TETTOIE E DISTANZA TRA PARETI FINESTRATE

Il TAR Lombardia Milano 20/01/2020, n. 117, ha ribadito che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall’art. 9, D.M. 02/04/1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati rispetto ai quali si denuncia la violazione delle distanze e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.

Ne deriva che nel caso in cui si contesti la violazione di tale limite relativamente ad una tettoia – o pergolato – ubicata su un terrazzo occorre considerare come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale della tettoia/pergolato (interna al terrazzo) e non il limite esterno del terrazzo stesso, trattandosi di verificare le distanze dalla tettoia/pergolato e non dal terrazzo.

Il TAR ha aggiunto che a tal fine non devono essere presi in considerazione i montanti della tettoia/pergolato anche se collocati sul limite esterno del terrazzo in quanto essi rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, trattandosi di elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili).

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