IL FOTOVOLTAICO PREVALE SUL VINCOLO PAESAGGISTICO:LA SENTENZA

Il fotovoltaico è autorizzato anche in zona vincolata

La presenza di pannelli solari sugli edifici non dovrebbe essere considerata soltanto come un problema estetico.

Il TAR Abruzzo (sentenza n. 214 del 20 aprile 2023) impone una motivazione “particolarmente stringente” perché si possa opporre un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico comune. Pertanto, al momento di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità responsabile deve valutare attentamente i diversi interessi coinvolti.

Quando viene rilasciato un permesso per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di un privato, la Soprintendenza (ente che si occupa della tutela del patrimonio culturale) deve considerare attentamente gli interessi coinvolti. Nel caso di impianti fotovoltaici che vengono considerati opere di pubblica utilità e che possono ricevere finanziamenti agevolati, è necessaria una valutazione più approfondita che tenga conto della complessità degli interessi in gioco, andando oltre la semplice contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato.

In sostanza, il testo della Sentenza afferma che la presenza di pannelli solari fotovoltaici visibili dai luoghi pubblici non costituisce un problema in termini di incompatibilità paesaggistica. I pannelli solari possono essere installati sugli edifici, anche se ciò comporta una modifica dell’aspetto esterno della struttura, a condizione che non alterino l’aspetto complessivo dell’area circostante che è sottoposta a vincolo paesistico. Pertanto, l’installazione di impianti fotovoltaici in zone vincolate dal punto di vista paesaggistico dovrebbe essere vietata solo in casi specifici che sono chiaramente indicati dalle norme regionali. In tutti gli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il vincolo paesaggistico deve essere valutata caso per caso, considerando che le tecnologie solari sono ormai considerate normali e rappresentano un’evoluzione accettata sia dal punto di vista normativo che dalla sensibilità della collettività.

Secondo i giudici amministrativi, la Soprintendenza e il comune hanno commesso un errore nel rifiutare l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui condomini. L’autorizzazione deve contenere le ragioni specifiche per cui si ritiene che l’opera non sia adatta all’ambiente, analizzando le sue caratteristiche concrete e individuando gli elementi di contrasto con il vincolo paesaggistico da tutelare. Tuttavia, la Soprintendenza ha semplicemente sostenuto l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico senza considerare adeguatamente l’equilibrio tra tutela paesaggistica e sostenibilità energetica. I giudici ritengono che la Soprintendenza avrebbe dovuto suggerire soluzioni alternative che non interferissero con le visuali panoramiche e che la soluzione progettuale proposta dai condomini tenga conto sia della tutela del paesaggio che dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Pertanto, il TAR ha accettato il ricorso e annullato gli atti della Soprintendenza e del comune.

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