SUPERBONUS: NESSUNA RESPONSABILITA’ DEL GEOMETRA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE BANCARIE

Superbonus 110% e responsabilità del tecnico: il Tribunale di Treviso conferma il decreto ingiuntivo a favore del geometra

Con sentenza del 24 marzo 2025 n. 425 , il Tribunale di Treviso (Sezione Prima Civile) ha rigettato l’opposizione presentata da una cittadina contro il decreto ingiuntivo richiesto da un geometra per il pagamento delle sue prestazioni professionali relative a una pratica di ristrutturazione edilizia con accesso al Superbonus 110%. La decisione è stata presa dalla Giudice Marina Righi, che ha confermato la legittimità della richiesta economica avanzata dal tecnico e condannato l’opponente al pagamento delle spese legali.

I fatti. Nel marzo 2021, la committente aveva conferito incarico a un geometra per seguire le pratiche edilizie e tecniche necessarie a usufruire del Superbonus 110%. Il contratto prevedeva un compenso complessivo di oltre 17.000 euro, con un primo acconto già versato. Tuttavia, a seguito del deteriorarsi dei rapporti tra le parti, la cliente ha sostenuto di non aver potuto godere del beneficio fiscale per inadempienza del tecnico, contestando sia i tempi di presentazione della documentazione, sia presunti errori nella gestione della pratica.

Nel gennaio 2023, il geometra aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della seconda tranche del compenso, pari a circa 7.000 euro. La committente ha quindi proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento dei danni per la presunta perdita del beneficio fiscale.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha analizzato le comunicazioni intercorse, la documentazione contrattuale e le testimonianze. Secondo il Giudice, il termine iniziale del 30 giugno 2021 per la conclusione delle attività non può considerarsi essenziale, in quanto:

  • non vi era alcuna possibilità concreta di completare l’intervento in soli tre mesi,
  • vi è stata una proroga concordata, confermata anche da email successive,
  • la cliente non ha mai formalizzato una contestazione del termine originario né ha revocato l’incarico in tempo utile.

È emerso inoltre che:

  • il geometra ha eseguito le prestazioni contrattualmente previste, tra cui la presentazione della CILAS e il caricamento della documentazione sulla piattaforma Deloitte,
  • l’incarico non prevedeva la gestione delle pratiche bancarie per la cessione del credito,
  • la cliente ha effettivamente usufruito del Superbonus eseguendo i lavori nel 2022, come dimostrato da documenti comunali.

Di conseguenza, non è stato ravvisato alcun inadempimento rilevante in capo al tecnico. Le doglianze della committente si sono rivelate infondate, tanto più che il mancato pagamento della somma richiesta non era giustificato da alcuna condizione sospensiva prevista nel contratto.

Conclusioni

Il Tribunale ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 91/2023, ritenendo dovuta la somma per le prestazioni effettivamente svolte. L’opponente è stata condannata anche al pagamento delle spese legali per un totale di 5.077 euro.

Questa sentenza evidenzia l’importanza della chiarezza contrattuale negli incarichi professionali legati al Superbonus e ribadisce che il tecnico non può essere ritenuto responsabile per eventuali problematiche bancarie o scelte operative del committente, se non espressamente incluse tra le sue mansioni. L’onere della prova dell’inadempimento grava sempre su chi lo eccepisce, e in assenza di elementi concreti, l’obbligazione contrattuale resta valida e vincolante.