PROFESSIONE: Ministero dei Lavori Pubblici – Decreto Ministeriale 2 agosto 1969
OGGETTO: Caratteristiche delle abitazioni di lusso. (1304Q002) (GU Serie Generale n.218 del 27-08-1969)
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che reca provvedimenti per la proroga dei termini per l’applicazione tributaria in materia di edilizia;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del citato decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell’area;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell’adunanza del 18 ottobre 1968;
Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio
1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del
decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7
febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:
Art. 1.
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti
urbanistici, adottati od approvati, a «ville», «parco privato» ovvero
a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come «di lusso».
Art. 2.
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti
urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con
tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica
prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone
agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura
superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la
cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq.
di superficie asservita ai fabbricati.
Art. 4.
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di
superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non
inferiore a 650 mq.
Art. 5.
Le case composte di uno o piu’ vani costituenti unico alloggio
padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200
(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e
posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della
superficie di oltre sei volte l’area coperta.
Art. 6.
Le singole unita’ immobiliari aventi superficie utile complessiva
superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le
soffitte, le scale e posto macchine).
Art. 7.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati
insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale,
quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una
volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Art. 8.
Le case e le singole unita’ immobiliari che abbiano oltre 4
caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente
decreto.
Art. 9.
Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo
giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella
gazzetta ufficiale.
Art. 10.
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione
rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 4 dicembre 1961.
Art. 11.
I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli
elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove
sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa
normativa edilizia, nonche’ i principali dati inerenti al progetto
approvato.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addi’ 2 agosto 1969
Il Ministro: Mancini