I TERMINI DI PRESCRIZIONE PER I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI

In Italia, la prescrizione presuntiva, che si applica ai crediti professionali, è regolata dall’articolo 2956 del codice civile e prevede un termine di tre anni a partire dal momento in cui il servizio è stato completato. Questo termine si basa sulla presunzione che, in assenza di un contratto scritto, il pagamento per servizi professionali avvenga in genere contestualmente alla prestazione del servizio stesso. Tuttavia, se esiste un contratto scritto, come spesso accade nelle relazioni tra professionisti e clienti, si applica la prescrizione ordinaria decennale. Il punto di partenza per il calcolo del termine di prescrizione, corrisponde generalmente al giorno in cui il credito diventa esigibile, che per i professionisti coincide con il completamento dell’opera professionale, a meno che il contratto non stabilisca diversamente. È importante notare che la prescrizione presuntiva può essere interrotta o sospesa da specifiche azioni legali o riconoscimenti del debito da parte del debitore.
Altro aspetto importante da considerare è l’interruzione della prescrizione: il termine (triennale o decennale, a seconda dei casi) può essere interrotto con una formale diffida, inviata al debitore tramite raccomandata o PEC, oppure con un riconoscimento del debito da parte di quest’ultimo (una dichiarazione con cui ammette l’esistenza del credito professionale).
Non solo: qualsiasi dichiarazione del debitore che presupponga l’esistenza del debito (come ad esempio una richiesta di dilazioni o di saldo e stralcio, o ancora la promessa di pagamento in futuro) si considera come una tacita ammissione del debito e dunque interrompe anch’essa la prescrizione.