PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COMPENSI: LE TARIFFE VALGONO SOLO SE NON C’E’ UN DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all’importanza dell’opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito

Secondo la Cassazione sentenza 1615/2022, il compenso per prestazioni professionali deve essere stabilito in base alla tariffa, a meno che non sia stato liberamente concordato tra le parti. In caso di mancanza di accordo tra le parti, si deve fare riferimento alle tariffe e agli usi del settore, e infine il giudice può determinare il compenso. Inoltre, l’articolo 2233 del codice civile prevede una gerarchia di criteri per la determinazione del compenso, dando maggiore importanza alla convenzione fra le parti, seguita dalle tariffe ed agli usi, e infine dalla determinazione del giudice.

Nello specifico, la Corte ha osservato:

  • che, come confermato dal consulente tecnico, il professionista (geometra) aveva svolto correttamente l’attività di progettazione (sia in relazione alla richiesta di concessione che delle varianti), mentre non risultava dimostrato lo svolgimento della Direzione Lavori;
  • che il mancato svolgimento della Direzione dei Lavori, attività meramente accessoria rispetto a quella di progettazione, non costituiva grave inadempimento contrattuale sicché il compenso spettante al
    professionista andava limitato alle sole attività effettivamente svolte;
  • che le matrici di assegni, in quanto atti di formazione unilaterale, non erano prova idonea di pagamento, mentre le ricevute sottoscritte dal geometra e non formalmente disconosciute, avevano valore di prova legale del
    pagamento di euro 6.868,88;
  • che tenuto conto del compenso dovuto al geoemtra nella misura di euro 7.687,50, così ridotto del 25% l’importo determinato dal CTU (in base al valore del fabbricato al grezzo ed esclusa l’opera di direzione dei lavori), nonché delle spese dei euro 4.502,62 dovute ai sensi dell’art. 21 della Tariffa Geometri, andava riconosciuto al geometra il residuo importo di 5.321,24 oltre accessori di legge.

Tra i motivi di ricorso presentati dal ricorrente/committente sottolineiamo i più interessanti:

  • plateale carenza di motivazione” sul calcolo del compenso: la Corte d’Appello avrebbe erroneamente calcolato le spettanze del geometra sottraendo ai 10.250,00 euro indicati dal CTU per progetto e varianti una somma pari al 25% corrispondente alla attività di Direzione Lavori, senza peraltro fornire qualsivoglia indicazione seppur succinta dei parametri utilizzati per operare la decurtazione del 25%. Secondo il ricorrente, dunque, la parte argomentativa della sentenza impugnata è sprovvista di riferimenti tali da consentire di verificarne la correttezza giuridica e logica sia nell’an che nel quantum, ed è peraltro vistosamente contraria alla legge. Si insiste peraltro sulla gravità dell’inadempimento rappresentato dalla mancata Direzione dei Lavori;
  • quantificazione degli onorari professionali: attraverso un analitico richiamo alle norme speciali e al contenuto delle allegate tabelle, il ricorrente rimprovera in sostanza alla Corte d’Appello di non avere considerato il disposto dell’art. 58 della legge professionale che consente il pagamento del compenso integrale purché l’operazione omessa non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella Tabella I 2, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, perché la direzione lavori nella Tabella I 2 ha una aliquota del 25%;
  • quantificazione delle spese spettanti al geometra, rilevando che a parte la questione sull’inesistenza del diritto alle spese per le varianti (una volta escluso il diritto al relativo compenso), è errato e contraddittorio dapprima ridurre l’onorario e poi applicare le spese calcolate a percentuale sul maggiore importo dell’onorario giudicato non dovuto. A dire del ricorrente anche la riduzione del compenso operata in modo errato avrebbe dovuto comportare una ulteriore riduzione delle spese.

Le regole per l’applicazione della Tariffa Geometri

Qui la convenzione tra le parti non c’è e quindi si applica la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 144/1949 (ancora valida oggi!).

Bene:

  • nella parte riguardante le costruzioni civili, stradali e idrauliche, l’art.55 della Tariffa indica l’importo a cui si applica l’onorario;
  • l’art.56 elenca le prestazioni nelle costruzioni e tra le varie, definisce l’attività di Direzione dei Lavori;
  • l’art.57 contiene una classificazione delle costruzioni e stabilisce che le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H4 e 12 riguardano una serie di opere specificamente indicate;
  • l’art.58 (Onorari per le costruzioni) stabilisce che “Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4. Per importi intermedi l’onorario si calcola per
    interpolazione lineare. Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31. Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempieall’incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell’art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella 12“.

In definitiva, la Tariffa esclude il pagamento del compenso integrale, qualora l’aliquota prevista per l’operazione non svolta, indicata nella Tabella 12 sia superiore allo 0,20.

La Direzione lavori nella Tabella delle parzializzazioni 12 ha però un’aliquota dello 0,25% (v. prestazioni parziali sub g), Categoria I lett. C) e quindi superiore allo 0,20!

Di tale articolato meccanismo di liquidazione del compenso il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto, ma non lo ha fatto, essendosi limitato, per la mancata Direzione dei Lavori, a ridurre del 25% il compenso determinato dal CTU, senza spiegare come sia giunto a tale riduzione.

Il merito al criterio di calcolo è fondato anche il quarto motivo perché la Corte d’Appello ha considerato le spese nella misura di euro 4.502,62 senza però spiegare il criterio di calcolo, non essendo sufficiente il mero richiamo all’art.21 della Tariffa, disposizione che si limita ad elencare quali sono le spese da rimborsare, ma non ne indica la misura o il criterio di calcolo.

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