TERZO CONDONO EDILIZIO I LIMITI VOLUMETRICI E LA SANATORIA FRAZIONATA:LA SENTENZA

Condono edilizio

Nonostante i vari condoni edilizi introdotti nel corso degli anni, il problema degli abusi edilizi continua ad essere un’importante sfida per l’Italia. È necessario un approccio più rigoroso e una maggiore attenzione alla tutela del territorio per raggiungere una soluzione duratura a questo problema.

La Corte di Cassazione per frenare le interpretazioni soggettive, ha emesso una sentenza sul terzo condono edilizio riguardante i limiti volumetrici che possono essere concessi per le costruzioni. Secondo la Corte, i limiti volumetrici devono essere stabiliti in modo rigoroso e non possono essere superati.

La sentenza n.694/2024 riguarda la sospensione dell’ordine di demolizione di un fabbricato a seguito delle istanze di condono presentate dal privato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato che il fabbricato deve essere considerato come un’unica struttura e non come unità separate, pertanto non è possibile accogliere una sanatoria frazionata.

La sentenza riafferma i limiti volumetrici stabiliti nel terzo condono edilizio del 2003. Secondo questi limiti, ogni unità abitativa non può superare i 750 metri cubi, mentre l’intero fabbricato non può superare i 3000 metri cubi. Questi limiti si applicano a tutte le opere abusive completate entro il 31 dicembre 1993 e che non hanno subito un ampliamento del 30% della volumetria iniziale.

La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del privato di superare questi limiti e ottenere la sanatoria per un fabbricato che superava le cubature indicate per legge. Questo perché le norme del terzo condono edilizio stabiliscono chiaramente i limiti volumetrici da rispettare per le nuove costruzioni residenziali.

Nella sentenza della Suprema Corte, si rileva che gli edifici oggetti di abuso devono considerarsi come “complessi unitari” e che non è possibile presentare differenti domande di sanatorie, altrimenti si configurerà una violazione dei limiti volumetrici e dei dettami delle norme contenute nel secondo e terzo condono edilizio. Il principio alla base di questa nuova sentenza è di evitare così la frazionabilità degli edifici abusivi, ma di intendere sempre ogni fabbricato come unitario, sempre se il titolo abitativo è in capo ad un unico soggetto. La sanatoria frazionata è invece ammissibile quando sullo stesso edificio vi sono più titoli abitativi in capo a diversi soggetti e la costruzione è già suddivisa in parti ben distinte. In questo specifico caso si possono presentare più istanze, fermo restando che ogni singola parte non deve superare il limite volumetrico dei 750 mc.

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