PROFESSIONE: Ministero dei Lavori Pubblici – Decreto Ministeriale 2 agosto 1969

OGGETTO:  Caratteristiche delle abitazioni di lusso. (1304Q002) (GU Serie Generale n.218 del 27-08-1969)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l’art. 13 della legge 2 luglio 1949,  n.  408,  e  successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito  nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che reca provvedimenti per  la  proroga dei termini per l’applicazione tributaria in materia di edilizia;

Ritenuto che ai  sensi  dell’art.  6,  comma  secondo,  del  citato decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n.  26,  occorre  fissare nuove caratteristiche per la classifica  delle  abitazioni  di  lusso tenendo conto, in particolare, del  costo  della  costruzione  e  del rapporto tra tale costo ed il costo dell’area;

  Visto il voto del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  reso nell’adunanza del 18 ottobre 1968;

Sentito il Ministero  delle  finanze  che  ha  fatto  conoscere  il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807  rispettivamente  del 16 giugno e del 4 luglio 1969;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408, e

successive modificazioni ed  integrazioni,  della  legge  2  febbraio

1960,  n.  35,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   del

decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7

febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:

                               Art. 1.

  Le  abitazioni  realizzate  su  aree  destinate   dagli   strumenti

urbanistici, adottati od approvati, a «ville», «parco privato» ovvero

a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come «di lusso».

Art. 2.

  Le abitazioni  realizzate  su  aree  per  le  quali  gli  strumenti

urbanistici, adottati od approvati, prevedono  una  destinazione  con

tipologia  edilizia  di  case  unifamiliari  e   con   la   specifica

prescrizione di lotti non inferiori  a  3000  mq.,  escluse  le  zone

agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

Art. 3.

Le abitazioni facenti parte  di  fabbricati  che  abbiano  cubatura

superiore a 2000 mc.  e  siano  realizzati  su  lotti  nei  quali  la

cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq.

di superficie asservita ai fabbricati.

Art. 4.

Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno  80  mq.  di

superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non

inferiore a 650 mq.

Art. 5.

Le case composte di uno o  piu’  vani  costituenti  unico  alloggio

padronale aventi superficie utile complessiva  superiore  a  mq.  200

(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale  e

posto macchine) ed aventi  come  pertinenza  un’area  scoperta  della

superficie di oltre sei volte l’area coperta.

Art. 6.

Le singole unita’ immobiliari aventi superficie  utile  complessiva

superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le  cantine,  le

soffitte, le scale e posto macchine).

Art. 7.

Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti  fabbricati

insistenti su  aree  comunque  destinate  all’edilizia  residenziale,

quando il costo del terreno coperto e di  pertinenza  supera  di  una

volta e mezzo il costo della sola costruzione.

Art. 8.

Le case e  le  singole  unita’  immobiliari  che  abbiano  oltre  4

caratteristiche  tra  quelle  della  tabella  allegata  al   presente

decreto.

Art. 9.

Le norme di cui al presente decreto  entrano  in  vigore  il  primo

giorno  del  mese  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella

gazzetta ufficiale.

Art. 10.

Alle  abitazioni  costruite  in  base  a  licenza  di   costruzione

rilasciata in data anteriore a quella della  entrata  in  vigore  del

presente decreto si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto

ministeriale 4 dicembre 1961.

Art. 11.

I comuni debbono precisare nella licenza  di  costruzione  e  sugli

elaborati di progetto la destinazione  urbanistica  della  zona  dove

sorgono le abitazioni oggetto della  licenza  stessa  e  la  relativa

normativa edilizia, nonche’ i principali dati  inerenti  al  progetto

approvato.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, addi’ 2 agosto 1969

                                                 Il Ministro: Mancini