COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE: QUANDO IL GEOMETRA PUO’ SVOLGERLO SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

Il tema del collaudo nelle opere pubbliche è tornato al centro dell’attenzione dopo il Parere MIT n. 4243/2026, che chiarisce in modo definitivo quali figure professionali possono essere incaricate e in quali casi è ammessa la deroga prevista dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023).
Il principio generale: collaudo riservato ai laureati tecnici
Il MIT ribadisce che il collaudo tecnico‑amministrativo è un’attività complessa, che richiede competenze avanzate in materia strutturale, impiantistica, contabile e normativa. Per questo motivo, la regola generale prevede che l’incarico sia affidato a:
- Ingegneri con laurea magistrale
- Architetti con laurea magistrale
- Professionisti abilitati all’esercizio della professione
Questa impostazione deriva dall’art. 2 dell’Allegato II.14, che definisce i requisiti dei collaudatori e della commissione di collaudo.
La deroga: quando può intervenire il Geometra
Il Codice consente una deroga limitata, applicabile solo ai lavori di manutenzione. In questi casi, il collaudo può essere affidato anche a:
- Funzionari tecnici con diploma
- Con almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione
Il parere MIT conferma che questa apertura riguarda esclusivamente la PA e non si estende ai liberi professionisti. Di conseguenza, il Geometra libero professionista non può svolgere il collaudo, salvo i casi espressamente previsti dal Codice.
Il ruolo del Geometra nella commissione di collaudo
L’Allegato II.14 prevede inoltre che uno dei componenti della commissione possa essere un tecnico con diploma. Questo significa che il Geometra può:
- far parte della commissione di collaudo,
- purché il presidente e gli altri membri rispettino i requisiti di laurea e abilitazione.
Si tratta di un contributo tecnico importante, ma non sostitutivo del ruolo del collaudatore principale.
Perché questo chiarimento è rilevante
Il parere MIT risolve dubbi frequenti negli uffici tecnici comunali e tra i professionisti coinvolti negli appalti pubblici:
- definisce con precisione chi può firmare il collaudo;
- evita affidamenti non conformi;
- tutela la qualità e la sicurezza delle opere pubbliche;
- valorizza il ruolo del Geometra nei limiti previsti dalla legge.
Il collaudo rimane un’attività specialistica riservata ai professionisti con formazione universitaria. Il Geometra può essere coinvolto solo nei casi di deroga e come componente della commissione, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 36/2023 e confermato dal Parere MIT n. 4243/2026.
IL QUESITO
Oggetto
Art. 116 D.Lgs 36/2023 – Possibilità di svolgimento collaudo tecnico-ammiinstrativo da parte di geometra dipendente PA
RICHIESTA
Si chiede chiarimento interpretativo in merito all’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento ai commi 4 e 4 bis, concernenti la nomina dei collaudatori dei lavori pubblici. In particolare, si chiede se un tecnico dipendente di un ente locale, con qualifica di geometra abilitato, con oltre trent’anni di esperienza presso pubbliche amministrazioni, che ha svolto numerosi incarichi in veste di progettista e di responsabile Unico del Progetto (RUP) per opere pubbliche anche di importo e complessità rilevanti, possa essere incaricato dello svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, con esclusione del collaudo statico delle strutture. In particolare, si chiede di chiarire: – se la qualifica di geometra abilitato, unitamente alla consolidata esperienza professionale maturata nella gestione e realizzazione dei lavori pubblici, sia idonea a soddisfare i requisiti di competenza e professionalità di cui all’art.116, comma 4; -se tale incarico possa essere svolto sia per la propria amministrazione di appartenenza, nel rispetto dell’indipendenza funzionale delle strutture, sia per altre amministrazioni pubbliche, ai sensi del medesimo comma 4 e del comma 4 bis; – se l’ordinamento vigente preveda limitazioni che riservino il collaudo tecnico amministrativo a specifiche categorie professionali, ovvero se la valutazione sia rimessa alla stazione appaltante in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento.
Risposta aggiornata
I requisiti che abilitano allo svolgimento degli incarichi di collaudo, compresi i titoli professionali, sono disciplinati dall’art. 14, commi da 3 a 6 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Di regola, in base a tale disciplina, è richiesto il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale (art. 14. comma 3, Allegato II.14). In deroga a tale previsione, limitatamente ai lavori di manutenzione, l’incarico di collaudo può essere affidato a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti (art. 14, comma 4, Allegato II.14). Tale deroga appare ricomprendere sia l’ipotesi dell’incarico affidato dall’amministrazione di appartenenza, sia l’ipotesi dell’incarico affidato a dipendenti di altre amministrazioni a norma dell’art. 116, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 36/2023. Per completezza, si precisa che, parimenti per il collaudo di lavori di manutenzione, se l’incarico è affidato a soggetti esterni con le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023, la deroga opera nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a condizione che il tecnico diplomato sia iscritto a un ordine o collegio professionale (art. 14, comma 4, Allegato II.14). Inoltre, a prescindere dalla tipologia di lavori, in caso di nomina di una commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente, è sufficiente il possesso di diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: possesso di abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea o da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla predetta soglia (art. 14, comma 6, Allegato II.14).
