CILA E ABUSI EDILIZI: QUANDO LA COMUNICAZIONE NON BASTA

Negli ultimi mesi la giurisprudenza amministrativa ha ribadito un principio ormai consolidato: la CILA non è una scorciatoia per sanare abusi edilizi. La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata può essere presentata solo se l’immobile è già conforme sotto il profilo urbanistico ed edilizio; in caso contrario, l’atto è privo di efficacia e gli interventi restano sine titulo.
1. Il caso esaminato dal TAR Catania
Con la sentenza n. 1427/2026, il TAR Sicilia – sezione di Catania – ha confermato la sanzione di 1.000 euro inflitta a un privato che aveva presentato una CILA per lavori di manutenzione su un fabbricato non conforme ai titoli edilizi originari. L’amministrazione comunale aveva accertato che l’edificio, costruito negli anni ’80, presentava modifiche non autorizzate e quindi non possedeva uno stato legittimo.
2. Lo stato legittimo come condizione imprescindibile
Il giudice richiama l’art. 9‑bis del d.P.R. 380/2001, che definisce lo stato legittimo come la situazione risultante dal titolo che ha consentito la costruzione o da quello che ne ha successivamente regolarizzato la consistenza. Se la CILA rappresenta uno stato di fatto difforme da quello legittimo, l’atto è inefficace e non produce alcun effetto abilitativo.
3. L’onere della prova sul proprietario
La decisione ribadisce che è il privato a dover dimostrare la regolarità edilizia del proprio immobile. Il proprietario, infatti, è il soggetto più vicino alla prova e deve fornire la documentazione che attesti la conformità ai titoli abilitativi. Contestazioni generiche o prive di riscontri non possono superare l’accertamento comunale.
4. Nessuna funzione sanante della CILA
Il TAR chiarisce che la CILA non può essere utilizzata per “regolarizzare” situazioni irregolari. Anche se l’intervento rientra tra quelli previsti dall’art. 6‑bis del Testo Unico Edilizia, la comunicazione è inammissibile se l’immobile non è legittimo. Come affermato dal Consiglio di Stato (sentt. n. 3252/2026 e n. 5551/2024), gli interventi su manufatti abusivi ripetono l’illegittimità dell’opera principale e non possono ottenere autonoma legittimazione.
5. I poteri del Comune
Il giudice riconosce al Comune il potere di dichiarare inefficace una CILA presentata in violazione dei presupposti di legge. Anche in presenza di orientamenti non uniformi sulla nullità formale, resta fermo il potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi previsto dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001.
6. La regola d’oro
Senza stato legittimo, non c’è CILA.
La comunicazione asseverata non può sostituire un titolo edilizio mancante né sanare difformità pregresse. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la sanzione e riaffermando un principio di chiarezza: la CILA è uno strumento di semplificazione, non di sanatoria.
