DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETA’ DI QUOTE CON USUFRUTTO: INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel panorama delle operazioni di trasferimento d’azienda e di quote societarie, l’Interpello n. 116/2026 dell’Agenzia delle Entrate introduce un chiarimento che incide profondamente sulla pratica dei patti di famiglia e, più in generale, sulla pianificazione del ricambio generazionale nelle società di persone.
Il punto centrale non è più soltanto che cosa si trasferisce, ma come il trasferimento incide sulla posizione effettiva del beneficiario all’interno dell’impresa.
1. Il contesto: perché la nuda proprietà è così discussa
Negli ultimi anni molti imprenditori hanno scelto di donare ai figli la nuda proprietà delle quote, mantenendo per sé l’usufrutto. Una soluzione elegante, almeno in teoria: il patrimonio passa ai discendenti, mentre il disponente conserva i frutti e spesso anche la guida dell’impresa.
La normativa agevolativa dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD consente l’esenzione dall’imposta di donazione quando:
- il trasferimento riguarda aziende o partecipazioni
- il beneficiario prosegue l’attività o mantiene il controllo
- l’impegno dura almeno cinque anni
Ma cosa succede se si trasferisce solo la nuda proprietà?
2. La Cassazione aveva aperto la strada
Due pronunce del 2026 (ord. 7619 e 7169) avevano affermato un principio chiave:
nelle società di persone, il socio è il nudo proprietario, non l’usufruttuario.
Questo aveva portato molti a ritenere che la donazione della nuda proprietà fosse pienamente compatibile con l’agevolazione, purché il donatario assumesse gli obblighi quinquennali.
3. Il caso concreto dell’Interpello 116/2026
Nell’operazione esaminata:
- i genitori trasferivano al figlio la nuda proprietà delle quote di due snc
- trattenevano però l’usufrutto vitalizio
- e soprattutto si riservavano tutti i poteri gestori, compresa la rappresentanza sociale
Il figlio, pur nudo proprietario, non avrebbe potuto:
- partecipare alle decisioni
- incidere sulla gestione
- esercitare i diritti tipici del socio operativo
In altre parole, diventava titolare “sulla carta”, ma non nell’impresa reale.
4. La posizione dell’Agenzia: niente agevolazione se il passaggio è solo formale
L’Agenzia delle Entrate nega l’esenzione, ma lo fa con una motivazione che va oltre il caso specifico:
- l’agevolazione non tutela un trasferimento meramente patrimoniale
- richiede un subentro effettivo nella posizione di socio
- non è sufficiente che il beneficiario sia nudo proprietario “per legge”
- occorre che possa agire come socio, non solo figurare come tale
Il nodo non è l’usufrutto in sé, bensì la totale concentrazione dei poteri nelle mani del disponente.
5. Il principio che emerge: la sostanza prevale sulla forma
L’Interpello 116/2026 afferma implicitamente un criterio operativo molto chiaro:
la nuda proprietà può accedere all’agevolazione solo se il beneficiario diventa socio in senso sostanziale, non solo nominale.
Se il patto di famiglia o l’atto di donazione:
- svuota la nuda proprietà dei suoi contenuti
- impedisce al donatario di partecipare alla gestione
- mantiene il disponente come unico dominus della società
l’agevolazione non può essere riconosciuta.
6. Confronto con la Risposta 271/2025: due mondi opposti
Nel 2025 l’Agenzia aveva ammesso l’esenzione in un caso di s.r.l. dove:
- veniva donata la nuda proprietà
- ma i diritti di voto venivano trasferiti ai figli
- il controllo passava realmente ai donatari
Nel 116/2026 accade l’esatto contrario:
- la nuda proprietà passa
- ma il controllo resta saldamente al disponente
Da qui la diversa conclusione.
7. Implicazioni pratiche per chi struttura patti di famiglia e donazioni
L’Interpello 116/2026 è un avvertimento tecnico molto preciso:
Cosa evitare
- clausole che attribuiscono all’usufruttuario la totalità dei poteri
- configurazioni in cui il nudo proprietario non può esercitare alcun diritto
- atti che creano un “socio fantasma”
Cosa garantire
- un reale ingresso del discendente nella vita societaria
- una distribuzione dei poteri coerente con la qualità di socio
- un assetto che consenta al beneficiario di rispettare gli obblighi quinquennali
8. Conclusione
L’Interpello 116/2026 non chiude la porta alla donazione della nuda proprietà nelle società di persone. La lascia aperta, ma solo a chi costruisce operazioni autentiche, non meramente formali.
Il messaggio è chiaro:
il passaggio generazionale non è un atto notarile, è un trasferimento di responsabilità.
Se il figlio non può assumere quel ruolo, l’agevolazione non spetta.
