STRALCIO DEBITI IMU E TARI: I COMUNI CHE NON ADERISCONO

stralcio debiti

Aumentano i comuni che hanno deciso di deliberare la non adesione allo stralcio debiti fino a 1.000 euro

La manovra di bilancio 2023, ha previsto l’annullamento automatico (senza domanda) per i carichi affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali (centrali), dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Tale operazione di annullamento è da farsi entro il 31 marzo 2023. L’annullamento è da intendersi comprensivo di quota capitale del debito, sanzione ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Se oggetto del debito sono le sanzioni per violazione del codice della strada, lo stralcio sarà solo per gli interessi.

Le regole però sono stabilite in maniera diversa se trattasi di debiti affidati all’agente riscossione delle amministrazioni locali (ad esempio il comune). Quindi, ci riferiamo a IMU, TARI, TASI, ecc.

In questo caso, poiché le casse comunali vivono di questi tributi, è stabilito che lo stralcio debiti sarà solo con riferimento a sanzioni ed interessi. Sarà, comunque, dovuta la quota capitale del debito. Ossia, il tributo omesso.

La decisione deve essere comunicata all’agente riscossione entro il 31 gennaio 2023. Se il comune non delibera nulla, si applicherà lo stralcio automatico. Stralcio che, secondo la menzionata regola, però interesserà solo sanzione ed interessi. E se oggetto del debito sono le multe, allora saranno stralciati solo gli interessi.

Ecco un elenco dei principali comuni che già hanno detto NO allo stralcio debiti:

  • Roma
  • Milano
  • Bologna
  • Firenze
  • Piacenza
  • Verona
  • Bari.

A questi a breve potrebbero aggiungersi anche Napoli e Torino, le cui amministrazioni sembrano orientate anch’esso al NO.

Resta fermo che, laddove il comune abbia deciso di NON aderire allo stralcio debiti, sarà possibile, per il cittadino, comunque, aderire alla rottamazione quater. In questo caso però bisogna fare domanda all’ente di riscossione entro il 30 aprile 2023.

Sanatoria cartelle, dove arriva la comunicazione di accoglimento?

L’ente di riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda per la sanatoria cartelle Per completare l’iter di adesione alla sanatoria cartelle prevista dalla legge di bilancio 2023 (rottamazione quater) non è sufficiente presentare domanda. Occorre poi aspettare che l’Agente di riscossione invii apposta comunicazione al richiedente. Tale comunicazione, che arriverà entro il 30 giugno 2023, informerà quest’ultimo se la domanda è “accolta” o “respinta”.

Se accolta, nella comunicazione sarà indicato anche l’importo dovuto a seguito della sanatoria. Inoltre saranno indicate anche le scadenze di pagamento.

Nella domanda di adesione alla rottamazione quater (da presentare entro il 30 aprile 2023), il contribuente deve indicare se intende pagare in unica soluzione o a rate. Per il pagamento rateale può scegliere al massimo 18 rate, a sua discrezionalità.

Se, in unica soluzione il pagamento è da farsi entro il 31 luglio 2023.

Il pagamento a rate, invece, avrà le seguenti scadenze:

  • le prime due rate scadranno rispettivamente il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023
  • le restanti rate, avranno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Laddove domanda è accolta, la comunicazione avrà allegati anche i bollettini di pagamento precompilati. Se, invece, la domanda è respinta, la comunicazione ne riporterà i motivi.

Sanatoria cartelle, quando e dove arriva la risposta

Nella domanda di adesione alla sanatoria cartelle occorre sempre indicare il numero cartella/avviso. Inoltre, oltre ad indicare i dati anagrafici di chi fa  la domanda è importante anche riportare un indirizzo e-mail ordinario (non PEC). Tale indirizzo è obbligatorio in quanto serve a completare l’iter di trasmissione della domanda. È su questo indirizzo che arriverà la ricevuta di avvenuta presentazione.

Altro dato obbligatorio da riportare è il “domicilio fiscale”. È di fondamentale importanza in quanto è qui che arriverà la comunicazione di accoglimento o rigetto della richiesta di adesione alla sanatoria cartelle.

Come domicilio fiscale, il contribuente può indicare un luogo fisico o anche la PEC. Se, indica il luogo fisico, la comunicazione sarà inviata “cartaceamente” all’indirizzo indicato. Laddove, invece, si riporta la PEC, la comunicazione sarà ricevuta all’indirizzo PEC che si decide di riportare.

Come già detto in premessa, la comunicazione dell’ente riscossione arriverà entro il 30 giugno 2023. La domanda di adesione alla rottamazione, invece, andrà presentata entro il 30 aprile 2023.

Trovi qui le istruzioni operative dell’Agenzia Entrate riscossione per la domanda sanatoria cartelle

Nella domanda di adesione alla rottamazione quater, particolare attenzione occorre per il numero cartella/avviso da sanare.

La cartella di pagamento ha un suo numero identificativo. Un numero che è diverso da cartella a cartella. È un dato fondamentale ai fini dell’adesione alla rottamazione quater. Ci riferiamo alla definizione agevolata prevista con la Legge di bilancio 2023.

Il beneficio si concretizza nella possibilità, per il contribuente (debitore) di pagare solo la quota capitale del debito, azzerando, invece, sanzioni ed interessi. In dettaglio, aderendo alla sanatoria, si dovranno pagare solo:

  • le somme dovute a titolo di capitale;
  • gli importi maturati a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno da corrispondere le somme dovute a titolo di:

  • interessi iscritti a ruolo;
  • sanzioni;
  • interessi di mora e aggio.

Laddove però si tratti di multe per violazione del codice della strada o altre sanzioni amministrative, si azzerano solo gli interessi. In pratica la sanzione va, comunque, pagata.

La domanda per la rottamazione quater

L’accesso alla rottamazione quater non è automatica.

Occorre presentare domanda all’agente riscossione entro il 30 aprile 2023.

L’Agenzia Entrate Riscossione, per i debiti a essa affidati, ha dettato le relative istruzioni, indicando che la richiesta di adesione può essere presentata:

  • online, tramite area riservata, accedendo con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi);
  • online, tramite servizio pubblico, senza necessità di autenticarsi.

Una volta presentata la domanda, l’ente riscossione risponderà entro il 30 giugno 2023, inviando apposita comunicazione. Nella comunicazione, se la domanda è accolta, saranno indicati l’importo dovuto e le scadenze di pagamento. Saranno allegati anche i bollettini precompilati. Se, invece, la richiesta è respinta ne saranno riportati i motivi.

Attenzione sempre al numero cartella/avviso

Nella domanda di adesione alla rottamazione quater è sempre da indicare il numero di cartella/avviso che si intende sanare. Ciò, sia laddove la richiesta è presentata nell’area riservata sia se fatta attraverso il servizio pubblico.

Il numero da indicare è quello che si trova in alto alla prima pagina della cartella. Se trattasi di avviso INPS, si indica in numero dell’atto.

Se, invece, si tratta di avviso di presa in carico ricevuto dall’Agente riscossione a seguito di avviso di accertamento emesso dall’Agenzia Entrate o altri enti, occorre indicare il numero indicato alla voce “Riferimento interno”.

L’errata indicazione del numero cartella/avviso/atto, potrebbe compromettere l’esito positivo della richiesta, in quanto l’ente non potrà risalire alla cartella da sanare.