PIGNORAMENTI VELOCI: IL DL PNRR ACCELERA I TEMPI PER I RECUPERO DEI DEBITI

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Il decreto PNRR approvato il 26 febbraio 2024 ha accelerato i tempi dei pignoramenti.
Tra le modifiche più importanti, il DL all’articolo 25 prevede una stretta sui tempi per il creditore e una scadenza decennale per l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore presso terzi.Tra le nuove disposizioni, spicca l’integrazione sulla cessione dei crediti, che prevede l’invio, da parte del creditore al terzo pignorato, di una dichiarazione contenente tutti i dati necessari per il pagamento, ai sensi dell’articolo 169-septies delle disposizioni attuative del Codice.
Il terzo pignorato, infatti, è tenuto all’obbligo di pagamento a partire dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione del creditore che, a sua volta, dovrà identificare la procedura, il credito e gli importi dovuti, nonché fornire dettagli precisi su interessi, spese e oneri accessori, indicando anche gli eventuali dati bancari per l’esecuzione del pagamento.
L’obiettivo del decreto è quello di garantire un pagamento celere delle somme pignorate ai terzi, con importanti novità anche per i creditori.

Modifica delle regole relative ai crediti pignorati

Sono state apportate alcune importanti modifiche per migliorare l’efficienza della procedura di recupero delle somme dovute dai debitori. In particolare, i crediti assegnati non produrranno più interessi se l’ordinanza di assegnazione viene notificata con ritardo. Per evitare questa eventualità, il notificante ha a disposizione 90 giorni dalla pronuncia o comunicazione per inviare le informazioni necessarie ai fini della maturazione degli interessi. In caso di mancata notifica entro sei mesi, l’ordinanza sarà inefficace.

Per semplificare il processo, si utilizzerà la PEC come canale privilegiato per la notifica dell’ordinanza. Qualora il terzo pignorato sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale speciale, potrà ricevere l’ordinanza tramite questo canale.

In merito all’efficacia del pignoramento presso terzi, la procedura avrà una durata massima di dieci anni dalla notifica al terzo, con alcune eccezioni. Anzitutto, se è già stata pronunciata un’ordinanza di assegnazione delle somme, il termine non si applica. Inoltre, il creditore potrà notificare una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro due anni dalla decadenza della procedura.

In mancanza di un sollecito esplicito da parte del creditore, il terzo soggetto coinvolto sarà automaticamente dispensato dai propri obblighi dopo sei mesi dalla scadenza del termine decennale. Questa importante novità avrà un impatto sia sui creditori che sul debitore e sui terzi pignorati coinvolti, compresi quelli per i quali è già in corso una procedura esecutiva alla data di entrata in vigore del decreto PNRR approvato lo scorso 26 febbraio 2024.
Inoltre, per i pignoramenti pendenti da almeno otto anni, sarà possibile notificare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto una dichiarazione di interesse per mantenere il vincolo pignoratizio.
Ulteriori modifiche riguardano le somme aggiuntive che il terzo è tenuto a trattenere al debitore, come previsto dall’articolo 546 del Codice di procedura civile. In particolare, dal giorno della notifica dell’atto, è previsto che il terzo dovrà trattenere un importo aggiuntivo pari a 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, 1.600 euro per i crediti da €1.100,01 a €3.200 e la metà dell’importo per i crediti superiori a 3.200 euro.

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