Gli studi Associati pagano l’ IRAP

IRAP

In risposta ad una interrogazione parlamentare con la quale si chiedevano chiarimenti sull’assoggettamento o meno ad Irap da parte delle associazioni professionalidegli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, il vice ministro all’Economia ha ribadito che l’esercizio in forma associata della libera professione sconta sempre l’imposta regionale sulle attività produttive.

La questione è stata sollevata alla luce della sentenza n. 731/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che contraddicendo la sussistenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione, ha precisato che gli studi associati e le società semplici sono sempre soggetti a Irap.
Il dubbio degli interpellanti era se, tenendo conto di tale pronuncia, i lavoratori autonomi potevano essere assoggettati al versamento dell’Irap arretrata, oltre che alle sanzioni e agli interessi anche per gli anni pregressi al 2016.

E’ stato sottolineato che la debenza del tributo per le attività professionali svolte in forma associata non è mai stato incerto, né dal punto di vista giurisprudenziale né da parte della prassi amministrativa.
Nella sentenza delle Sezioni unite, quindi, non deve essere letto un ripensamento, ma solo una conferma di quanto sempre sostenuto in giurisprudenza e che avvalora ancora di più l’operato degli uffici amministrativi, che hanno sempre disconosciuto il non assoggettamento all’Irap degli studi associati.
E’ stato quindi ribadito che con la sentenza n. 731/2016 la Corte ha solo riconfermato il fatto che il requisito dell’autonoma organizzazione assume rilevanza soltanto nell’ipotesi di esercizio dell’attività professionale in forma autonoma, essendo invece insito l’assoggettamento ad Irap delle attività in forma collettiva o associata