SISMABONUS 110%: ASSEVERAZIONE DEI LAVORI E I MODELLI NECESSARI

sismabonus 110%

Il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture 329 del 2020 ha confermato, che il sismabonus si ottiene anche se l’intervento non migliora la classe sismica dell’edificio, infatti, sia nella scheda di ‘Attestazione del collaudatore’ sia nella scheda di ‘Asseverazione’ vengono esplicitate 3 possibilità post-intervento di riduzione del rischio sismico rispetto alla situazione ante operam:
A) nessuna classe di miglioramento;
B) 1 classe;
C) 2 o più classi
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Il Decreto è stato pubblicato lo scorso 7 agosto sul sito del MIT e contiene le modifiche al DM 58/2017 Linee guida per la classificazione del rischio sismico alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito nella Legge 77/2020). Allegati al Decreto i moduli che i tecnici (Progettista, DL, Collaudatore) dovranno redigere per consentire che tali interventi possano rientrare tra quelli detraibili al 110%. In particolare all’Art. 2 il decreto specifica che per interventi di riduzione del rischio sismico ricadenti nell’agevolazione fiscale SUPERBONUS, occorre utilizzate l’ALLEGATO B del nuovo decreto, sostituendo quindi quello previsto nel DM 58/2017. 

Il professionista, quindi, dovrà asseverare lo stato della costruzione ante operam e post intervento.
 
In particolare, il professionista dovrà esplicitare, in entrambi i casi:
– la classe di rischio della costruzione;
– il valore dell’indice di sicurezza strutturale;
– il valore della Perdita Annua Media;
– la linea guida e il metodo utilizzato come base di riferimento per le valutazioni della classe di rischio.

E’ già possibile eseguire i lavori in quanto il decreto prevede che per gli interventi antisismici (comma4), sono detraibili le spese sostenute dal 1 luglio 2020; si tratta quindi di opere già avviate con classificazione sismica già presentata e redatta con la precedente modulistica, almeno per quanto concerne la dichiarazione del progettista.

I moduli allegati al decreto ministeriale 329/2020 sono 4 , scaricabili anche in fondo all’articolo insieme al decreto.

– Allegato B

– Allegato 1-SAL 

– Allegato B-1

– Allegato B-2 

Allegato B: il modulo per il Progettista

L’Allegato B è il modulo con il quale il Progettista assevera gli interventi di riduzione del rischio.Nell’allegato vengono esplicitate le tre possibilità di intervento rispetto alla situazione ante operam, ossia:

A) nessuna classe di miglioramento;

B) 1 classe;

C) 2 o più classi.

Di fatto si chiarisce quello che inizialmente aveva destato qualche dubbio, ossia la possibilità di fruire dell’agevolazione al 110% anche per gli interventi ‘locali’ che non producono alcun salto di classe sismica. Con questa eplicitazione non vi è ormai alcun dubbio.

Nell’Allegato B viene inoltre richiesto di esplicitare la classe sismica ante e post operam, il valore dell’indice di sicurezza strutturale, il valore della Perdita Annua Media, la linea guida e il metodo utilizzato come base di riferimento per le valutazioni della classe di rischio (convenzionale o semplificato).

Allegati 1-SAL e B-1: i moduli per il Direttore dei Lavori

L’Allegato 1-SAL e l’Allegato B-1 sono i moduli con i quali il Direttore dei Lavori potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto (ed a quello delle eventuali varianti), la congruità delle spese sostenute e con il quale poi emettere lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) o la chiusura delle somme dovute all’impresa. 

Il SAL, infatti, è necessario per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio. 

Allegato B-2: il modulo per il Collaudatore

L’ultimo allegato, il B-2 è invece di competenza del Collaudatore con il quale attesterà che i lavori corrispondono al progetto definitivo (ed a quello delle eventuali varianti) e che hanno consentito la riduzione del Rischio Sismico della costruzione con o senza passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante operam.

La polizza assicurativa del tecnico

Come richiesto dall’articolo 119 comma 14 del Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020, in tutti i moduli si chiede al tecnico di essere in possesso della polizza assicurativa.

Secondo il Decreto Rilancio, infatti tutti i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni  devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Si ricorda inolte che in caso di rilascio di false asseverazioni, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Allegati

Decreto SismaBonus.pdf

All 1-SAL_rev1.pdf

All B1-Attestazione DL_rev1.pdf

All B2-Attestazione_Collaudatore_rev1.pdf

All B-Asseverazione2020_rev1.pdf