MISURE URGENTI A TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI ALLE EMERGENZE CLIMATICHE: IL VADEMECUM DEL MINISTERO DEL LAVORO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 che stabilisce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.

Via libera quindi al decreto legge con le “misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”. Il provvedimento, tra l’altro, punta a introdurre misure per mettere in sicurezza i lavoratori dal caldo estremo e prevede il ricorso alla cassa integrazione per motivi climatici.

La previsione contenuta nel decreto di favorire intese con le parti sociali ci consentirà di intervenire ulteriormente, anche recependo le intese attraverso decreti, per definire – modalità organizzative, misure di prevenzione e di sorveglianza sanitaria in modo da aumentare i livelli di sicurezza in presenza di temperature elevate, in linea con il protocollo che il Ministero della Salute che fornisce indicazioni sui turni di lavoro, la gestione delle pause, l’abbigliamento adatto, la costante idratazione e quanto può essere utile a garantire più elevati livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I Ministeri del lavoro e della salute favoriscono quindi la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

Fino al 31 dicembre 2023 le aziende sono invitate ad adottare le più opportune misure atte a prevenire il rischio derivante dalle ondate di calore, con la possibilità di ricorrere alla CIG nei casi in cui non sarà possibile adottare tali misure, se la temperatura sarà superiore a 35°C.

Sarà compito del 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚  decidere la sospensione dei lavori e la richiesta della CIGO.

Il Ministero del Lavoro ha stilato un Vademecum per la riduzione del rischio dei lavoratori esposti alle alte temperature.

L’INL ha pubblicato la nota n. 5056/2023 sulle misure per la tutela dei lavoratori soggetti al rischio di danni da calore con un utile riassunto della documentazione in materia. Inoltre vengono ricordate le modalità per accedere alla Cigo in caso di sospensione dell’attività in caso di alte temperature.

Gestione del rischio e organizzazione produttiva

L’esposizione eccessiva allo stress termico riguarda le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono:

  • gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 -17:00);
  • le mansioni;
  • le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

L’Ispettorato rimarca che il rischio da calore comunque rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

In questo senso viene citata, tra le altre, una sentenza con la quale il giudice di merito, richiamando al generico obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ha ritenuto “che la società convenuta sia tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL nel Progetto Worklimate” e condanna la stessa “ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore… a fornire …un’adeguata formazione e informazione … ” e a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici (il caso specifico riguardava un rider).

La nota raccomanda agli ispettori di esaminare con attenzione il DVR e il POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

Sospensione dell’attività e richiesta di Cigo per “eventi meteo

In caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, i datori di lavoro possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.

Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

La nota precisa però che, indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive. Il responsabile valuta quindi non solo le temperature, ma anche tutti gli altri fattori di rischio richiamati sopra.

Sul tema sono citate la circolare Inps n. 139/2016 e messaggio n. 1856/2017.

In conclusione, la nota INL richiama la Campagna “Ambienti di lavoro sicuri e sani” 2023/25 dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) con lo scopo di sensibilizzare l’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e nei luoghi di lavoro.

SCARICA:

IL VADEMECUM DEL MINISTERO DEL LAVORO

LA BOZZA DEL PROTOCOLLO PER LA TUTELA DEI LAVORATORI CONNESSO AL DECRETO