante volumi anche di natura artigianale, commerciale e residenziale per consentire eventuali integrazioni insediative. In virtù della disposizione dell’art. 18 delle Norme tecniche di attuazione (che consentiva l’approvazione di piani di recupero nelle more dell’approvazione della variante), la ricorrente, insieme ai suoi familiari, presentava una proposta di piano di recupero ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 457/1978. Stante l’inerzia dell’Amministrazione, il piano veniva approvato dal commissario “ad acta” nominato dal Presidente della Regione Molise. Il commissario regionale adottava (con la delibera commissariale n. 33/2003) e poi approvava (con la delibera commissariale n. 68 del 3.12.2003) il citato piano di recupero ad iniziativa dei sig.ri Potito, sulle menzionate aree, sicché la ricorrente, unitamente ai suoi fratelli, stipulava nel 2004 una convenzione urbanistica con il Comune di Campobasso per l’esecuzione del piano di recupero. La convenzione era alquanto onerosa per le parti private, prevedendo che – nel termine di 10 anni – queste dovessero realizzare, a proprie spese, la progettazione esecutiva degli interventi di infrastrutturazione e urbanizzazione, nonché la realizzazione, il collaudo e la cessione degli stessi al Comune di Campobasso. Tali interventi dovevano essere realizzati prima dell’ottenimento dei titoli edilizi per la costruzione degli edifici privati. Tra i molteplici impegni, la convenzione prevedeva altresì che: a) le opere relative alla viabilità dovessero essere ultimate entro il termine di 60 mesi e prima dei lavori di costruzione degli edifici (art. 3); b) nessun atto di assenso e nessuna denuncia di inizio attività potesse attuarsi se non dopo l’inizio dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione al servizio dell’intervento richiesto (art. 4.4); c) le opere di urbanizzazione dovessero essere eseguite direttamente, a spese dai recuperanti (art. 5); d) i recuperanti cedessero immediatamente al Comune di Campobasso le aree per le urbanizzazioni primarie e per le attrezzature pubbliche, dichiarando di asservirne altre all’uso pubblico (art. 15). Sennonché, nel 2005 il padre della ricorrente, sig. Potito Gennaro, avvalendosi di una procura notarile rilasciata dalla figlia Laura numerosi anni prima (precisamente il 17.2.1987 per Notaio Rossi di Campobasso), trasferiva tutte le quote da questa detenute nelle società, agli altri fratelli. La ricorrente prontamente revocava la detta procura generale e, nondimeno, il sig. Gennaro Potito (sempre in veste di procuratore) stipulava nel 2005 una scrittura privata con la quale Laura e gli altri fratelli vendevano alla società Potito che accettava “tutti i diritti edificatori (siano essi destinati a scopi produttivi o residenziale) acquisiti dal terreno in premessa, in forza del piano di recupero approvato con delibera numero 68 del 3.12.2003 del commissario ‘ad acta’ e disciplinata nella convenzione”. Tale scrittura privata veniva registrata successivamente alla revoca della procura generale, seppur recando una data ad essa antecedente. Ne scaturiva un contenzioso sia civile che amministrativo. Infatti, la Potito S.p.A. chiedeva al Comune di Campobasso il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un centro servizi per attività commerciali, denegato per mancata dimostrazione di un valido titolo. Il Consiglio di Stato, con decisione n. 4416/2015, in riforma della sentenza n. 718/2014 di questo T.a.r., annullava il citato diniego sul presupposto che la scrittura privata di cessione dei diritti edificatori rappresentasse un titolo “presuntivamente valido” per chiedere il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001. Nel frattempo, la ricorrente, sig.ra Laura Potito, adiva il Tribunale civile di Campobasso (n.r.g. 1334/2012) chiedendo la divisione dei beni ereditari in comproprietà con i fratelli. Con un ulteriore giudizio (n.r.g. 2/2017), la ricorrente chiedeva al Tribunale civile di Campobasso la divisione di altri beni in comproprietà coi fratelli, ricevuti in donazione. Tra i beni oggetto di tali giudizi rientrano anche i terreni di Colle delle Api. I relativi giudizi sono tuttora pendenti e il giudice civile ha incaricato un c.t.u. di procedere a un progetto di divisione. Con istanza del 18.10.2012, i sig.ri Alfredo, Filomena e Luigi Potito, affermando di essere i comproprietari dei terreni e i titolari del citato piano di recupero, presentavano un’istanza al Comune di Campobasso chiedendo il rilascio di titoli edilizi. La sig.ra Laura Potito instaurava allora un altro giudizio civile contro i suoi fratelli e la Potito S.p.A. (n.r.g. n. 823/2016), volto ad accertare la manifesta nullità della scrittura privata di cessione dei diritti edificatori dei terreni oggetto del piano di recupero. Tale scrittura privata, a dire della ricorrente, avrebbe natura di contratto preliminare e ciò non sembra smentito dalla società Potito, la quale chiedeva, in via riconvenzionale, al giudice civile di condannare la sig.ra Laura Potito alla stipula del contratto definitivo di cessione. La Potito S.p.A., in persona del suo legale rappresentante Alfredo Potito, attestando di essere proprietaria dei terreni oggetto del piano di recupero nonché dei diritti edificatori, in virtù della citata scrittura privata del 2005, presentava al Comune di Campobasso (in data 23.11.2015 prot. n. 32249) una nuova istanza volta a ottenere il permesso di costruire per edifici commerciali, nonché la proroga e la voltura in suo favore della convenzione di urbanizzazione stipulata tra il Comune di Campobasso e i germani Potito in data 20.2.2004. Il Comune di Campobasso con la citata delibera di Giunta comunale n. 267/2016, disponeva di prorogare la convenzione rep. 74682/2004, sul presupposto che la menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 4416/2015 avesse legittimato la società Potito a disporre dei detti beni immobili. A nulla valevano le diffide inoltrate dalla sig.ra Laura Potito al Comune di Campobasso, nelle quali ella evidenziava che la richiesta della Potito S.p.A. (che non era l’unica proprietaria dei terreni, essendo questi oggetto, peraltro, di due giudizi di divisione) fosse indebita e illegittima e che la scrittura privata stipulata nel 2005 era manifestamente inefficace o nulla essendo pendente un giudizio innanzi al Tribunale civile di Campobasso avente ad oggetto tale accertamento. La sig.ra Laura Potito, in data 20.02.2017, effettuava una visura presso la competente conservatoria dei registri immobiliari dalla quale rilevava che i terreni di cui sopra (in catasto al foglio 33 p.lle 77, 477, 73, 75, 76, 475, 78, 474, 476, 79, 409, 42, 386, 730) non risultavano più di sua proprietà ma, a seguito di un’iscrizione avvenuta in data 19.1.2017 (successiva alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione) erano intestati alla Potito S.p.A., che aveva fatto trascrivere la sentenza del Tribunale di Campobasso dell’11.07.2016. La sig.ra Laura Potito presentava al Presidente del Tribunale di Campobasso un’istanza di accesso agli atti del giudizio che avrebbe dato luogo al trasferimento immobiliare, al fine di conoscere la natura del provvedimento emesso dal Tribunale di Campobasso. A seguito dell’istanza, la ricorrente veniva a conoscenza che il provvedimento del Tribunale di Campobasso (rep. 4348) faceva riferimento alla sentenza n. 316/2016, emessa all’esito del giudizio n.r.g. 634/2016. Il procedimento contraddistinto da tale numero, veniva iscritto a ruolo in data 8.3.2016 dalla società Potito S.p.A., che conveniva in giudizio il Sig. Potito Gennaro (padre e procuratore della ricorrente), al fine di sentirsi dichiarare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 1°.2.2005, nonché al fine di ottenere l’autorizzazione alla trascrizione della stessa. Si costituiva nel giudizio il sig. Potito Gennaro che riconosceva la sottoscrizione da lui apposta sulla predetta scrittura privata e aderiva a tutte le richieste della società Potito. In data 8.6.2016, il Tribunale di Campobasso pronunciava la sentenza n. 634/2016 che dichiarava l’autenticità della sottoscrizione apposta da Potito Gennaro su ogni foglio della scrittura privata del 1°.2.2005 e autorizzava la Potito S.p.A. alla trascrizione della scrittura privata, precisando che: “dal momento che nella predetta scrittura privata, sebbene qualificata dalle parti come una vendita vera e propria è stabilito dall’art. 5 (della medesima scrittura) che debba seguire atto notarile di trasferimento condizionato all’esito di alcuni giudizi in corso e a semplice richiesta di una sola delle parti e comunque da redigersi da un notaio scelto a cura e spese della parte acquirente, si deve ritenere che il contratto possa equipararsi ‘quoad effectum’ ad un contratto preliminare di vendita”. Successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 316/2016, in data 7.7.2016, la Potito S.p.A. depositava presso il Tribunale di Campobasso un’istanza per la correzione di errore materiale della stessa sentenza. Il Tribunale di Campobasso, nella persona del g.o.t. dott. Dentale, con provvedimento dell’11.7.2016 di correzione di errore materiale della sentenza n. 316/16 disponeva, conformemente all’istanza, la correzione della sentenza n. 316/16 nel procedimento n. 634/2016 r.g., nel senso che ove a pag. 3 della motivazione è scritto “atto notarile di trasferimento” deve leggersi “atto notarile di produzione del consenso” e ove a pag. 5 della motivazione è scritto “trattandosi di contratto di compravendita di beni immobili da trasferirsi in proprietà mediante successivo atto notarile” deve leggersi “trattandosi di compravendita di beni immobili trasferiti in proprietà mediante la scrittura privata del 01.02.2005”. Tale sentenza di correzione veniva utilizzata dalla società Potito per trascrivere l’atto nei pubblici registri immobiliari e giustificare la parola “compravendita”, con il preteso effetto di trasferire le particelle immobiliari dai precedenti proprietari all’attuale unico proprietario, società Potito. Come detto, tale trascrizione veniva presentata all’Amministrazione comunale al fine di giustificare e legittimare l’istanza di proroga della convenzione urbanistica e, sulla base di essa, la Giunta comunale adottava la delibera n. 267/2016 e stipulava con la Potito S.p.A. “l’atto aggiuntivo ed integrativo di proroga della convenzione urbanistica”, rogata dal Segretario comunale in data 24.2.2017 (rep. 2053). Nell’atto aggiuntivo citato si legge che: “si prende atto dell’avvenuta trascrizione dei suoli presso la locale Conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso reg. gen. 718 del 19/01/2017 degli atti di trasferimento ivi riportati alla ditta Potito per scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente giusta autorizzazione alla trascrizione di cui a sentenza n. 316/2016 pubblicata l’08/06/2016”. Conosciute le dette circostanze, la ricorrente (con atto di citazione del 3.3.2017) impugnava la sentenza di correzione adottata dal Tribunale di Campobasso n. 316/2016, mediante opposizione di terzo, chiedendone la sospensione cautelare. Il Tribunale di Campobasso accoglieva, con provvedimento n. 1717 del 9.3.2017, l’istanza cautelare, autorizzando l’istante a trascrivere il provvedimento di sospensione presso i competenti Uffici dei registri immobiliari di Campobasso.

VIII – Tale ricostruzione dei fatti, quale rassegnata da parte ricorrente, non è contestata, nella sostanza, se non per dettagli poco rilevanti, dalle parti controinteressate costituitesi nel giudizio.

Tutto lascia presagire che gli assetti proprietari dei suoli oggetto di controversia saranno presto ridefiniti dai giudicati che si formeranno sui procedimenti civili pendenti tra la sig.ra Potito Laura e i suoi fratelli. Ma non è in questa sede che, sia pur in via incidentale, il Tribunale amministrativo potrà stabilire se la ricorrente sia o non sia la comproprietaria del patrimonio immobiliare oggetto di contesa. Viceversa, è in questa sede che si può affermare, senza ombra di smentita, che il presupposto fattuale e giuridico dell’impugnato atto di proroga della convenzione urbanistica (vale a dire la proprietà dei suoli in capo alla Potito S.p.A.) non sia affatto certo e definito, essendo tuttora “sub judice” la questione dei diritti di proprietà. Venuta meno la certezza del titolo di proprietà della società Potito (soprattutto dopo la trascrizione nei registri immobiliari del citato provvedimento n. 1717 del 2017 del Tribunale di Campobasso), l’impugnato atto di proroga della convenzione perde uno dei suoi presupposti indefettibili. Infatti, se è vero che – come, a suo tempo, affermato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 4416/15 – la scrittura privata di cessione dei diritti edificatori rappresenta un titolo “presuntivamente valido” per chiedere il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto la normativa non richiede necessariamente la proprietà dell’area e consente il rilascio dei titoli edilizi, facendo salvi i diritti dei terzi; nondimeno, è altresì vero che lo stesso principio non è applicabile al caso della convenzione urbanistica, in quanto questa deve necessariamente essere stipulata tra il Comune e i proprietari o aventi titolo certo che legittimi la disposizione delle aree oggetto del piano attuativo. Invero, la convenzione urbanistica è un atto consensuale a contenuto dispositivo che opera un trasferimento di diritti patrimoniali, sicché il privato che, sottoscrivendola, si obbliga a effettuare attribuzioni patrimoniali, deve provare il titolo che lo abilita alla disposizione dei beni, alla stregua del principio “nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet”. La disposizione su un bene altrui da parte di chi non ne ha il titolo integrerebbe, secondo il combinato disposto dell’art. 1418, comma 2, e dell’art. 1346 c.c., una causa di nullità dell’atto negoziale per carenza nell’oggetto del requisito della possibilità. Non a caso, il permesso di costruire non viene trascritto nei registri immobiliari, mentre le convenzioni urbanistiche devono essere trascritte, ex art. 35 della legge n. 865/1971 (cfr.: Cons. Stato IV nn. 363/83 e 744/84) ed ex art. 2645-quater cod. civile, come integrato dalla legge n. 44/2012.

Se è vero che la proprietà delle aree oggetto della convenzione è tuttora “sub judice”, il Comune nel prorogare la convenzione ha erroneamente ritenuto certo il presupposto del titolo di proprietà in capo alla contraente Potito S.p.A. e ciò consente di valorizzare e ritenere attendibile il primo motivo del ricorso.

IX – Alla luce di ciò, si comprende anche che il Comune non avrebbe potuto estromettere, né pretermettere le parti private originarie ovvero, facendolo, non avrebbe potuto qualificare l’atto come proroga della convenzione. Si tratta qui di attribuire un preciso significato alla proroga dell’originaria convenzione urbanistica – proroga in astratto prevista dal D.L. 21.6.2013 n. 69 – atteso che la novazione soggettiva delle parti private in convenzione, nel passaggio dai singoli congiunti della famiglia Potito alla Potito S.p.A. non può non incidere sulla qualificazione dell’atto come proroga della convenzione urbanistica. La legge 9.8.2013 n. 98, che ha convertito il citato D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del “Fare”) ha prorogato i termini di validità delle convenzioni urbanistiche stipulate fino al 31 dicembre 2012. Tale normativa è intervenuta prima della scadenza decennale della convenzione in esame (2004-2014). L’art. 30, comma 3-bis (inserito in fase di conversione in legge), ha disposto una generale proroga di tre anni dei termini di validità e dei termini di inizio e fine lavori indicati nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione stipulate sino al 31.12.2012. Ciò significa che la convenzione stipulata il 20.2.2004, destinata a scadere il 20.2.2014, per effetto della proroga di legge protrarrebbe la propria esecutività fino al 20.2.2017. Ma la portata dell’estensione della proroga di legge riguarda anche i termini previsti all’interno dalla stessa convenzione urbanistica. Ad esempio, come già osservato, tra i molteplici impegni, la convenzione in esame prevede che le opere relative alla viabilità siano ultimate entro 60 mesi (art. 3). Anche a voler ritenere che la validità di un termine già scaduto previsto nelle convenzione sia estesa per altri tre anni, a far data dall’entrata in vigore del Decreto del “Fare”, il termine così prorogato sarebbe comunque già esaurito. La scelta interpretativa genera rilevanti effetti in sede applicativa ed è per questo che la proroga della convenzione, pur derivando da una previsione di legge, può essere recepita e regolata da un atto ricognitivo convenzionale, quale è quello stipulato dal Comune di Campobasso in data 24.2.2017. Tuttavia, se di proroga della convenzione deve trattarsi, la novazione soggettiva costituisce una modificazione davvero importante. Allo stesso modo, appare rilevante il fatto che la proroga concessa dal Comune di Campobasso si estenda a un periodo di nove anni, ben più lungo dei tre anni previsti dal Decreto del “Fare”.

L’ambito di definizione della proroga di una convenzione urbanistica è delimitato dall’operatività dell’istituto della decadenza. I vizi delle opere di urbanizzazione, l’inadempienza delle parti, la scadenza del termine di validità del piano attuativo e della convenzione urbanistica hanno tutti effetti decadenziali. La decadenza è una conseguenza sanzionatoria dell’inerzia o dell’inadempienza di una o più parti che hanno stipulato la convenzione. La proroga si riferisce all’inerzia, essendo un dispositivo che differisce la data della decadenza e rimette in termini le parti rimaste inerti, affinché diano esecuzione agli obblighi da esse assunti con la convenzione urbanistica. Ma deve trattarsi delle stesse parti che hanno stipulato la convenzione, nonché dello stesso oggetto e contenuto negoziale, perché se l’atto di proroga modifica il contenuto della convenzione (mediante novazione oggettiva) ovvero sostituisce le parti stipulanti (mediante novazione soggettiva), allora non si tratta più di una semplice proroga, bensì di una nuova convenzione urbanistica.

Il rinnovo della convenzione – astrattamente ipotizzabile, anche in termini di riqualificazione dell’atto preso qui in esame – porrebbe un insormontabile problema: la convenzione è collegata al piano attuativo, sicché una nuova convenzione ovvero una convenzione rinnovata richiederebbe l’adozione di un nuovo piano attuativo. È orientamento della giurisprudenza amministrativa ritenere che il termine massimo di dieci anni di validità del piano attuativo, stabilito dall’art. 16, comma 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati (ed esteso dall’art. 28 della legge n. 457/1978 ai piani di recupero) non sia suscettibile di deroga neppure su accordo delle parti; la convenzione è un atto accessorio al piano attuativo, deputato alla regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere e il Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dal piano medesimo, ma che non può incidere sulla validità massima, prevista in legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria (cfr.: Cons. Stato VI, 5.7.2013 n. 5807). Pertanto, stanti i limiti di derogabilità del termine di validità del piano attuativo, la normativa del Decreto del “Fare” che ha previsto la proroga delle convenzioni urbanistiche (e dei piani attuativi) deve essere di stretta interpretazione e applicazione, in quanto essa produce l’effetto derogatorio di un’ultrattività dei piani attuativi a cui le convenzioni accedono. Ne consegue che non si può prorogare la convenzione per un periodo superiore a quello dei tre anni previsti dalla legge e non si può modificare il contenuto della convenzione né in termini oggettivi, né in termini soggettivi, senza violare la citata normativa di cui all’art. 16 della legge n. 1150/42 e all’art. 28 della legge n. 457/1978 (la qual cosa consente di valorizzare e ritenere senz’altro fondato il secondo motivo del ricorso).

È vero che il menzionato contratto per scrittura privata del 1°.2.2005, all’art. 2 comma III, statuisce con clausola espressa, la delega alla Potito S.p.A. da parte di tutti i fratelli (compresa la ricorrente) di procedere alla stipula, al rinnovo o alla modifica delle convenzioni urbanistiche. Inteso che sia un contratto valido, esso vincola le parti private (cioè i fratelli Potito) ma non può avere rilievo esterno, sì da vincolare il Comune alla proroga della convenzione mediante novazione soggettiva. Peraltro, a ben vedere, la detta clausola contrattuale menziona la stipula, il rinnovo, la modifica della convenzione urbanistica, ma non la proroga, la quale non può comportare modifiche che non siano quelle del termine di decadenza, dovendo consistere nel mero differimento del termine di validità ed efficacia dell’originaria convenzione, senza che ne sia alterato il contenuto o che siano sostituite le parti private della convenzione.

XI – Un tema che fa da sfondo all’intera questione oggetto della controversia è quello dell’ultrattività delle convenzioni urbanistiche. La giurisprudenza amministrativa, da tempo, si è soffermata sul significato del principio generale contenuto nell’art. 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942 (per il quale, “decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”), in un orientamento a tenore del quale, fino all’approvazione di un nuovo strumento attuativo che disciplini le aree in essi incluse, deve riconoscersi una certa efficacia ultrattiva ai piani attuativi scaduti (cfr., ex plurimis: Cons. Stato V, 30 aprile 2009 n. 2768; idem IV, 4 dicembre 2007 n. 6170; idem IV 28 luglio 2005, n. 4018; idem IV 02 giugno 2000, n. 3172; T.a.r. Lazio Roma II, 24 gennaio 2006, n. 508; T.a.r. Sicilia Palermo I, 27 aprile 2005, n. 638; T.a.r. Sicilia Catania I, 29 settembre 2004, n. 2718; T.a.r. Campania Salerno I, 7 agosto 1997, n. 488). Nell’ipotesi di decadenza dei piani attuativi è, comunque, consentita la costruzione di nuovi fabbricati nel rispetto della normativa edilizia di zona che resta operativa a tempo indeterminato per la parte che disciplina l’edificazione, nelle sue linee fondamentali ed essenziali. Il principio dell’ultrattività dei piani attuativi, in qualche modo, ha ispirato il legislatore del Decreto del “Fare” nel 2013, nel prevedere la proroga legale delle convenzioni urbanistiche, ed ha ispirato anche – l’anno successivo – il legislatore del c.d. Decreto “Sblocca Italia” (D.L. 12.9.2014 n. 133, conv. in legge n. 164/2014), il quale ha introdotto l’art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), per rendere diversamente operativo il principio, mediante l’istituto del c.d. permesso di costruire convenzionato. Quando le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte, sotto il controllo comunale, con una modalità semplificata, il privato può richiedere un permesso di costruire convenzionato, laddove nella convenzione – che accede al titolo edilizio ed è qualificabile come accordo integrativo o sostitutivo, ex art. 11 della legge n. 241/1990 – sono previsti gli obblighi in capo al richiedente legati al rilascio del titolo. Sono soggetti alla stipula della convenzione le cessioni di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori, la realizzazione di opere di urbanizzazione, le caratteristiche morfologiche degli interventi, le modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano oneri ed opere di urbanizzazione da eseguire, nonché le relative garanzie. Il presupposto di tutto ciò è la conformità dell’intervento alle previsioni di P.R.G. che, nel caso di specie, mancherebbe. Qui, assume rilievo il fatto che la mancata approvazione da parte della Regione della variante di P.R.G. (delibera C.C. n. 82/2000), che prevedeva e legittimava il piano di recupero “Colle delle Api”, ha restituito l’area alla sua destinazione agricola (zona N). Per questa ragione, si può conclusivamente affermare (valorizzando e ritenendo fondato anche il terzo motivo del ricorso) che, scegliendo la via della proroga negoziale della convenzione urbanistica, il Comune ha applicato erroneamente il Decreto del “Fare”, dando al piano di recupero un’ultrattività in contrasto con le previsioni del P.R.G., effetto che soltanto la proroga triennale di legge (senza alcuna ulteriore modifica, aggiunta, integrazione o prolungamento negoziale) avrebbe in ipotesi potuto produrre. Di qui l’illegittimità dell’atto impugnato, con la conseguenza che esso deve essere annullato.

XII – Le suesposte considerazioni sulla prorogabilità della convenzione urbanistica alla luce della vigente normativa non soltanto inducono a ritenere plausibili e fondate le censure del ricorso, ma consentono di comprendere meglio in che modo si radichino, nella specie, i presupposti dell’interesse ad agire e della legittimazione attiva della parte ricorrente. L’essere tra i firmatari della convenzione del 2004 conferisce alla ricorrente una posizione differenziata e qualificata. Il fatto di essere esclusa dalla firma della proroga della convenzione scaduta dà alla ricorrente ragione di dolersi dell’illegittima ultrattività della convenzione (e del relativo piano di recupero), avvenuta a sua insaputa e senza il suo consenso, in quanto è la legge, correttamente interpretata, a imporre che la proroga avvenga “ope legis” tra le stesse parti che hanno stipulato la convenzione originaria. Ciò consente di tenere in non cale, nella valutazione dell’interesse a ricorrere, gli effetti di pregiudizio sul contestato diritto di proprietà della ricorrente e sulla sua situazione possessoria che, come già rilevato, risentiranno dell’esito delle vicende giudiziarie in corso dinanzi al giudice ordinario.

XIII – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui alla motivazione. Le spese del giudizio in parte sono compensate, in parte seguono la soccombenza, sicché il Comune dovrà rifondere la parte ricorrente delle spese giudiziali, forfetariamente liquidate in euro 3.000,00 (tremila,00), oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato atto aggiuntivo di proroga della convenzione urbanistica, stipulato nel 2017 tra il Comune di Campobasso e la S.p.A. “Potito”.

Declina la giurisdizione sulla domanda di condanna del Comune e della società controinteressata alla restituzione delle aree oggetto di convenzione e allo svincolo della fidejussione, indicando nel giudice ordinario l’autorità fornita di giurisdizione dinanzi alla quale, nei termini di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a., deve essere eventualmente riassunta la causa.

Condanna il Comune resistente alle spese del giudizio sostenute dalla ricorrente, liquidate come da motivazione, per il resto compensando tra le parti le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere