RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA SE NON RISPETTA LE DISTANZE LEGALI: LA SENTENZA

responsabilità professionali

Ciononostante, se un tecnico professionista, all’interno del progetto, non prevede il rispetto delle distanze legali, compie un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto.

Il Tribunale di Pisa con la Sentenza n. 1501 del 30 novembre 2022 ha condannato un professionista al risarcimento dei danni con la restituzione dei compensi già ricevuti.

L’azione di responsabilità professionale

La società committente citava in giudizio il progettista di alcuni immobili a uso residenziale accusandolo di un grave inadempimento per negligenza e imperizia del professionista nella redazione del progetto commissionatogli in ragione della violazione della normativa urbanistica.

A peggiorare l’inadempimento, ci sarebbe stata, da parte del professionista, la mancata richiesta di nulla osta di Rete Ferroviaria Italiana necessaria per l’esecuzione dell’intervento edilizio, dalla quale sarebbe derivato un ritardo nell’ottenimento del Piano di Recupero e del Permesso di Costruire.

Il committente chiedeva pertanto la restituzione dell’acconto già versato e il risarcimento dei danni causati dalla condotta negligente.

La responsabilità da contratto d’opera intellettuale

Il giudice del Tribunale di Posa ha precisato nelle motivazioni della Sentenza, che le norme sulla responsabilità contrattuale, che si applicano sui contratti d’opera intellettuale, fanno sì che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l’adempimento o per il risarcimento del danno debba solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte. Al contrario, il debitore deve provare l’avvenuto adempimento.

La gravità dell’inadempimento del tecnico progettista

Alla domanda di risoluzione per inadempimento, consegue un’indagine sull’importanza dell’inadempimento. Cita infatti l’art. 1455 cod. civ.: «Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra».

Si può quindi affermare che la responsabilità del tecnico progettista non dipende solo dal mero inadempimento alla propria obbligazione, ma deve comunque essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale.

A tal proposito la giurisprudenza ritiene che l’architetto, l’ingegnere o il geometra, che ha il compito di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, ha l’onere di presentare un progetto concretamente utilizzabile sia da un punto di vista tecnico che giuridico. Per questo il tecnico è tenuto ad assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica vigente e ad a seguire correttamente la procedura amministrativa, così da evitare problemi che possano condizionare la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cfr. Cass., sent. n. 18342/2019).

La violazione delle distanze legali rappresenta un tipico grave inadempimento contrattuale del progettista, al quale il committente si affida convinto di poter contare su un progetto conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Il committente ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d’arte: la irrealizzabilità dell’opera per erroneità o inadeguatezza del progetto costituisce inadempimento dell’incarico e consente al committente di rifiutargli il compenso, o di chiederne la restituzione (Cfr. Cass., sent. n. 1214/2017).

È grave l’inadempimento dell’architetto per violazione delle distanze legali

Nel caso affrontato dal Tribunale di Pisa, la società committente ha accusato il progettista di violazione della normativa urbanistica, poiché in base al progetto, si sarebbero realizzati immobili illegittimi, collocati a distanza non regolamentare dai preesistenti immobili e occupanti parte di un marciapiede pubblico.

L’errore di progettazione  è stato riconosciuto e accertato: dalla relazione peritale è infatti emerso che il progetto, così come concepito, non era immediatamente realizzabile per via del mancato rispetto delle distanze legali.

Il professionista dovrà rifondere le somme versate dalla società per il permesso di costruire e i maggiori oneri che si renderanno necessari per la realizzazione dell’intervento e nuova progettazione. Un totale di circa 100mila euro, che dovrà sborsare di tasca proprio, trattandosi di danni non coperti dalla polizza assicurativa professionale.

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