IL GLOSSARIO DELL’EDILIZIA LIBERA NON PIACE AL CONSIGLIO DI STATO

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Il Glossario dell’edilizia libera non piace al Consiglio di Stato e quindi lo snellimento delle procedure necessarie per le “piccole opere edili” sembra non decollare.

Con la Sentenza n.2715 del 7 maggio 2018 il Consiglio di Stato intervenendo sul caso della realizzazione di una tettoia, meglio una tenda da sole, realizzata sul terrazzo di un’abitazione romana e contestata dal Comune perchè installata senza permesso, ha concluso che non si può stabilire una volta per tutte se un tettoia richiede un permesso per essere realizzata: “bisogna valutare caso per caso.”

Non è possibile infatti secondo il Consiglio di Stato, affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata.

Dal punto di vista normativo, va considerato anzitutto l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n.380, che contiene l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo; a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate.

Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lettera e) quinquies, che considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo.

La norma è stata introdotta dall’art. 3 del d lgs. 25 novembre 2016 n.222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa, per due ragioni.

In primo luogo, nel diritto delle sanzioni è principio generale e notorio, e come tale non richiede puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli per un comportamento in ipotesi illecito nel momento in cui è stato realizzato, che più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni stesse.

In secondo luogo, la giurisprudenza di cui subito si dirà, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui s’è detto, distingueva all’interno della categoria in esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a seconda delle sue caratteristiche”. Il Dm 2 marzo 2018 che prevede i 58 interventi edilizi liberi, ricostruisce la sentenza, cita «in particolare le cd. pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera».

Evidenziano i giudici, che va considerato anche il Testo unico edilizia (articolo 10, comma 1, lettera a) che impone il permesso di costruire per «gli interventi di nuova costruzione» e «la giurisprudenza si fonda su tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche». «Si afferma infatti in via generale – continua la sentenza – che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell’edificio».

Per questo, anche a dispetto dell’introduzione del glossario unico non è possibile stabilire una volta per tutte, magari senza rivolgersi a un esperto, che una tettoia o una pergotenda in terrazza si può realizzare senza permessi. Tutto dipende da come viene realizzata. I giudici hanno affermato: «Non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata». E’ compito del Comune stabilire il discrimine: «L’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera».