DECRETO RILANCIO E MISURE FISCALI: ECOBONUS 110%

decreto rilancio e misure fiscali

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, è legge. Convertito con L. 17.7.2020, n.77, è stato pubblicato sulla GU n. 180 del 18.7.2020, SO n. 25/L. Seguiranno numerosi decreti attuativi. La norma più attesa è senz’altro il “superbonus 110%”. Importante anche la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in una ampia casistica di interventi. Confermati infine i crediti di imposta per spese di sanificazione ed altre misure di adeguamento.

Ecobonus e Sismabonus al 110% (articolo 119)

E’ la misura senz’altro più rilevante all’interno del pacchetto delle agevolazioni fiscali nel DL Rilancio. In sede di conversione è stata apportata qualche modifica, si segnalano in particolare le seguenti:

  • sono stati modificati i tetti di spesa, ora modulati in base al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • l’agevolazione è estesa anche alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sono esclusi gli interventi sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ecco dunque come sono stati ridefiniti gli interventi agevolabili ed i nuovi limiti di spesa:

Interventi «trainanti»Massimale di spesa
a)interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.euro 50.000per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
euro 40.000 xn. unità immobiliariper gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
euro 30.000 x n. unità immobiliariper gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari
b)Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione […] per ’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (relativa alla qualità dell’aria) , l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienteeuro 20.000 x n. unità immobiliariper gli edifici con numero di unità fino a 8
euro 15.000 x n. unità immobiliariper gli edifici con numero di unità superiore a 8
c)interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale eistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A […], a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione […] per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (relativa alla qualità dell’aria), con caldaie a biomassa aventi prestazioni […] nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione […] l’allaccio a sistemi di teleriscaldamentoefficiente […]30mila euro

Confermato il “funzionamento” del superbonus. La detrazione:

  • è innalzata fino al 110%, rispetto alle precedenti aliquote, che andavano dal 50% al 65%, con possibilità di innalzamento fino all’85% per alcuni interventi antisismici sul condominio;
  • è recuperabile in 5 anni: il contribuente ripartisce la detrazione in cinque quote annuali di pari importo, anziché nei consueti dieci anni;
  • può essere ceduta ad altri soggetti o trasformata in uno sconto sul corrispettivo, realizzando in definitiva la possibilità di eseguire l’intervento senza esborso finanziario.

Non è stato allungato, il periodo di esecuzione degli interventi agevolati: la detrazione resta prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con la sola eccezione degli interventi eseguiti dagli IACP, in tal caso agevolabili se eseguiti entro il 30 giugno 2022.

Confermata anche l’estensione ad altri interventi, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”:

InterventoMassimale di spesaNote
Altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013Limite di spesa individuato per ciascun intervento dall’art. 14 DL 63/2013 
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 2.500 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; in caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale)Subordinata alla concessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non cumulabile con altri incentivi pubblici
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.3.000 euro (limite ex art. 16-ter DL 63/2013) 

Quanto al “sismabonus” al 110%, in sede di conversione del DL Rilancio è stato esteso anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché eseguita congiuntamente agli interventi che danno diritto al sismabonus. E’ stato infine esteso anche l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, essendo stati inseriti tra i beneficiari anche le ONLUS (di cui all’ art. 10 D.Lgs 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex L. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri ex L. 383/2000, nonché le ASD e SSD iscritte nel registro ex D.Lgs. 242/1999, in tal caso limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, confermata la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, oppure di optare per lo sconto sul corrispettivo.

Ora si attendono i necessari provvedimenti attuativi che l’Agenzia delle Entrate deve emanare entro i 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, onde rendere effettivamente funzionante l’attesa agevolazione.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (articolo 121)

Confermata un’altra importante misura, con qualche precisazione terminologica.

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, diventa possibile optare:

  • per lo “sconto sul corrispettivo”, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari,
  • oppure per la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tali opzioni sono esperibili dai soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di seguito elencati:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

e) installazione di impianti solari fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

In sede di conversione del DL Rilancio è stata prevista inoltre la possibilità di esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (massimo due e per al mento il 30% dell’intervento).

Bonus finestre e infissi, i tetti massimi di spesa che garantiscono la detrazione al 50%

L’Allegato I contenuto nella prima bozza in circolazione del decreto Mise sull’ecobonus del 110% fissa nuovi valori di spesa per beneficiare delle detrazioni fiscali del 50%.
I tetti massimi ai prezzi degli infissi vengono distinti in zone climatiche e tipologia di serramento.
Nelle aree A, B e C si avrà:

  • 550,00 euro al mq per installazione serramento;
  • 650,00 euro al mq per infissi con chiusura oscurante (persiana, tapparella e simili).

Nelle aree D, E, F il prezzario sarà:

  • 650,00 euro al mq per installazione serramento;
  • 750,00 euro al mq per infissi con chiusura oscurante (persiana, tapparella e simili).

Prezzo fissato per decreto anche per l’installazione di sistemi di schermatura solare o ombreggianti mobili (come le tende da sole), comprensivi di eventuali meccanismi di regolazione automatici:

  • 180,00 euro al mq.

I prezzi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico si considerano comprensivi di IVA, prestazioni professionali ed opere complementari per l’installazione e posa in opera.

Accanto ai prezzi limite da rispettare per accedere al bonus del 50% per la sostituzione di serramenti, finestre ed infissi, il nuovo decreto in fase di predisposizione riduce i valori di trasmittanza termica, aumentando quindi le prestazioni di risparmio energetico da conseguire.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120)

Di fatto senza modifiche la norma che prevede il credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (c.d. riapertura in sicurezza), ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Sono beneficiari i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125)

Confermato il credito d’imposta del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro, per le persone fisiche esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione alle spese per:

a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

e) acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

In sede di conversione l’agevolazione è stata estesa alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni (articolo 137)

Quanto alla rideterminazione del valore dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, è stata confermata la possibilità di eseguire la rivalutazione con riferimento alla data del 1° luglio 2020.

Spostati in avanti i versamenti: entro il 15 novembre 2020 (non più 30 settembre) deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima e deve avvenire il versamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione o in rate (fino a tre rate annuali).

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Tratto dal quotidiano giuridico