SI AGGIORNA IL TESTO UNICO SICUREZZA SUGLI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Testo Unico Sicurezza

E’ stato Pubblicato in Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44 , il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Il Decreto modifica il Testo Unico di Sicurezza all’art. 242 comma 6 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) del TUS sostituiti con quelli contenuti nel Decreto Legislativo per adeguarli alle modifiche introdotte a livello europeo .

La modifica assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. In particolare, rispetto all’attuale normativa, si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare che la stessa debba proseguire anche dopo il termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Inoltre, il testo prevede specifiche modifiche alle norme sui lavoratori esposti alla polvere di silice cristallina respirabile. Il Decreto oltre a fornire elenchi aggiornati degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi livelli di esposizione, introduce una modifica al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato.
Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Il provvedimento è entrato in vigore dal 24 giugno 2020

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro ha, tra gli altri, numerosi obblighi specifici in tema di agenti cancerogeni/mutageni, oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di
esposizione professionale:
• sostituzione delle sostanze, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti;
• misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti;
• misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento;
• valutazione dei rischi;
• campionamenti periodici;
• sorveglianza sanitaria (prima di adibire alla mansione, periodicamente, alla cessazione e anche dopo la cessazione
• predisposizione Registro degli esposti con invio triennale a Inail dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti (a valori > a quelli
della popolazione generale in caso di eventi imprevedibili), i lavoratori esposti. Il Registro andrà anche inserito nel Dvr. Dal 2017 la
tenuta del Registro è informatizzata e l’invio avviene esclusivamente per via telematica.

SPECIALE RISERVATO AGLI ASSOCIATI