SUPERBONUS IN 10 RATE: LE NOVITA’

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Con il Provvedimento Prot. n. 132123/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione per quanto riguarda la fruizione dei crediti d’imposta di cui al Superbonus e agli altri Bonus Casa, derivanti da operazioni di cessione del credito o sconto in fattura, che possono essere utilizzati in 10 rate annuali.

Per la cessione del credito – sono inclusi non solo i crediti d’imposta derivanti dalla prima operazione di cessione, ma anche quelli acquisiti a seguito di cessioni successive alla prima opzione. I soggetti che scelgono di optare per la rateizzazione lunga, potranno utilizzare le nuove rate annuali esclusivamente in compensazione con l’F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Tale disposizione è stata stabilita dall’art. 9, comma 4 del DL n. 176 del 18 novembre 2022, che ha previsto la rateizzazione in dieci anni per gli interventi agevolabili con Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche, per i quali la Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative è stata inviata entro la data del 31 marzo 2023. Il nuovo sistema della “rateizzazione lunga” può essere richiesto da fornitori e cessionari a partire da oggi, 2 maggio 2023, con l’attivazione di una nuova funzionalità all’interno della Piattaforma per la cessione dei crediti.

Il DL n. 176/2022 ha previsto la possibilità di beneficiare di Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche mediante la rateizzazione lunga in un tempo di 10 anni.

E’ possibile optare per la rateizzazione in dieci anni per la quota residua delle rate dei crediti relative:

  1. Agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle Comunicazioni inviate fino al 31 ottobre 2022, per il Superbonus;
  2. Agli anni 2023 e seguenti, per i crediti che derivano dalle Comunicazioni inviate:
  • Dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi Superbonus;
  • Fino al 31 marzo 2023, per gli interventi di cui al Sismabonus e al Bonus Barriere Architettoniche.

Nel caso la rata annuale non dovesse essere utilizzata entro la fine dell’anno di riferimento, questa andrà a perdere il suo valore e non potrà più produrre benefici, né mediante compensazione né mediante cessione.

Dal 2 maggio 2023 è possibile trasmettere solo le comunicazioni inviate direttamente dal fornitore o dal cessionario del credito. Nel caso in cui, invece, per l’invio ci si volesse servire di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, sarà possibile trasmettere la richiesta a partire dal 3 luglio 2023.

All’interno della comunicazione – da trasmettere mediante accesso alla “Piattaforma Cessione Crediti” – è obbligatorio indicare:

  • La tipologia di credito;
  • La rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni;
  • Il relativo importo delle quote derivanti dalla ripartizione.

La comunicazione può essere trasmessa anche in riferimento solo ad una parte della rata del credito.

Per la restante parte della rata, e per gli altri eventuali crediti acquisiti nel frattempo, sarà possibile trasmettere successivamente delle nuove richieste di accesso alla rateizzazione, anche in più soluzioni, purché queste si riferiscano sempre a crediti derivanti dalle Comunicazioni per le opzioni alternative trasmesse entro il 31 marzo 2023.