FOTOVOLTAICO A TERRA NELLE AREE AGRICOLE: LA CONSULTA CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DEL DIVIETO

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 142 del 23 luglio 2026, ha dichiarato legittimo il divieto regionale di installare impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, riconoscendo la prevalenza della tutela del paesaggio e dell’uso agricolo del suolo rispetto alla libertà d’iniziativa economica. La decisione segna un punto fermo nel bilanciamento tra transizione energetica e protezione del territorio rurale.

Il principio affermato

Secondo la Consulta, le Regioni possono introdurre limitazioni localizzative agli impianti fotovoltaici, purché finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Il divieto non contrasta con gli obiettivi nazionali di sviluppo delle energie rinnovabili, ma si inserisce nel principio di coordinamento tra competenze statali e regionali.

  • Tutela del paesaggio → valore costituzionale primario, prevalente su interessi economici.
  • Competenza regionale → legittima se orientata alla protezione del territorio.
  • Bilanciamento con la transizione energetica → possibile solo nel rispetto della pianificazione paesaggistica.

Le motivazioni della Corte

La Corte ha evidenziato che gli impianti fotovoltaici a terra, pur sostenendo la produzione di energia pulita, modificano in modo permanente l’assetto del suolo agricolo, riducendo la sua funzione produttiva e paesaggistica. Il divieto regionale, pertanto, non è irragionevole: risponde a un interesse pubblico superiore, volto a preservare la vocazione agricola e ambientale delle aree rurali.

Implicazioni operative

Per i tecnici e gli enti locali, la sentenza chiarisce che:

  • Pianificazione territoriale deve integrare criteri ambientali e paesaggistici.
  • Autorizzazioni per impianti fotovoltaici devono rispettare le limitazioni regionali.
  • Valutazione d’impatto ambientale resta obbligatoria per impianti di grandi dimensioni.

La decisione rafforza il principio secondo cui la sostenibilità energetica non può prescindere dalla sostenibilità territoriale.

Con la sentenza n. 142/2026, la Consulta riafferma che la transizione ecologica deve essere guidata da criteri di equilibrio e tutela del paesaggio, non da logiche di mera espansione produttiva. Il fotovoltaico a terra nelle aree agricole rimane vietato dove le norme regionali lo prevedono, e tale divieto è costituzionalmente legittimo.