L’AGENZIA DELLE ENTRATE ALLENTA LE MAGLIE PER IL SUPERBONUS

condominio accesso autonomo

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’accesso autonomo per i lavori sulle unità immobiliari indipendenti e chiarisce che non è necessario che l’accesso sia di proprietà esclusiva.

Con la risposta all’interpello n. 524 del 4 novembre 2020, si adegua alle novità previste dalla legge di conversione del decreto Agosto. La definizione di accesso autonomo, ripresa dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei regolamenti vigenti, limitava in maniera evidente l’accesso al superbonus per le unità immobiliari indipendenti situate in edifici plurifamiliari.

Un problema al quale ha posto rimedio il legislatore che, con la legge di conversione del decreto Agosto, la legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha disposto che, ai fini dell’accesso al superbonus del 110%:per accesso autonomo dall’esterno si intende:un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Attraverso la risposta ad interpello n. 524 del 4 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello di un proprietario, che desidera beneficiare della detrazione fiscale, prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero il Superbonus al 110%, in relazione agli interventi che intende effettuare sull’unità immobiliare di sua proprietà, facente parte di un condominio, ha precisato che secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/E del 2020:

“le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’”accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. 

L’edificio oggetto dell’interpello dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello, al quale si accede dal percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio, non dalla strada, né dal cortile o dal giardino di proprietà, pertanto l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto). 

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, l’unità immobiliare ha accesso autonomo dall’esterno quando all’immobile si accede attraverso comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.

SCARICA LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.524 DEL 4 NOVEMBRE 2020