DISTANZE LEGALI TRA COSTRUZIONI IN ADERENZA E FUNZIONE DEL GIUNTO SISMICO

Costruzioni in aderenza e giunto sismico: il coordinamento tra Codice Civile, normativa antisismica e giurisprudenza
Il rapporto tra distanze legali, costruzioni in aderenza e normativa antisismica rappresenta uno dei temi più complessi nell’ambito dell’edilizia e dell’urbanistica. La questione assume particolare rilevanza nelle zone sismiche, dove l’esigenza di garantire l’indipendenza strutturale degli edifici può apparentemente entrare in conflitto con le disposizioni degli artt. 873 e 877 del Codice Civile.
La giurisprudenza più recente ha però chiarito come queste discipline non siano necessariamente incompatibili e possano essere interpretate in modo coordinato.
Costruzione in aderenza: definizione tecnica
Si parla di costruzione in aderenza quando un nuovo edificio viene realizzato a diretto contatto con un fabbricato esistente, condividendone il filo esterno ed evitando la formazione di intercapedini dannose.
Gli artt. 873 e 877 c.c. delineano infatti il modello tradizionale dei rapporti di vicinato: il proprietario può rispettare la distanza minima legale oppure costruire sul confine in aderenza, sfruttando interamente la capacità edificatoria del proprio lotto.
Affinché l’aderenza sia tecnicamente e giuridicamente legittima devono ricorrere alcune condizioni essenziali:
- assenza di spazi residui significativi tra le costruzioni;
- totale accostamento delle strutture;
- rispetto delle previsioni urbanistiche locali;
- autonomia strutturale del nuovo edificio;
- assenza di pregiudizi alla stabilità del fabbricato confinante.
L’edificazione in aderenza costituisce quindi una deroga al principio generale delle distanze minime e consente di utilizzare in modo efficiente l’area edificabile disponibile.
Differenza tra aderenza e appoggio
Dal punto di vista tecnico e giuridico è fondamentale distinguere l’aderenza dall’appoggio.
Nel caso della costruzione in aderenza i due edifici, pur risultando fisicamente accostati, mantengono una completa indipendenza strutturale. La nuova costruzione non scarica pesi, spinte o carichi sul fabbricato vicino.
Diversa è invece la costruzione in appoggio, che utilizza in tutto o in parte elementi strutturali appartenenti all’edificio confinante, con evidenti conseguenze sia sotto il profilo statico sia sotto quello autorizzativo.
La corretta qualificazione dell’intervento assume spesso rilievo decisivo nei procedimenti giudiziari in materia di distanze tra fabbricati.
La nozione di aderenza secondo la Cassazione
La giurisprudenza civile ha progressivamente superato un’interpretazione esclusivamente geometrica del concetto di aderenza.
Secondo la Corte di Cassazione, la presenza di minimi spazi tra due edifici non esclude automaticamente la possibilità di qualificare l’opera come costruzione in aderenza, purché tali distacchi derivino da esigenze tecniche o da modeste irregolarità esecutive e non diano luogo a vere intercapedini nocive.
Particolarmente significativa è la pronuncia della Cassazione Civile, Sezione II, 30 gennaio 2023, n. 2696, che richiama i precedenti Cass. n. 3601/2016 e Cass. n. 5894/2004, affermando che:
“Ai fini dell’art. 877 c.c., la costruzione in aderenza al muro posto sul confine dev’essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini ove queste derivino da mere anomalie edificatorie e siano, altresì, agevolmente colmabili senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente.”
Questo principio assume particolare rilevanza quando il modesto spazio tra i fabbricati è determinato da esigenze tecniche imposte dalla normativa antisismica.
Il giunto sismico: caratteristiche e finalità
Nelle aree classificate a rischio sismico assume un ruolo fondamentale il giunto sismico, ossia lo spazio tecnico che separa due edifici strutturalmente indipendenti.
La sua funzione è consentire alle costruzioni di deformarsi autonomamente durante un terremoto, evitando il fenomeno del cosiddetto “martellamento”, che può verificarsi quando edifici contigui entrano in collisione a causa delle oscillazioni indotte dall’evento sismico.
Poiché edifici differenti possono presentare:
- masse diverse;
- altezze differenti;
- differenti rigidezze strutturali;
- diversi comportamenti dinamici;
la normativa antisismica impone la presenza di uno spazio idoneo a consentire movimenti indipendenti.
Il giunto sismico non nasce quindi per creare una distanza urbanisticamente rilevante, ma per soddisfare una precisa esigenza di sicurezza strutturale.
Giunto sismico e computo delle distanze legali
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda l’incidenza del giunto sismico sulla disciplina delle distanze tra costruzioni.
Dal punto di vista strutturale il giunto rappresenta una separazione necessaria e obbligatoria.
Dal punto di vista urbanistico, invece, occorre stabilire se quello spazio possa essere considerato sufficiente a configurare edifici distaccati oppure se l’intervento debba essere qualificato come costruzione in aderenza.
La giurisprudenza più recente sembra orientarsi verso una soluzione di coordinamento tra le due discipline.
Se infatti la Cassazione ammette la sussistenza dell’aderenza anche in presenza di modeste intercapedini tecnicamente giustificate, allora il distacco minimo imposto dalla normativa antisismica potrebbe non essere sufficiente, di per sé, a escludere la qualificazione dell’opera come costruzione in aderenza.
Gli orientamenti della giurisprudenza di merito
In questa direzione si collocano alcune importanti pronunce dei tribunali di merito.
Tribunale di Frosinone, sentenza n. 821/2019
Il Tribunale di Frosinone ha affermato che una nuova costruzione separata da pochi centimetri dal fabbricato vicino può considerarsi sostanzialmente realizzata in aderenza quando il distacco corrisponde al giunto tecnico imposto dalla normativa antisismica.
Particolarmente significativo è il fatto che il giudice non abbia ordinato l’arretramento dell’edificio, limitandosi invece a prescrivere l’eliminazione dell’interstizio mediante materiali elastici o mediante adeguata copertura del giunto.
Tribunale di Avezzano, sentenza 6 maggio 2026 n. 409
Analoga conclusione è stata raggiunta dal Tribunale di Avezzano, secondo il quale le prescrizioni antisismiche devono essere coordinate con la disciplina civilistica sulle distanze.
Nel caso esaminato, un distacco compreso tra 5 e 8 centimetri, adeguatamente protetto mediante materiali idonei, è stato ritenuto compatibile con la presenza di un giunto tecnico e quindi non idoneo a integrare una violazione delle distanze legali.
Implicazioni progettuali
La progettazione di edifici confinanti richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga aspetti:
- urbanistici;
- catastali;
- strutturali;
- geotecnici;
- sismici;
- antincendio.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla compatibilità tra la disciplina delle distanze urbanistiche e la larghezza del giunto sismico necessaria per garantire il comportamento autonomo delle strutture.
La definizione di tali parametri richiede verifiche tecniche specifiche, adeguata modellazione strutturale e una valutazione concreta delle caratteristiche dell’intervento.
Conclusioni
L’evoluzione della giurisprudenza dimostra come il concetto di aderenza non possa essere interpretato in modo rigidamente materiale. Alla luce della Cass. Civ., Sez. II, n. 2696/2023, nonché dei precedenti Cass. n. 3601/2016 e Cass. n. 5894/2004, l’aderenza può ritenersi sussistente anche in presenza di minimi distacchi tecnicamente giustificati.
Le decisioni del Tribunale di Frosinone n. 821/2019 e del Tribunale di Avezzano n. 409/2026 confermano tale impostazione, evidenziando come il giunto sismico non debba essere necessariamente considerato incompatibile con la costruzione in aderenza.
Nelle aree soggette a rischio sismico, infatti, l’aderenza lecita non coincide più con il contatto rigido tra i fabbricati, ma con una configurazione costruttiva che coniuga il rispetto degli artt. 873 e 877 c.c. con le imprescindibili esigenze di sicurezza strutturale imposte dalla normativa antisismica. In questa prospettiva, il giunto sismico non interrompe l’aderenza, ma può costituirne la modalità tecnicamente corretta e giuridicamente legittima di attuazione.
