DONAZIONI: CHIARIMENTI CON CLAUSOLA DI PREMORIENZA

Chiarimenti su Donazione con Clausola di Premorienza

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la donazione con clausola di premorienza soddisfa i requisiti per l’agevolazione prima casa (lettera c) della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986). Tale clausola comporta che il diritto d’uso dell’immobile trasferito è immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità al donatario al momento della stipula dell’atto. In questo modo, il donante non risulta più proprietario dell’abitazione al momento dell’acquisto di un nuovo immobile, rispettando le condizioni necessarie per accedere all’agevolazione.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta n. 27 del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate ha risposto a un contribuente già proprietario di un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, che intende acquistare un nuovo immobile usufruendo della stessa agevolazione. Prima di procedere, il contribuente ha deciso di donare la sua attuale abitazione alla madre, inserendo nell’atto di donazione una clausola di premorienza. Questa clausola prevede che, in caso di decesso della madre, l’immobile torni automaticamente nel patrimonio del figlio.

Il donante ritiene di soddisfare il requisito di non possesso di un altro immobile agevolato, poiché la donazione trasferisce immediatamente la proprietà alla madre, permettendogli così di dichiarare di non possedere alcun immobile al momento dell’acquisto del nuovo.

Requisiti per il bonus “prima casa”

L’Agenzia delle entrate riepiloga le condizioni fissate dalla Nota II-bis dell’articolo 1 del Testo unico sull’imposta di registro per poter beneficiare del bonus “prima casa”. Tra i requisiti, l’acquirente deve:

  • Stabilire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.
  • Dichiarare di non essere titolare di diritti su un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.

Analisi del caso

Nel caso specifico, l’Agenzia osserva che la donazione precede l’acquisto del nuovo immobile per soddisfare il requisito di non possidenza di un altro immobile agevolato. Il donatario diventa proprietario del bene, ma al suo decesso il bene rientra nel patrimonio del donante. Pertanto, l’Agenzia conclude che, nel rispetto degli altri requisiti e delle condizioni previste dalla norma, il contribuente può usufruire nuovamente dell’agevolazione prima casa.

In sintesi, la donazione con clausola di premorienza è immediatamente efficace, trasferendo la titolarità dell’immobile alla madre donataria al momento della stipula dell’atto. Questo consente al donante di rispettare le condizioni per accedere all’agevolazione prima casa al momento dell’acquisto di un nuovo immobile.