IL GEOMETRA PUO’ DIVENTARE DOCENTE DI SOSTEGNO FINO AL 2024/2025

La legge stabilisce che la strada del solo diploma rimarrà aperta fino al 2024/2025. Da tale anno scolastico sarà richiesto il titolo di laurea unitamente ai 24 CFU.

i geometri docenti di sostegno

Allo stato attuale, tutti i diplomi tecnico-professionali, compreso quello di Geometra consentono l’accesso al TFA sostegno 2022 per il prossimo ciclo in uscita primavera 2022. Sarà il 7° ciclo e forse l’ultimo ad essere erogato.

Chi è in possesso del diploma di geometra, perito aeronautico, perito agrario, perito industriale, perito nautico, la maturità tecnica femminile, la maturità professionale del settore industriale o del settore agrario con esclusione di qualsiasi diploma equipollente, diploma di maturità professionale del settore femminile , può accedere ai corsi di specializzazione a numero chiuso, organizzati dalle Università italiane.

Il dm n. 95 del 12 febbraio 2020 afferma, che “Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all’ art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, del D.M. n. 92/2019.” E proprio quell’art. 5 comma 2 era quella parte del dm 92/0219 non citata nella precedente nota e che adesso riporta giustamente  il titolo di accesso per gli ITP al diploma“.

Esso afferma infatti, che “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.”

Quindi, allo stato attuale, tutti i diplomi tecnico-professionali consentono l’accesso al TFA sostegno 2021.

Gli unici diplomi esclusi sembrerebbero essere il diploma di maturità classica e scientifica che non garantirebbero accesso ad alcuna classe tecnico-pratica. Infatti, la classe tecnico-pratica B-32 Esercitazioni di pratica professionale per la quale sarebbero ammessi tutti i diplomi di scuola superiore risulta essere ad esaurimento. Ciò significa che non saranno banditi altri concorsi per la classe B-32 e che, pertanto, gli unici diplomi ammessi in pratica al TFA sostegno sono quelli a sfondo tecnico-professionale.  

L’ITP è Insegnante Tecnico Pratico  è il docente che si occupa dei laboratori. Le selezioni per il TFA attive in quasi tutte le Università Italiane e sempre per un numero di posti definito e preciso. Se le attività di ITP possono essere esercitate solo nelle scuole professionali e negli istituti tecnici in cui, per offerta formativa, si rende necessario l’inserimento di queste figure dedicate ad altre attività diverse da quelle teoriche, una volta conseguita abilitazione per il secondo grado gli ITP possono insegnare in tutte le scuole di II grado.

L’abilitazione per diventare docente di sostegno si acquisisce attraverso un percorso di specializzazione strutturato nella forma del TFA – Tirocinio Formativo Attivo. Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (che dà attuazione alla delega sulla formazione iniziale dei docenti prevista dalla legge 107 del 2015 “La buona scuola”) e il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (che invece dà attuazione alla delega sull’inclusione scolastica) prevedono due differenti percorsi per gli aspiranti docenti sui posti di sostegno:

  • per svolgere attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria occorre conseguire il titolo di specializzazione “in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica”.
    Il corso dura un anno ed è attivato presso le università autorizzate dal Ministero; ai fini dell’accesso è richiesto il superamento di una prova preselettiva cui può accedere chi è in possesso della laurea magistrale in Scienze della formazione primaria che abbia conseguito, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea, ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione. Al termine del corso si potrà insegnare sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (articolo 12 del decreto 66 del 2017). Per l’avvio di queste nuove regole occorrerà attendere un apposito decreto del MIUR;
  • per quanto riguarda gli aspiranti docenti candidati ai posti di sostegno nella scuola secondaria, geometri compresi, il percorso è simile a quello visto per gli aspiranti docenti sui posti comuni.

I corsi di specializzazione sul sostegno sono a numero chiuso. La prova di accesso si articola in 3 fasi:

  • una prova preliminare, consistente in 60 quesiti a riposta multipla su competenze professionali e competenze linguistiche;
  • una o più prove scritte ovvero pratiche sulle materie della prova preliminare;
  • una prova orale, sulle materie delle prove scritte e su questioni motivazionali

Coloro che superano la prova di accesso frequentano un corso di specializzazione disciplinato da ogni ateneo con proprio regolamento. Durante il corso occorre conseguire 60 CFU, da acquisire in non meno di 8 mesi. I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento (art. 3 decreto 8 febbraio 2019), salvo eccezioni. Va precisato che gli insegnanti teorico pratici sono coloro che insegnano negli istituti tecnici e nelle scuole professionali, svolgendo attività di laboratorio con esercitazioni nonché tenendo delle vere e proprie lezioni nelle materie di loro specifica competenza.

Ogni anno nelle scuole si registra un gran numero di posti sul sostegno da conferire come incarichi a tempo determinato: si tratta dei cosiddetti posti in deroga che spesso si attribuiscono a docenti che purtroppo non hanno il titolo di specializzazione. In alcune province, inoltre, ancora tante sono le supplenze da conferire a più di un mese e mezzo di scuola iniziato. Quest’anno si contano 65.000 contratti al 30 giugno sul sostegno e mancano docenti specializzati.

Un Geometra docente di sostegno può svolgere contemporaneamente la libera professione.