REDDITO DI ULTIMA ISTANZA E’ ARRIVATO IL BONUS DI 1000 EURO PUBBLICATO IL DECRETO

Reddito ultima istanza bonus 1000 euro

E’ stato pubblicato il 14 agosto 2020 il Decreto Legge n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) che definisce le modalità dell’attribuzione dell’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse.

Ai beneficiari dell’indennità di aprile, a condizione che non siano diventati nel frattempo pensionati a decorrere dal 1° maggio,  il bonus verrà erogato automaticamente, senza la necessità di presentare una nuova domanda e l’importo è elevato a 1.000 euro.

I professionisti GEOMETRI iscritti alla Cassa di Previdenza, che non hanno percepito l’indennità ad aprile, potranno inoltrare la domanda, per il mese di maggio, entro e non  oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, quindi entro il 14 settembre 2020, mediante l’accesso all’Area Riservata della Cassa Geometri , attraverso il servizio on line “Indennità per Covid-19” a partire dal 17 Agosto 2020.

Sono esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità).

Le domande presentate saranno accolte, al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma, in ragione dell’ordine cronologico di trasmissione.

REQUISITI
 

Possono beneficiare dell’indennità di 1.000 euro:

a) Professionisti iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:

  • nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale non superiore a 35.000 euro (al lordo dei canoni di locazione) la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da C OVID-19;
  • nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro (al lordo dei canoni di locazione) e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
    Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

b) Professionisti iscritti nel corso dell’anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

PER ACCEDERE AL DECRETO DEL 15 AGOSTO 2020 CLICCA QUI