DECRETO REQUISITI MINIMI:CHIARIMENTI DEL MASE COSA CAMBIA PER I PROGETTISTI, CERTIFICATORI EFFICIENZA ENERGETICA

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un documento di chiarimento dedicato al Decreto Requisiti Minimi (D.M. 28 ottobre 2025), entrato in vigore il 3 giugno 2026, che aggiorna in modo significativo il quadro tecnico-normativo della prestazione energetica degli edifici. Si tratta di un intervento atteso da progettisti, certificatori energetici, direttori lavori e operatori del settore, perché fornisce una interpretazione ufficiale e coordinata delle nuove disposizioni, riducendo le incertezze applicative emerse nei primi mesi di attuazione.
Le indicazioni del MASE, elaborate con il supporto di ENEA e CTI, non introducono nuovi obblighi, ma chiariscono come applicare correttamente le norme già vigenti, recuperando l’impostazione delle storiche FAQ ministeriali del 2015–2018.
Un quadro normativo più chiaro per la progettazione energetica
Il Decreto Requisiti Minimi ha modificato aspetti centrali della disciplina nazionale, intervenendo su:
- definizioni tecniche e criteri di calcolo;
- edificio di riferimento e parametri prestazionali;
- requisiti per interventi sull’involucro e sugli impianti;
- obblighi relativi alla mobilità elettrica;
- sistemi di automazione e controllo (BACS);
- fattori di conversione in energia primaria.
I chiarimenti del MASE hanno l’obiettivo di armonizzare l’applicazione del decreto, garantendo uniformità interpretativa tra professionisti e Pubbliche Amministrazioni.
I principali chiarimenti del MASE
1. Edificio di riferimento e modellazione dei ponti termici
Il MASE conferma che la definizione di ponte termico recepisce integralmente la UNI EN ISO 10211. Di conseguenza:
- i ponti termici devono essere modellati in modo esplicito;
- concorrono alla verifica del parametro H’T;
- devono essere considerati anche nell’edificio di riferimento.
Questo comporta una revisione delle modalità di calcolo adottate negli anni precedenti, con maggiore attenzione alla coerenza tra involucro reale e involucro di riferimento.
2. Interventi sull’involucro e sugli impianti
Il MASE chiarisce che:
- gli interventi parziali sull’involucro devono rispettare i nuovi valori limite di trasmittanza;
- la sostituzione del generatore richiede la verifica dei requisiti minimi aggiornati;
- ampliamenti, recuperi e ristrutturazioni importanti devono essere valutati secondo il nuovo quadro prestazionale.
Il decreto non modifica le classi energetiche dell’APE, ma incide sui parametri di calcolo e sui requisiti da rispettare in fase progettuale.
3. Mobilità elettrica: obblighi più estesi
Le nuove disposizioni riguardano:
- edifici residenziali e non residenziali;
- parcheggi pertinenziali e adiacenti;
- condomini esistenti oggetto di interventi rilevanti.
Il MASE specifica che gli obblighi si applicano anche agli edifici esistenti quando l’intervento ricade nelle categorie previste dal decreto.
4. Sistemi BACS (Building Automation and Control Systems)
Per gli edifici non residenziali con impianti di potenza superiore alle soglie previste, i sistemi BACS diventano obbligatori. Il MASE chiarisce:
- criteri di applicazione;
- casi di esclusione;
- modalità di verifica e documentazione.
5. Ruolo dell’APE nel nuovo quadro normativo
L’Attestato di Prestazione Energetica assume un ruolo più strutturale:
- certifica la conformità dell’edificio ai requisiti minimi;
- verifica la coerenza tra progetto, impianti e prestazioni energetiche;
- diventa strumento di controllo della qualità energetica complessiva.
Implicazioni operative per i professionisti
✔ Progettisti
Devono aggiornare i modelli di calcolo, includendo:
- ponti termici espliciti;
- nuovi valori limite;
- requisiti NZEB aggiornati;
- fattori di conversione EP.
✔ Certificatori energetici
Devono garantire che l’APE rifletta:
- la corretta modellazione dell’edificio;
- la conformità degli impianti;
- la coerenza con l’edificio di riferimento.
✔ Direttori lavori
Devono verificare che le soluzioni realizzate siano conformi ai requisiti del decreto e alle indicazioni MASE.
✔ Comuni e PA
Devono aggiornare modulistica, controlli e procedure istruttorie.
FAQ – Domande frequenti dei professionisti
Il decreto modifica le classi energetiche dell’APE?
No. Le classi restano invariate. Cambiano invece i parametri di calcolo e i requisiti prestazionali.
I ponti termici devono essere sempre modellati?
Sì, secondo UNI EN ISO 10211, e devono essere inclusi nell’edificio di riferimento.
Gli obblighi per la ricarica EV valgono anche per i condomini esistenti?
Sì, se l’edificio è oggetto di interventi rilevanti.
Cosa cambia per la sostituzione del generatore?
La sostituzione deve rispettare i nuovi requisiti minimi e le prescrizioni impiantistiche aggiornate.
Il MASE introduce nuovi obblighi?
No. Le indicazioni chiariscono quelli già previsti dal D.M. 28 ottobre 2025.
I chiarimenti del MASE rappresentano un passaggio essenziale per garantire una applicazione uniforme e tecnicamente corretta del Decreto Requisiti Minimi. Per i professionisti del settore, costituiscono uno strumento operativo indispensabile per progettare, certificare e verificare edifici conformi alle nuove prescrizioni, riducendo margini di errore e incertezze interpretative.
