UNA SINGOLA UNITA’ IMMOBILIARE NON ACCEDE AL SUPERBONUS CON LA FOGNATURA COMUNE

Superbonus 110% – Chiarimenti fognature comuni

Superbonus e Fognature comuni

Una singola unità immobiliare per usufruire dei benefici fiscali del Superbonus 110% non deve avere allaccio fognante in comune. Questo si desume da una risposta dell’Agenzia delle Entrate della Puglia ad un interpello pervenuto in data 3 settembre 2020 protocollo n. 38449.

Infatti secondo l’Agenzia delle Entrate della Puglia, una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Quindi la presenza dell’impianto fognario in comunione non permette alla singola unità immobiliare di ritenersi “funzionalmente indipendente”.

Infatti l’impianto fognario rientra tra le parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., le cui spese per la conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà.

Scarica la risposta dell’Agenzia delle Entrate della Puglia